N. 366 ORDINANZA 14 - 27 giugno 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Enasarco - Pensioni - Decurtazione di una
 aliquota progressivamente crescente dal 10 al 20% sulle somme
 eccedenti l'importo annuo minimo di cinque milioni Svalutazione
 monetaria - Limite fisso costituente disparita' di trattamento tra
 vecchi e nuovi pensionati - Trattamento applicabile a tutti i
 soggetti beneficiari - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 25).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.27 del 5-7-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, della legge
 2 febbraio 1973, n. 12  (Natura  e  compiti  dell'Ente  nazionale  di
 assistenza   per   gli   agenti   e  rappresentanti  di  commercio  e
 riordinamento del  trattamento  pensionistico  integrativo  a  favore
 degli  agenti  e  dei  rappresentanti  di  commercio),  promosso  con
 ordinanza emessa il  10  ottobre  1988  dal  Pretore  di  Torino  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Moris Carlo e l'E.N.A.S.A.R.C.O.,
 iscritta al n. 54 del registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio del
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988, il Pretore
 di Torino ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 2
 febbraio 1973, n. 12, secondo cui le pensioni  di  vecchiaia  erogate
 dall'E.N.A.S.A.R.C.O.,  di importo superiore a cinque milioni di lire
 annue, sono decurtate di una aliquota progressivamente crescente  dal
 10 al 20% sulle somme eccedenti il suddetto importo annuo minimo;
      che   la   norma   impugnata   darebbe  luogo  a  disparita'  di
 trattamento, per essere rimasto fisso nel tempo il citato  limite  di
 cinque  milioni,  malgrado  il  tasso di svalutazione intervenuto nel
 frattempo  e  l'elevazione  dei  massimali  e   delle   aliquote   di
 contribuzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che  essa e' prospettata limitatamente ad una assunta
 disparita'  di  trattamento  tra  vecchi  e  nuovi   pensionati   con
 conseguente violazione del principio di eguaglianza;
      che  sotto  tale  specifico profilo la denunciata disciplina non
 contrasta  con  l'art.  3  Cost.,  dato  che  essa  e'   applicabile,
 indipendentemente   dal  momento  della  erogazione  del  trattamento
 previdenziale, a tutti i  soggetti  beneficiari  e  che  pertanto  va
 dichiarata la manifesta infondatezza della questione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 25  della  legge  2  febbraio  1973,  n.  12
 (Natura  e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
 rappresentanti  di  commercio   e   riordinamento   del   trattamento
 pensionistico  integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti
 di  commercio),  sollevata,   in   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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