N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 giugno 1989
N. 53 Ricorso depositato in cancelleria il 30 giugno 1989 (della provincia autonoma di Bolzano) Acque pubbliche - Coordinamento delle attivita' volte al riassetto organizzativo e funzionale del suolo e delle acque - Attribuzione a tutte le disposizioni della legge impugnata della natura di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e di principi di riforma economico-sociale - Poteri di emanazione di atti di indirizzo e coordinamento attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anziche' al Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Illegittimo potere di controllo di competenza del comitato dei ministri sull'attuazione dei programmi di intervento delle province autonome - Illegittimo potere di controllo sostitutivo attribuito al Presidente del Consiglio per attivita' da svolgersi in termini essenziali - Irragionevole previsione di trasferimento o delegazione alla provincia autonoma di funzioni amministrative gia', peraltro, a loro spettanti Violazione della norma sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego - Asserita violazione delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici e di acque pubbliche ed opere idrauliche, di urbanistica, tutela del paesaggio, porti lacuali, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche, miniere, cave, torbiere. (Legge 18 maggio 1989, n. 183, artt. 1, quinto comma, 3, 4, 9, 10, 12, 17, 18, secondo comma, 21, terzo comma, 22, primo comma, 24, primo comma, 28, 32, primo comma, e 35). (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12, primo comma, 14, 16, primo comma, 68, 89, 100, 107 e 111).(GU n.29 del 19-7-1989 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 3618 del 19 giugno 1989, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 20 giugno 1989, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario generale dell'amministrazione provinciale e ufficile rogante (rep. n. 15629) - dagli avvocati professori Roland Riz e Sergio Panunzio e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 1, quinto comma, 3; 4; 9; 10; 12; 17; 18, secondo comma; 21, terzo comma; 22, primo comma; 24, primo comma; 28; 32, primo comma; e 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 21), 24); 9, primo comma, nn. 9) e 10); 12, primo comma; 14; 16, primo comma; 68; 89; 100, 107 e 111 del d.P.R. 31 agosto 1972 (t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme d'attuazione (spec. decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 22 marzo 1974, n. 279; 22 marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche ed integrazioni; 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni; 26 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modificazioni ed integrazioni; 19 novembre 1987, n. 526; e 19 novembre 1987, n. 527). F A T T O Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989 (suppl. ord.) e' stata pubblicata la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". Tale legge che, come e' detto al primo comma del suo art. 1, ha lo scopo di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi", detta un'ampia e dettagliata disciplina della materia. In particolare essa - nel titolo primo - regola le attivita' conoscitive, di programmazione e di attuazione degli interventi diretti a realizzare le suddette finalita' (spec. artt. 2 e 3); individua le autorita' centrali (artt. 4 e segg.) e locali (artt. 10 e segg.) cui competono gli interventi in materia, disciplinandone poteri e procedure; nel titolo secondo, poi, essa ancor piu' dettagliatamente disciplina gli ambiti, gli strumenti e gli interventi (relativi soprattutto ai bacini idrografici), nonche' le risorse (finanziarie e di personale) necessarie per dare applicazione alla legge n. 183/1989; infine la legge contiene un titolo terzo, dedicato a disposizioni transitorie e finali (artt. 26 e segg.). Tale disciplina legislativa, dunque, interviene dettagliatamente in un complesso di materie di competenza della provincia autonoma di Bolzano ad essa attribuite dalle norme costituzionali indicate in epigrafe (quali le materie dell'ordinamento degli uffici e del personale; dell'urbanistica; tutela del paesaggio; porti lacuali; opere di prevenzione e di pronto soccorso per la protezione della flora e della fauna; viabilita', acquedotti e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti; agricoltura, foreste e bonifica; opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; utilizzazione delle acque pubbliche; ed igiene e sanita'); materie che sono gia' state oggetto - fra l'altro - di una organica disciplina stabilita dalla legge provinciale. Cosi' facendo, tuttavia, la legge n. 183/1989 non ha tenuto conto della esigenza costituzionale di salvaguardia delle competenze provinciali (salvo ipotesi particolari e marginali: art. 32, primo comma); onde tale disciplina legislativa statale - in particolare le disposizioni della legge n. 183/1989 indicate in epigrafe - si risolve in una violazione delle competenze della provincia autonoma di Bolzano che si trova quindi costretta ad impugnarla per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 1), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 21), 24; 9, primo comma, nn. 9) e 10); 12, primo comma; 14; 16, primo comma; 68; 89; 100; 107 e 111 del d.P.R. 31 agosto 1972 (t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme d'attuazione (gia' indicate in epigrafe). 