N. 365 ORDINANZA 14 - 27 giugno 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Iscritti I.N.A.D.E.L. - Riliquidazione della indennita' premio di servizio con inclusione della indennita' integrativa - Credito del lavoratore iscritto Corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria Questioni gia' decise con declaratoria di illegittimita' costituzionale, di non fondatezza sentenza n. 1060/1988) e di manifesta inammissibilita' ordinanza n. 68/1989) - Manifesta infondatezza e manifesta inammissibilita'. (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440). (Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).(GU n.27 del 5-7-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con cinque ordinanze emesse il 29 novembre 1988 dal Pretore di Agrigento, iscritte rispettivamente ai nn. 34, 35, 36, 37 e 38 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Agrigento, nel procedimento civile vertente tra Filippone Salvatore e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto il pagamento della indennita' premio di servizio comprensiva della indennita' integrativa, con rivalutazione e interessi, con ordinanza del 29 novembre 1988 (R.O. n. 34 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui stabilisce che il credito del lavoratore iscritto all'I.N.A.D.E.L., relativo alla riliquidazione dell'indennita' premio di servizio con inclusione della indennita' integrativa maturata successivamente al 31 gennaio 1977, non da' luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria; che risulterebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la ingiustificata disparita' di trattamento con gli altri lavoratori ai quali e' riconosciuto il risarcimento dei danni per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie; gli artt. 36 e 38 della Costituzione, in quanto risulterebbe frustrata la funzione di sostentamento che la suddetta indennita' premio di servizio svolge quale indennita' di fine rapporto e retribuzione differita; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso perche' la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata; che la stessa questione, con ordinanze della stessa data, e' stata sollevata nei procedimenti civili vertenti tra La Corte Luigi e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 35 del 1989); tra Alessi Vincenzo e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 36 del 1989); tra Capitano Nazzarena e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 37 del 1989); tra Milazzo Palma Rita e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 38 del 1989); che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti i giudizi, ha preso le stesse conclusioni di cui sopra; Considerato che i cinque giudizi, siccome prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento; che questa Corte ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui dispone che le somme de quibus non danno luogo a corresponsione di interessi per ritardato pagamento, e non fondata la questione per il profilo della mancata rivalutazione monetaria (sentenza n. 1060 del 1988); che successivamente la questione e' stata dichiarata rispettivamente manifestamente inammissibile per il primo profilo, essendo la norma ormai espunta dall'ordinamento, e manifestamente infondata per l'altro profilo (ordinanza n. 68 del 1989); che non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi che possono fondare una diversa decisione, va emessa analoga statuizione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: a) la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione della indennita' premio di servizio, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe; b) la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi sulle dette somme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza n. 1060 del 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0751