N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 luglio 1989

                                 N. 57
           Ricorso depositato in cancelleria il 4 luglio 1989
   (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia)
 Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Finanziamento della
 spesa sanitaria - Attribuzione alle regioni della responsabilita'  di
 tale  spesa - Mancata assegnazione dei mezzi finanziari nonche' degli
 strumenti di Governo e di previsione di tale settore Violazione della
 sfera   di   autonomia   finanziaria  della  regione  (nella  specie:
 Friuli-Venezia  Giulia)  -  Conseguente   difficolta'   al   corretto
 svolgimento dell'attivita' regionale in materia di bilanci.
 (D.-L. 29 maggio 1989, n. 199).
 (Cost.,  art.  81,  quarto  comma;  statuto  regione  F.-V.G.,  legge
 costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 7, n. 1, 48, 49 e 50).
(GU n.34 del 23-8-1989 )
    Ricorso  del  presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia
 Giulia, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.  Gaspare  Pacia,
 con  domicilio  eletto  presso l'ufficio della regione Friuli-Venezia
 Giulia, in Roma, piazza Colonna n. 355, come da  procura  a  margine,
 nei  confronti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, avverso il
 d.-l. 29 maggio 1989, n. 199 ("Misure urgenti per la riorganizzazione
 del   Servizio   sanitario  nazionale"),  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989.
                                   I
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30 maggio 1989, e' stato
 pubblicato il d.-l. 29 maggio 1989, n. 199 ("Misure  urgenti  per  la
 riorganizzazione  del  Servizio  sanitario nazionale"), con il quale,
 fra l'altro, si dispone:
      all'art.  1,  primo  comma, che il Fondo sanitario nazionale "e'
 trasformato  in  fondo  sanitario  interregionale"  e  che  esso   e'
 ripartito  fra  le  regioni  e  province  autonome  da  una  apposita
 commissione, formata da sette rappresentanti delle regioni e province
 autonome  "a  rotazione",  e  da  cinque rappresentanti dei Ministeri
 interessati;
      all'art.  1,  terzo  comma,  che  la  ripartizione e' effettuata
 "sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, predeterminati
 dalla  stessa  commissione, su proposta del Ministro della sanita', e
 preordinati al  progressivo  conseguimento  di  livelli  uniformi  di
 prestazioni sanitarie, in tutto il territorio nazionale";
      all'art.   1,   settimo   comma,   che  le  deliberazioni  della
 commissione "sono rese  esecutive  con  decreto  del  Ministro  della
 sanita'";
      all'art.  1,  nono  comma,  che  "le maggiori spese di gestione,
 derivanti da prestazioni e  servizi  eccedenti  quelli  uniformemente
 garantiti  sul  territorio  nazionale a norma degli artt. 3 e 4 della
 legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono finanziate dalle regioni e dalle
 province autonome con utilizzo di proprie risorse";
      all'art.  1, decimo comma, che le regioni e le province autonome
 che  conseguono  eventuali  disavanzi  nella  gestione  dei   servizi
 previsti  a  norma degli artt. 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n.
 833, provvedono alla relativa copertura con proprie risorse.
                                   II
    Le  disposizioni dei commi nono e decimo, appena riportati, ledono
 la  sfera  di  autonomia  finanziaria  della  regione  Friuli-Venezia
 Giulia,  delineata  negli  artt.  48,  49 e 50 dello statuto speciale
 (l.c. 31 gennaio 1963, n. 1); e sono anche in  contrasto  con  l'art.
 81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  come  gia' riconosciuto da
 codesta ecc.ma Corte, in situazioni  analoghe,  con  le  sentenze  n.
 307/1983 e n. 245/1984.
    La   spesa  sanitaria  si  forma  indipendentemente  dalle  scelte
 regionali; e non si puo' far gravare sulle regioni l'onere  relativo,
 senza  la  contestuale  previsione  di un'adeguata speciale copertura
 finanziaria, che si aggiunga alle entrate ordinarie, preordinate allo
 svolgimento delle funzioni normali.
    Tale  copertura  speciale  non puo' essere apprestata se non dallo
 Stato, tanto piu' che rimane riservato allo Stato -  in  particolare,
 al  Ministero  della  sanita'  - il potere di proporre i coefficienti
 parametrici per la  ripartizione  del  fondo  fra  le  regioni  e  le
 province  autonome,  al dichiarato fine di realizzare il "progressivo
 conseguimento di livelli uniformi di prestazioni sanitarie  in  tutto
 il  territorio  nazionale" (art. 1, terzo comma); e rimane pur sempre
 riservato allo Stato il potere di rendere esecutive (art. 1,  settimo
 comma)  le  deliberazioni della commissione (adottate - ripetesi - su
 proposta dello Stato medesimo).
    Va,  infine, rilevato che le disposizioni anzidette (nono e decimo
 comma  dell'art.  1)  rendono  estremamente  incerte  e  precarie  le
 previsioni dei bilanci regionali, sia perche' non si sa come e quando
 possano essere accertate "le maggiori spese di gestione derivanti  da
 prestazioni  e  servizi  eccedenti quelli uniformemente garantiti sul
 territorio nazionale", sia perche' non e' dato di prevedere in  quale
 misura  potranno determinarsi i disavanzi di gestione. E ne discende,
 cosi', un serio ostacolo al corretto svolgimento, per quanto riguarda
 la   regione  Friuli-Venezia  Giulia,  della  competenza  assegnatale
 dall'art. 7, n. 1 dello statuto.
    Per  le considerazioni suesposte, che si fa riserva di illustrare,
 di precisare e di integrare nel corso del giudizio;
   Si  chiede  che  l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 29  maggio  1989,
 n. 199, nelle parti sopra indicate.
      Trieste-Roma, addi' 26 giugno 1989
                           Avv. Gaspare PACIA

 89C0764