1. - Molteplici sono le violazioni delle competenze provinciali cui danno luogo le disposizioni legislative impugnate: alcune di carattere piu' generale, che involgono aspetti complessivi della disciplina della legge n. 183/1989, altre che riguardano invece aspetti e disposizioni particolari di tale legge. Iniziando dalle prime, viene innanzitutto in evidenza l'art. 1, quinto comma, della legge n. 183/1989, secondo cui "Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonche' principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione". Come risulta dalle norme statutarie indicate in epigrafe, alcune delle competenze provinciali su cui interferisce la disciplina legislativa impugnata sono di tipo concorrente (per es. utilizzazione delle acque pubbliche) e quindi, in base all'art. 9 dello statuto, soggiacciono anche al limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; ma la maggior parte sono invece di tipo esclusivo (diversamente da quelle spettanti nelle stesse materie alle regioni ad autonomia ordinaria) e quindi, in base all'art. 8 dello statuto, soggiacciono solo al limite delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica. La legge impugnata vorrebbe pero' stravolgere e superare tale fondamentale distinzione. Essa, infatti, stabilisce che tutte le disposizioni da essa stabilite costituiscono, al tempo stesso, "principi fondamentali" limitativi della competenza concorrente, e "norme fondamentali di riforma economico-sociale" limitative della competenza esclusiva. In tal modo ogni differenza fra i due tipi di competenze viene appiattita e confusa al grado piu' basso (della competenza concorrente) e viene meno ogni distinzione fra la speciale autonomia (competenza esclusiva) spettante alla provincia ricorrente rispetto alle regioni ad autonomia ordinaria. E' vero che la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha affermato (da ultimo sentenza n. 1002/1988) che una legge contenente "principi" ex art. 117 della Costituzione puo' al tempo stesso caratterizzarsi come legge di riforma economico-sociale: di modo che essa puo' essere "suscettibile di condizionare, attraverso le norme fondamentali che in essa e' dato identificare, la legislazione esclusiva delle regioni e delle province a speciale autonomia". Ma si tratta sempre, pero', di trarre in via interpretativa dal complesso della legge le norme fondamentali in essa identificabili. Norme che sono tali per loro natura intrinseca. Nel caso della legge n. 183/1989, invece, il caso e' del tutto diverso. Ammesso e non concesso che si tratti effettivamente di una legge di "riforma economico-sociale", qui il legislatore pretende di potere attribuire con un colpo di bacchetta magica ad ogni disposizione in essa contenuta - sia che si tratti di disposizioni di principio che di dettaglio, ed indipendentemente dalla loro natura e rilevanza e dagli specifici interessi alle stesse sottesi - la qualificazione, non solo di norme di principio, ma addirittura di norme fondamentali di legge di riforma. Cio' non solo risulta essere intimamente contraddittorio, ma risulta palesemente smentito dal tenore stesso delle disposizioni contenute nella legge impugnata, la maggior parte delle quali, sia per il loro carattere dettagliato, sia - soprattutto - per l'oggetto stesso che disciplinano, non possono in alcun modo essere ragionevolmente considerate norme fondamentali di riforma economico-sociale. 2. - Come si e' gia' detto in precedenza, le disposizioni contenute nella impugnata legge n. 183/1989 non si limitano a dettare norme fondamentali di riforma economico-sociale, ne' - in realta' - a porre principi fondamentali nelle materie di competenza provinciale. Esse invece disciplinano anche nel dettaglio attivita', istituti ed uffici concernenti la difesa del suolo invadendo le competenze legislative ed amministrative della provincia nelle materie che ad essa sono attribuite dalle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate in epigrafe (ordinamento degli uffici e del personale provinciale, urbanistica, tutela del paesaggio e le varie altre materie gia' precedentemente richiamate). Materie che oltretutto (come e' ben noto a codesta ecc.ma Corte) sono gia' state disciplinate ampiamente dalla provincia ricorrente con proprie leggi. D'altra parte, lo rileviamo sin d'ora, tale disciplina non potrebbe ritenersi costituzionalmente giustificata in quanto espressione della funzione di "indirizzo e coordinamento" dello Stato, ne' in quanto direttamente fondata su esigenze di interesse nazionale. Infatti, il richiamo alla funzione di indirizzo e coordinamento non sarebbe pertinente sia perche' la disciplina legislativa in questione e' diretta