N. 335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1988- 21 giugno 1989

                                 N. 335
 Ordinanza   emessa   il   9   dicembre  1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  21  giugno  1989)  dal  pretore  di  Milano   nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Acciaro  Giovanna  e  il  Centro
 milanese per lo sport e la ricreazione
 Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione
 - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa connessione  -
 Lamentata eccessiva discrezionalita' nella valutazione della riunione
 delle cause  -  Conseguente  violazione  del  principio  del  giudice
 naturale.
 (Cod.   proc.  civ.  art.  274;  cod.  proc.  civ.  (disposizioni  di
 attuazione del) art. 151).
 (Cost., artt. 25 e 101).
(GU n.28 del 12-7-1989 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa tra Acciaro
 Giovanna con gli avvocati Raffa e  Amato,  ricorrente,  e  il  Centro
 milanese  per  lo  sport  e  la  ricreazione  con  gli avvocati Tosi,
 Zambrano e Frattarolo, resistente.
   Oggetto: impugnazione di sanzioni disciplinari.
                                PREMESSO
    La  presente  causa  e'  stata, subito dopo la iscrizione a ruolo,
 assegnata  dal  consigliere  dirigente  della  sezione  lavoro  della
 pretura di Milano al giudice Martello.
    La  distribuzione delle cause tra i vari giudici che compongono la
 sezione  avviene  da  molti  anni  in  modo  totalmente   automatico,
 attraverso il sorteggio.
    In una fase successiva alla assegnazione iniziale, questa e' stata
 dal dirigente revocata  e  la  causa  e'  stata  assegnata  a  questo
 giudicante   per  pretesa  connessione  con  altra  causa  a  lui  in
 precedenza assegnata.
                              CONSIDERATO
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 334/1989).
 89C0768