N. 335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1988- 21 giugno 1989
N. 335 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 giugno 1989) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Acciaro Giovanna e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa connessione - Lamentata eccessiva discrezionalita' nella valutazione della riunione delle cause - Conseguente violazione del principio del giudice naturale. (Cod. proc. civ. art. 274; cod. proc. civ. (disposizioni di attuazione del) art. 151). (Cost., artt. 25 e 101).(GU n.28 del 12-7-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa tra Acciaro Giovanna con gli avvocati Raffa e Amato, ricorrente, e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione con gli avvocati Tosi, Zambrano e Frattarolo, resistente. Oggetto: impugnazione di sanzioni disciplinari. PREMESSO La presente causa e' stata, subito dopo la iscrizione a ruolo, assegnata dal consigliere dirigente della sezione lavoro della pretura di Milano al giudice Martello. La distribuzione delle cause tra i vari giudici che compongono la sezione avviene da molti anni in modo totalmente automatico, attraverso il sorteggio. In una fase successiva alla assegnazione iniziale, questa e' stata dal dirigente revocata e la causa e' stata assegnata a questo giudicante per pretesa connessione con altra causa a lui in precedenza assegnata. CONSIDERATO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 334/1989). 89C0768