a soddisfare interessi che non sono "insuscettibili di frazionamento e di localizzazione territoriale"; sia perche' a quella disciplina - anche per il suo carattere analitico - non possono riconoscersi i caratteri e la funzione che, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte (da ultimo sentenza n. 177/1988) sono proprie degli atti di indirizzo e coordinamento. Cio' a maggior ragione ove poi si considerino le particolari attenuazioni che i poteri statali di indirizzo e coordinamento incontrano nei confronti della provincia di Bolzano, in considerazione dei caratteri del tutto peculiari della sua speciale autonomia, secondo quanto recentemente affermato da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 242/1989. Tanto meno - sempre alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale (spec. sentenza n. 217/1988) potrebbero poi rinvenirsi nella disciplina in questione quei requisiti minimi essenziali perche' un intervento statale in materia di competenza esclusiva della provincia di Bolzano possa trovare diretta giustificazione alla stregua dell'interesse nazionale. Vero e' che l'art. 32, primo comma, della legge n. 183/1989 stabilisce che "Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme d'attuazione". Si vedra' peraltro fra breve come tale "norma di salvezza", in realta', non risolva neppure tutti i problemi di costituzionalita' che la disciplina legislativa impugnata pone in relazione alle competenze spettanti alla provincia proprio in relazione alle materie delle acque pubbliche e delle opere idrauliche. Ma in ogni caso resta il fatto che, al di la' di tali particolari materie, molte altre - egualmente di competenza provinciale - sono incise dalla disciplina della legge n. 183/1989 (quali - come si e' gia' detto in precedenza - l'ordinamento degli uffici e del personale, l'urbanistica, tutela del paesaggio; porti lacuali; opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche; miniere, cave e torbiere; alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; viabilita', acquedotti e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti; agricoltura, foreste e bonifica; ed igiene e sanita'), senza che vi sia per esse alcuna norma di salvezza contenuta nella legge n. 183/1989. Sono le materie che, del resto, si evincono dalla semplice lettura della elencazione della attivita' ed interventi disciplinati dalla legge, di cui specialmente agli artt. 3, 12 e 17 della medesima. Proprio tale circostanza - che sono "tenute ferme" solo le competenze provinciali in materia di acque pubbliche ed opere idrauliche, e non anche le altre incise dalla legge - determina la incostituzionalita' dello stesso art. 32, primo comma. Peraltro si deve anche osservare che ove tale disposizione venisse dichiarata incostituzionale proprio nella parte in cui non fa salve le altre materie di competenza provinciale, allora potrebbero ritenersi superate parte delle seguenti censure, concernenti singole disposizioni ed aspetti particolari della disciplina posta dalla legge n. 183/1989. 3. - Si e' gia' detto come l'art. 3 della legge n. 183/1989 individui (in particolare al primo comma) i settori e gli oggetti cui sono rivolte le attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione degli interventi previsti dalla legge, tutte ricadenti nelle materie di competenza provinciale gia' precedentemente richiamate. In particolare il secondo comma dell'art. 3 stabilisce che tali attivita' "sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, primo comma, secondo criteri, metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti...". A sua volta il primo comma dell'art. 4 stabilisce che tutta una serie di atti statali di indirizzo e coordinamento (lettere da a) ad f) nelle materie e settori disciplinati dalla legge sono approvati con decreto del "Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al secondo comma nel caso in cui alla lett. d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". Si ha in tal modo che l'esercizio non solo delle competenze amministrative, ma delle stesse competenze legislative provinciali (oltretutto di tipo esclusivo) viene vincolato al contenuto di semplici atti amministrativi ministeriali. Ne deriva una lesione delle competenze provinciali sotto un duplice profilo. In primo luogo perche' la funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle leggi provinciali puo' essere esercitata dallo Stato solo con atti legislativi. In secondo luogo perche' comunque, nel caso in questione, gli atti di indirizzo e coordinamento - diversamente da quello che e' il regime loro proprio quando si tratta di atti di esercizio della funzione di indirizzo in via amministrativa - verrebbero adottati su proposta di un ministro (anziche' del Presidente del Consiglio dei Ministri: art. 3, primo comma, legge n. 382/1975) ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio, anziche' con decreto del Presidente della Repubblica. 