N. 366 ORDINANZA 14 - 27 giugno 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Enasarco - Pensioni - Decurtazione di una aliquota progressivamente crescente dal 10 al 20% sulle somme eccedenti l'importo annuo minimo di cinque milioni Svalutazione monetaria - Limite fisso costituente disparita' di trattamento tra vecchi e nuovi pensionati - Trattamento applicabile a tutti i soggetti beneficiari - Manifesta infondatezza. (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 25). (Cost., art. 3).(GU n.27 del 5-7-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Moris Carlo e l'E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, secondo cui le pensioni di vecchiaia erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O., di importo superiore a cinque milioni di lire annue, sono decurtate di una aliquota progressivamente crescente dal 10 al 20% sulle somme eccedenti il suddetto importo annuo minimo; che la norma impugnata darebbe luogo a disparita' di trattamento, per essere rimasto fisso nel tempo il citato limite di cinque milioni, malgrado il tasso di svalutazione intervenuto nel frattempo e l'elevazione dei massimali e delle aliquote di contribuzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che essa e' prospettata limitatamente ad una assunta disparita' di trattamento tra vecchi e nuovi pensionati con conseguente violazione del principio di eguaglianza; che sotto tale specifico profilo la denunciata disciplina non contrasta con l'art. 3 Cost., dato che essa e' applicabile, indipendentemente dal momento della erogazione del trattamento previdenziale, a tutti i soggetti beneficiari e che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0752