N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1989

                                 N. 340
 Ordinanza  emessa  il  26  gennaio  1989 dal tribunale di Mantova nel
 procedimento civile vertente tra Accorsi Franco ed altri e Ordine dei
 medici e degli odontoiatri di Mantova
 Professionisti   odontoiatri   -  Incompatibilita'  della  iscrizione
 all'albo professionale per  i  laureati  in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria  con  l'iscrizione  a  qualsiasi  altro  albo professionale,
 compreso quello  dei  medici  chirurghi,  salvo  per  i  laureati  in
 medicina   e   chirurgia   che  siano  in  possesso  del  diploma  di
 specializzazione in campo odontoiatrico - Deteriore  trattamento  dei
 medici  odontoiatri  non  specialisti  rispetto  agli  specialisti  -
 Incidenza negativa sul  diritto  alla  libera  scelta  della  propria
 attivita' lavorativa e sul valore della abilitazione professionale.
 (Legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20).
 (Cost., artt. 3 e 41).
(GU n.29 del 19-7-1989 )
                              IL TRIBUNALE
 Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                           FATTO PROCESSUALE
    Con  atto  notificato  il 15 giugno 1988 Franco Accorsi, Giancarlo
 Amadori, Bruno Bedulli, Giovanni Freddi,  Corrado  Gandolfi,  Ruggero
 Gavioli,  Paolo  Lucchi,  Quinto  Massari, Carlo Mortari e Gian Luigi
 Toso esponevano di essere laureati  in  medicina  e  chirurgia  e  di
 esercitare l'attivita' odontoiatrica, nella loro qualita' di iscritti
 all'albo professionale dei medici chirurghi.
    Aggiungevano  che  la  legge  24  luglio 1985, n. 409, concernente
 l'istituzione  della  professione  sanitaria  di   odontoiatria,   li
 obbligava  a  scegliere  fra l'iscrizione all'albo degli odontoiatri,
 perdendo cosi' il diritto di esercitare  ogni  altra  attivita'  loro
 spettante  in  virtu'  della laurea in medicina e chirurgia, oppure a
 mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, perdendo  pero'
 il  diritto  di svolgere attivita' odontoiatriche; che l'art. 5 della
 legge escludeva tale drastica alternativa  solo  per  i  laureati  in
 medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione in
 campo odontoiatrico, i quali potevano continuare ad  essere  iscritti
 all'albo  dei  medici chirurghi "con apposita annotazione riguardante
 la specifica specializzazione, conservando il  diritto  all'esercizio
 della professione di odontoiatra"; che l'opzione imposta dall'art. 20
 della  legge  in  questione  ledeva  gravemente  il   loro   diritto,
 irrevocabilmente  acquisito  col  superamento  dell'esame  di  Stato,
 all'esercizio di tutte le branche della medicina  e  che  il  diverso
 trattamento  riservato  ai medici in possesso di specializzazione non
 era in alcun modo giustificato.
    Gli istanti proseguivano asserendo che la descritta disciplina era
 da considerarsi manifestamente incostituzionale, per violazione degli
 artt. 3, 4, 33, quinto comma, 35 e 41 della Costituzione.
    Tanto   premesso,   convenivano   l'Ordine   dei  medici  e  degli
 odontoiatri  della  provincia  di  Mantova  al  giudizio  di   questo
 tribunale,  affinche',  previa  dichiarazione,  da  parte della Corte
 costituzionale, dall'illegittimita'  delle  norme  suindicate,  fosse
 riconosciuto  il  loro  diritto a mantenere l'iscrizione all'albo dei
 medici chirurghi conservando contestualmente il diritto all'esercizio
 della professione di odontoiatra.
    Sebbene  ritualmente  citato,  l'ente convenuto non si costituiva,
 onde se ne dichiara la contumacia.
    Quindi, dopo l'esibizione di documenti, la causa veniva rimessa al
 collegio che, nell'udienza di discussione del 17 gennaio 1989, se  ne
 riservava la decisione.
                              M O T I V I
    Va  premesso  che  e'  indubbia  la  rilevanza  della questione di
 costituzionalita' ai fini della definizione del giudizio,  in  quanto
 l'applicazione  degli  artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n.
 409, comporterebbe la reiezione della domanda.
    Si   osserva   poi  che  la  proposta  eccezione  d'illegittimita'
 costituzionale  delle   predette   disposizioni   non   si   presenta
 manifestamente infondata.
    Secondo  la  disciplina  da  esse  stabilita, i medici odontoiatri
 specialisti possono essere  iscritti  all'albo  dei  medici-chirurghi
 conservando  il  diritto  alla  professione di odontoiatra. Invece ai
 medici  odontoiatri  non  specialisti   l'iscrizione   all'albo   dei
 medici-chirurghi   preclude   l'esercizio   di   tale   attivita'   e
 l'iscrizione - loro consentita a seguito di opzione  formulata  entro
 cinque  anni  dall'entrata  in  vigore  della  legge - all'albo degli
 odontoiatri, essendo incompatibile con  l'iscrizione  ad  altro  albo
 professionale,    preclude    l'esercizio    della   professione   di
 medico-chirurgo.
    La  descritta diversita' di trattamento appare in contrasto con il
 principio di eguaglianza, che trova  espressione  nell'art.  3  della
 Costituzione.  Per  non  incorrere nella sua violazione la disciplina
 legislativa dev'essere improntata a  criteri  di  ragionevolezza,  in
 modo  da  evitare  discriminazioni  non sorrette da serie e obiettive
 giustificazioni (ovvero irragionevoli parificazioni).
    Orbene,  nella fattispecie, pur riconoscendo a tutti i laureati in
 medicina e chirurgia l'idoneita' all'esercizio della  professione  di
 odontoiatria,  la  legge  impedice  a  quanti  fra  essi non siano in
 possesso d'un diploma  di  specializzazione  in  campo  odontoiatrico
 l'esercizio  di  entrambe le attivita', precedentemente consentito in
 forza della laurea e della relativa abilitazione professionale.
    La   mancanza  del  titolo  di  studio  specialistico  non  sembra
 sufficiente a giustificare la disparita' di trattamento,  atteso  che
 essa  non  impedisce  di  esercitare  l'odontoiatria, ma costringe il
 medico-chirurgo a rinunciare a  una  delle  due  professioni  cui  e'
 abilitato.
    Le  norme  citate  paiono inoltre in contrasto con l'art. 41 della
 Costituzione, in quanto limitano l'iniziativa economica  privata  dei
 medici  chirurghi  non  muniti di diploma di specializzazione sebbene
 essa non contrasti con  l'utilita'  sociale,  ne'  rechi  danno  alla
 sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, perche' si pronunci sulla legittimita' degli artt. 4,
 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 in relazione agli artt. 3 e
 41 della Costituzione, e sospende il procedimento;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 dandosene  altresi'  comunicazione  ai  Presidenti  della  Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Mantova, addi' 26 gennaio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 89C0773