4. - Il gia' richiamato primo comma dell'art. 4 della legge impugnata, oltre che prevedere i vari atti di indirizzo e coordinamento di cui si e' detto (lettere da a) ad f), prevede anche - con essi - la riserva allo Stato di poteri di verifica, controllo, sostituzione approvazione e vigilanza relativi ad attribuzioni e poteri di esclusiva competenza provinciale. I commi successivi, a loro volta, istituiscono il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. In particolare il terzo comma stabilisce che esso adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' dei servizi tecnici nazionali e coordina lo schema di programma nazionale di intervento ( ex art. 25, terzo comma) con quelli delle regioni e delle province autonome. In genere per tutti tali atti di indirizzo e coordinamento valgono le censure gia' formulate al punto precedente. Tanto piu' per quelli previsti dal terzo comma dell'art. 3, che non corrispondono in alcun modo ai principi che regolano l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, soprattutto dal punto di vista procedurale (si tratta infatti di atti di indirizzo che non provengono dal Consiglio dei Ministri, neppure indirettamente in base ad una delega dello stesso). La previsione legislativa di tali atti, inoltre, non corrisponde ai principi e limiti che secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte valgono nei confronti del potere governativo di indirizzo. In primo luogo tali disposizioni non sono rispettose del principio di legalita', in base al quale quando il potere di indirizzo e coordinamento e' esercitato in via amministrativa, "esso deve basarsi su una previa norma di legge diretta a delimitarne l'oggetto, le finalita', i principi e i criteri direttivi" (sentenza n. 242/1989). Infatti le disposizioni in questione, se pure indicano l'oggetto e, talvolta, le finalita' degli atti di indirizzo in questione, non fissano tuttavia alcun principio e criterio direttivo atto a vincolare l'esercizio del potere governativo, con evidente lesione della autonomia provinciale. Infine, per quanto riguarda il particolare potere statale sostitutivo previsto dalla lett. e) del primo comma dell'art. 4, anch'esso appare incompatibile con i principi costituzionali che garantiscono l'autonomia provinciale e che regolano l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di esclusiva competenza della provincia. Gia' appare assai problematico l'inquadramento di un siffatto potere di controllo sostitutivo nel principio - individuato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (spec. sentenza n. 177/1988) - secondo cui il controllo sostitutivo stesso puo' essere esercitato dallo Stato solo in relazione ad "attivita' regionali sostanzialmente prive di discrezionalita' nell' an". Non sembra infatti che sia questo il caso delle attivita' di competenza provinciale considerate dalla disposizione legislativa in questione. Ma a parte cio', certamente il potere di controllo sostitutivo previsto dalle disposizioni impugnate non e' assistito minimamente da quelle "garanzie sostanziali e procedurali" rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione informa i rapporti fra lo Stato e la provincia autonoma e, specialmente, al principio di "leale cooperazione", ed alla "regola di proporzionalita'" (come ancora una volta da ultimo illustrati nella sentenza n. 177/1988). Prova ne sia, solo per fare un esempio, che l'art. 4, primo comma, lett. e), della legge impugnata non prevede neppure che il provvedimento sostitutivo del Governo sia preceduto da una consultazione della provincia autonoma. 5. - L'art. 9 della legge impugnata disciplina i "servizi tecnici nazionali" (idrografico e mareografico, sismico, dighe, e geologico) costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre (settimo comma) istituisce un nuovo organismo operativo - il Consiglio dei direttori - che ha soprattutto il compito di coordinare i vari servizi tecnici nazionali, nonche' i servizi tecnici degli altri enti competenti in materia (fra cui la provincia ricorrente). Ulteriormente, il nono comma prevede che i servizi tecnici nazionali abbiano una "articolazione territoriale"; e che con regolamento verranno stabiliti i criteri generali per il coordinamento delle attivita' anche dei servizi tecnici della provincia ricorrente. Lo stesso nono comma (lett. c) ed i commi successivi (spec. tredicesimo) dettano poi disposizioni relative alla disciplina dei ruoli del personale dei servizi tecnici. Anche tale disciplina e' lesiva delle competenze provinciali. Per quanto riguarda i poteri statali di coordinamento ivi previsti valgono a maggior ragione le censure e le considerazioni gia' svolte in precedenza, in relazione all'art. 4. Ulteriormente la provincia deve anche lamentare che con tale disciplina lo Stato ha disposto la riorganizzazione dei servizi tecnici (in particolare quello idrografico, geologico, sismico e dighe) gia' trasferiti alla provincia; riservandosi agli uffici statali (servizi tecnici e consiglio dei direttori) poteri di organizzazione, rilevamenti, sorveglianza e coordinamento in settori di esclusiva competenza provinciale. La legge, inoltre, disciplina l'ordinamento dei servizi tecnici non solo nazionali, ma anche provinciali, cosi' invadendo le competenze della provincia in materia di ordinamento dei propri uffici. Infine, anche in relazione alla disciplina delle articolazioni periferiche dei servizi tecnici nazionali e del relativo personale, la disciplina impugnata e' incostituzionale perche' non tiene conto delle speciali norme sul bilinguismo e sulla proporzionale nel pubblico impiego nella provincia di Bolzano (artt. 89 e 100 dello statuto e relative norme d'attuazione). 6.1. - L'art. 10 della legge impugnata concerne l'esercizio delle competenze delle regioni e delle province autonome nelle materie interessate dalla legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra. Il primo comma dell'art. 1 enumera dalla lett. a) alla lett. l) - tutta una serie di attivita', gia' di competenza provinciale, delimitandone la portata, e quindi definendo le reciproche competenze dello Stato e della provincia, e disciplinandone l'esercizio. In particolare il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 cosi' dispongono: "3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilita' tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonche' al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacita' superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a dieci metri. 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1ยบ novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale. 5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacita' di invaso". La disciplina dell'art. 10 e' incostituzionale nel suo complesso perche' con essa si pretende di delimitare le rispettive sfere di competenza fra Stato e provincia autonoma - nelle materie ivi considerate - con uno strumento normativo inidoneo: la legge ordinaria. Cio' mentre, ai sensi dell'art. 107 dello statuto, si sarebbe semmai dovuto provvedere con apposite "norme d'attuazione" statutarie, adottate con decreto legislativo, sentita l'apposita commissione paritetica. 6.2. - In particolare la disciplina del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 e' poi incostituzionale per una piu' specifica violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 8, n. 13, n. 14, n. 17, n. 21 e n. 24, nonche' all'art. 9, n. 9, ed all'art. 16 (concernenti le materie dei lavori pubblici, delle opere idrauliche, della utilizzazione delle acque pubbliche, nonche' - per certi aspetti - agricoltura e bonifica, opere di prevenzione per calamita' pubbliche, coltivazione delle miniere e delle cave). Infatti, in base alla disciplina stabilita dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, la competenza provinciale in ordine alla progettazione, costruzione ed esercizio di tali dighe (sia per quanto riguarda la sua disciplina legislativa, sia per quanto riguarda l'esercizio delle corrispondenti potesta' amministrative) puo' essere esclusa solo: a) ove i lavori di costruzione degli sbarramenti non siano di "interesse provinciale" (art. 8, n. 17, dello statuto; ed art. 1 del d.P.R. n. 381/1974); b) ove si tratti di opere idrauliche "di prima e seconda categoria" (art. 8, n. 24, dello statuto) le quali, peraltro, secondo quanto disposto dal primo comma del d.P.R. n. 381/1974, sono soltanto le opere idrauliche "che riguardano il demanio idrico riservato allo Stato dall'art. 8, lett. e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (cioe' i fiumi Adige e Drava, in parte, il fiume Isarco, ed il lago di Garda); mentre il secondo comma dello stesso art. 7 del d.P.R. n. 381/1974 ribadisce che "Tutte le altre opere idrauliche sono di competenza delle province nell'ambito del rispettivo territorio"; c) ove si tratti di dighe costruite in funzione di "grandi derivazioni a scopo idroelettrico" (art. 9, n. 9, dello statuto), per le quali e per i "relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica" la riserva di competenza statale e' ribadita dall'art. 19, lett. f, del d.P.R. n. 381/1974. Al di fuori di queste ipotesi particolari, ben circoscritte e definite dalle disposizioni dello statuto e dalle norme d'attuazione, la competenza in materia appartiene alla provincia, salvi i limiti che al suo esercizio potranno eventualmente derivare dagli atti di indirizzo e coordinamento dello Stato, ove ne sussistano i presupposti e nei confini che sono propri della stessa funzione statale di indirizzo e coordinamento (ma al riguardo e' lo stesso art. 7 del d.P.R. n. 381/1974 - al secondo e terzo comma - che, in ordine alle opere di grande regolazione delle piene da realizzarsi eventualmente sul demanio idrico provinciale, prevede un potere di direttiva dello Stato, il quale pero' va a sua volta esercitato sulla base di apposita disciplina stabilita "d'intesa" con la provincia; e cosi' pure "d'intesa" tra lo Stato e ciascuna provincia deve essere predisposto il piano di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza: qui come in altri casi, infatti, esigenze unitarie e funzione statale di indirizzo e coordinamento implicano una necessaria collaborazione fra Stato e province autonome, ma non possono comportare una sottrazione alle province delle proprie competenze). Soprattutto e' di piena evidenza come i limiti fissati alla competenza provinciale dallo statuto e dalle relative norme di attuazione (cioe' gli unici limiti generali costituzionalmente ammissibili) non dipendono mai dall'altezza degli sbarramenti o dalla capienza dell'invaso in se' e per se' considerati. Viceversa la disciplina stabilita dal primo comma dell'art. 2 del decreto-legge impugnato sottrae alla competenza provinciale ogni attribuzione (legislativa ed amministrativa) relativa alla progettazione, costruzione ed esercizio di dighe di sbarramento individuate esclusivamente in relazine alla loro altezza ed alla capienza del relativo invaso. La limitazione delle competenze della provincia ricorrente in materia di dighe di sbarramento stabilita dal quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183/1989 e' dunque fondata su elementi (relativi alle dimensioni degli sbarramenti) diversi da quelli indicati dalle disposizioni dello statuto e dalle relative norme di attuazione. In tal modo la disciplina legislativa impugnata stabilisce delle limitazioni ulteriori alla competenza provinciale rispetto a quelle che sono gia' stabilite da specifiche disposizioni statutarie e d'attuazione (disposizioni, queste ultime, che derogando alla competenza provinciale hanno evidentemente carattere tassativo). Risulta da quanto si e' detto il carattere chiaramente lesivo delle competenze costituzionali della provincia che e' proprio della disciplina legislativa impugnata. Tanto piu' palesemente lesivo se poi si considera che, in realta', tale disciplina precluderebbe in modo assoluto alla provincia di esercitare le attribuzioni di cui al d.P.R. n. 1363/1959 (richiamato dallo stesso quarto comma dell'art. 10), dato che il d.P.R. n. 1363/1959 si applica solo agli sbarramenti di altezza superiore a dieci metri, o con invaso superiore a 100.000 mc. Osserviamo infine, al riguardo, che considerazioni analoghe a quelle gia' svolte in relazione al quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183/1989 possono esserre fatte anche in relazione al successivo quinto comma, il quale - come gia' si e' detto - riserva in toto allo Stato l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacita' di invaso. In via di principio la emanazione delle c.d. norme tecniche compete a quella stessa autorita' che, in base alla disciplina costituzionale delle fonti, ha potesta' normativa in ordine alla materia di cui si tratta. E poiche' si e' detto che in materia di progettazione e costruzione di dighe - purche' si tratti di opere di interesse provinciale - le attribuzioni legislative ed amministrative spettano alla provincia autonoma ricorrente, e' ad essa che spetta pure di emanare la relativa normazione tecnica. Infatti nessuna limitazione, al riguardo, e' stabilita dallo statuto, e neppure dalle norme di attuazione (si veda, in particolare, l'art. 19 del d.P.R. n. 381/1974 che elenca le competenze riservate allo Stato in materia di opere pubbliche). Anche il quinto comma dell'art. 10 della legge impugnata viola dunque le suddette competenze, costituzionalmente attribuite alla provincia, che si erano gia' viste essere violate dalla disciplina del comma precedente. Ma qui la violazione e' per certi aspetti ancora piu' grave ed evidente, perche' la legge pretende di sottrarre alla provincia la competenza ad emanare la normazione tecnica per ogni tipo di diga, anche per quelle di piu' modeste dimensioni per le quali il primo comma riconosce invece la competenza provinciale in ordine alla progettazione, costruzione ed esercizio. Sotto quest'ultimo profilo la disciplina legislativa impugnata appare essere, oltre che lesiva delle competenze provinciali, al tempo stesso contraddittoria ed irrazionale. Infatti, se si riconosce - da parte del legislatore statale - la competenza della provincia a disciplinare la progettazione e la costruzione e l'esercizio delle dighe di dimensioni minori (art. 2, primo comma) cio' implica, evidentemente, anche un riconoscimento circa la competenza e la adeguatezza degli uffici provinciali in ordine agli aspetti tecnici della materia; ma allora non ha motivo di essere la contestuale esclusione della competenza ad emanare la normativa tecnica. Ed in effetti appare del tutto irragionevole la pretesa del legislatore di precludere radicalmente alla provincia ricorrente di dettare essa stessa le norme tecniche per la progettazione e costruzione di dighe di sua competenza, anche quando si tratta di invasi di modestissima portata, come sono in genere, ad esempio, quelli costruiti ai fini della irrigazione (oltre tutto i piu' numerosi). 7. - L'art. 12 della legge impugnata prevede la istituzione, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, della "Autorita' di bacino"; inoltre disciplina l'organizzazione di tali uffici, ne determina i compiti ed i poteri. Fra i bacini di rilievo nazionale il successivo art. 14 individua anche quello dell'Adige, che interessa tutti i corsi d'acqua ed i laghi del territorio della provincia di Bolzano: sia quelli ancora appartenenti al demanio statale, sia quelli invece trasferiti al demanio provinciale (v. art. 8 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115), che sono la maggior parte e sui quali ogni competenza e' riservata alla provincia in base allo statuto ed alle norme d'attuazione. L'art. 12 e' lesivo delle competenze provinciali sia nella parte in cui demanda ad un ufficio statale (l'autorita' di bacino) ed ai suoi organi deliberanti e tecnici l'esercizio di funzioni amministrative proprie della provincia (nella materia e nei settori particolarmente considerati dai commi 4, 7 dell'art. 12); sia perche' esso (cfr. commi quinto e seguenti), in relazione agli uffici periferici dell'autorita' di bacino, o comunque con competenza sulla provincia di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige, non rispetta le gia' richiamate norme statutarie relative al bilinguismo ed alla "proporzionale" etnica nell'impiego pubblico nella provincia di Bolzano. 8. - L'art. 17 della legge impugnata disciplina "Valore finalita' e contenuti del piano di bacino". Il piano, che ha valore di piano territoriale di settore, e' redatto ai sensi dell'art. 81, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 616/1977. Il terzo comma dell'art. 17 elenca minuziosamente il contenuto necessario del piano: le opere, gli interventi, le limitazioni che da esso debbono essere previste e disciplinate. La disciplina dell'art. 17 e' una disciplina comune a tutti i piani di bacino (nazionali, interregionali, regionali e provinciali): si applica dunque anche al piano del bacino dell'Adige. In particolare il quarto, quinto e sesto comma dell'art. 17 stabiliscono che: "4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorita' competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 1- bis del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. 5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino. 6. Fermo il disposto del quinto comma, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei bollettini ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento, provvedono d'ufficio le regioni". La surrichiamata disciplina dell'art. 17 della legge impugnata, nella parte in cui attribuisce al piano di bacino valore di piano territoriale di settore e di strumento normativo e tecnico-operativo, vincolante per tutte le amministrazioni, ivi compresa la provincia autonoma di Bolzano, e' lesiva delle competenze costituzionalmente riservate in materia alla provincia stessa. In particolare essa e' lesiva delle competenze provinciali esclusive in materia di urbanistica e relativa programmazione economico-territoriale (art. 8, n. 5, dello statuto). Lesione tanto piu' grave ed evidente ove si consideri che tutto cio' che e' riconosciuto dalla legge alla provincia autonoma e' solo di formulare un parere sul progetto di piano (art. 18, nono comma, della legge n. 183/1989). 9. - L'art. 18 della legge impugnata, nel disciplinare la procedura di elaborazione ed approvazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, al secondo comma stabilisce che, in caso di inerzia in ordine agli adempimenti "regionali" (ma si deve ritenere anche "provinciali", in relazione alle province autonome di Trento e Bolzano) "il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta". Gli adempimenti provinciali sono quelli di cui ai successivi commi e si risolvono, sostanzialmente, nel gia' ricordato parere di cui al nono comma. Il potere statale di intervento sostitutivo ora richiamato non e' compatibile con i principi piu' volte affermati da codesta ecc.ma Corte circa i caratteri, i presupposti ed i requisiti minimi che - in base alla disciplina legislativa che lo prevede - il potere sostitutivo dello Stato deve avere allorquando esso sia rivolto nei confronti delle regioni e delle province autonome (sentenze nn. 177/1988 e 338/1989). Tali principi son gia' stati richiamati precedentemente in questo atto (supra n. 4), onde si rinvia a quanto gia' detto per motivi di brevita' (salvo a ritornare sul punto nei successivi atti difensivi). Va comunque sottolineato come anche qui la disciplina del potere sostitutivo non sia conforme al principio di "leale collaborazione" ed alla "regola di proporzionalita'" (sentenza n. 177/1988), come risulta in particolare dal fatto che non e' neppure previsto che la provincia venga consultata prima che si proceda all'esercizio del potere sostitutivo. La provincia ricorrente deve anche lamentare il fatto che la disciplina impugnata non subordina neppure l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri alla previa deliberazione del Consiglio stesso (come invece prescritto dall'art. 2, primo comma, lett. f), della legge 23 agosto 1988, n. 400). 10. - L'art. 21 della legge impugnata disciplina i programmi triennali di intervento per l'attuazione dei piani di bacino. Per quanto riguarda in particolare l'attuazione dei piani di bacino di rilievo nazionale (quindi anche quello dell'Adige), il terzo comma dell'art. 21 stabilisce che le regioni (e quindi anche la provincia autonoma di Bolzano) "conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'art. 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato". Tale disciplina, nella parte in cui demanda ad un ufficio statale - il comitato istituzionale di bacino - il potere di controllo sull'operato dei competenti organismi provinciali, effettuato su materie di competenza provinciale e con fondi anch'essi provinciali, e' incostituzionale, perche' lesivo delle competenze statutariamente riservate alla provincia ricorrente nelle materie fatte oggetto delle opere e degli interventi in questione. 11. - Anche il successivo art. 22 disciplina i programmi di intervento per l'attuazione dei piani di bacino. In particolare il primo comma stabilisce che "I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali" (cioe' il comitato istituzionale di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge impugnata). Gia' si e' visto come gli interventi di cui ai programmi in questione riguardino per lo piu' materie di competenza provinciale. Orbene la suddetta disciplina del primo comma dell'art. 22, nella parte in cui demanda esclusivamente ai comitati istituzionali l'adozione dei programi di intervento, senza fare in alcun modo salve le attribuzioni dei competenti organi provinciali, e' palesemente lesiva delle competenze riservate alla provincia ricorrente. Si noti che la disciplina in questione e' del tutto incompatibile con quel principio di "leale collaborazione" cui deve necessariamente informarsi la disciplina dei rapporti fra lo Stato e la provincia autonoma allorquando vi siano interferenze fra le rispettive competenze. L'art. 22, infatti, non prevede neppure una procedura collaborativa fra i due enti: ne' l'intesa e nemmeno il parere. 12. - L'art. 24 della legge impugnata detta una disciplina relativa al personale degli uffici pubblici, necessario per realizzare le finalita' della legge. Si tratta, in particolare, degli uffici, centrali e periferici, dei servizi tecnici nazionali di cui all'art. 9 della legge n. 183/1989. Al riguardo il primo comma dell'art. 24 stabilisce che "In relazione alle esigenze determinate dall'applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'art. 9, nono comma, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici". Cio' significa, allora, che con un semplice regolamento (art. 9, nono comma, della legge impugnata) dovrebbe essere stabilita una disciplina che - per quanto riguarda il personale statale nella provincia di Bolzano - e' invece riservata alle norme d'attuazione ex art. 117 dello statuto. Una disciplina che, infatti, incide sui ruoli speciali del personale statale nella provincia di Bolzano ( ex art. 89 dello statuto e relative norme d'attuazione), ed in particolare sulle stesse tabelle relative ai ruoli speciali del Ministero dei lavori pubblici allegate al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. Non solo. Oltre che per il motivo appena illustrato, la disciplina in questione e' altresi', incostituzionale perche' comunque non fa salve le norme sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica vigenti per l'impiego pubblico nella provincia di Bolzano (artt. 89 e 100 dello statuto). 13. - Anche l'art. 28 della legge impugnata riguarda il personale, in particolare il personale regionale. Esso dispone che: "1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza". Tale disciplina, come e' evidente, viene ad incidere su di una materia di esclusiva competenza provinciale: quale e' appunto l'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1, e 16 dello statuto). Essa e' pertanto incostituzionale. Il rispetto dell'autonomia e delle competenze della provincia ricorrente ed il gia' richiamato principio di "leale collaborazione" avrebbero richiesto almeno che la legge avesse previsto che il distacco del personale provinciale debba essere necessariamente preceduto ad una intesa con la provincia. 14. - Si deve infine richiamare l'art. 35 della legge impugnata, che disciplina la "Organizzazione dei servizi idrici pubblici". Esso stabilisce che: "1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto dall'art. 17, terzo comma, lett. e), e compatibilmente con gli interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate". Tale disciplina riguarda tutti i piani di bacino, sia quello di rilievo nazionale riguardante il territorio provinciale, sia gli eventuali piani di bacino di rilievo provinciale. Anche l'art. 35 interferisce dunque con specifiche competenze provinciali (quali appunto quelle in materia di acquedotti, fognature e depurazione delle acque, ex artt. 8 e 16 dello statuto). Non avendo pero' tale articolo fatte salve le competenze provinciali in materia, la relativa disciplina e' anch'essa incostituzionale.
P. Q. M. Voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la incostituzionalita' delle disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, come meglio specificato in epigrafe. Con ogni conseguenza di legge. Roma, 23 giugno 1989 Prof. avv. Roland RIZ - Prof. avv. Sergio PANUNZIO 89C0760