N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 1989
N. 340 Ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 dal tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Accorsi Franco ed altri e Ordine dei medici e degli odontoiatri di Mantova Professionisti odontoiatri - Incompatibilita' della iscrizione all'albo professionale per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria con l'iscrizione a qualsiasi altro albo professionale, compreso quello dei medici chirurghi, salvo per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico - Deteriore trattamento dei medici odontoiatri non specialisti rispetto agli specialisti - Incidenza negativa sul diritto alla libera scelta della propria attivita' lavorativa e sul valore della abilitazione professionale. (Legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.29 del 19-7-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. FATTO PROCESSUALE Con atto notificato il 15 giugno 1988 Franco Accorsi, Giancarlo Amadori, Bruno Bedulli, Giovanni Freddi, Corrado Gandolfi, Ruggero Gavioli, Paolo Lucchi, Quinto Massari, Carlo Mortari e Gian Luigi Toso esponevano di essere laureati in medicina e chirurgia e di esercitare l'attivita' odontoiatrica, nella loro qualita' di iscritti all'albo professionale dei medici chirurghi. Aggiungevano che la legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatria, li obbligava a scegliere fra l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, perdendo cosi' il diritto di esercitare ogni altra attivita' loro spettante in virtu' della laurea in medicina e chirurgia, oppure a mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, perdendo pero' il diritto di svolgere attivita' odontoiatriche; che l'art. 5 della legge escludeva tale drastica alternativa solo per i laureati in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, i quali potevano continuare ad essere iscritti all'albo dei medici chirurghi "con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra"; che l'opzione imposta dall'art. 20 della legge in questione ledeva gravemente il loro diritto, irrevocabilmente acquisito col superamento dell'esame di Stato, all'esercizio di tutte le branche della medicina e che il diverso trattamento riservato ai medici in possesso di specializzazione non era in alcun modo giustificato. Gli istanti proseguivano asserendo che la descritta disciplina era da considerarsi manifestamente incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 4, 33, quinto comma, 35 e 41 della Costituzione. Tanto premesso, convenivano l'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Mantova al giudizio di questo tribunale, affinche', previa dichiarazione, da parte della Corte costituzionale, dall'illegittimita' delle norme suindicate, fosse riconosciuto il loro diritto a mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi conservando contestualmente il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra. Sebbene ritualmente citato, l'ente convenuto non si costituiva, onde se ne dichiara la contumacia. Quindi, dopo l'esibizione di documenti, la causa veniva rimessa al collegio che, nell'udienza di discussione del 17 gennaio 1989, se ne riservava la decisione. M O T I V I Va premesso che e' indubbia la rilevanza della questione di costituzionalita' ai fini della definizione del giudizio, in quanto l'applicazione degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, comporterebbe la reiezione della domanda. Si osserva poi che la proposta eccezione d'illegittimita' costituzionale delle predette disposizioni non si presenta manifestamente infondata. Secondo la disciplina da esse stabilita, i medici odontoiatri specialisti possono essere iscritti all'albo dei medici-chirurghi conservando il diritto alla professione di odontoiatra. Invece ai medici odontoiatri non specialisti l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi preclude l'esercizio di tale attivita' e l'iscrizione - loro consentita a seguito di opzione formulata entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge - all'albo degli odontoiatri, essendo incompatibile con l'iscrizione ad altro albo professionale, preclude l'esercizio della professione di medico-chirurgo. La descritta diversita' di trattamento appare in contrasto con il principio di eguaglianza, che trova espressione nell'art. 3 della Costituzione. Per non incorrere nella sua violazione la disciplina legislativa dev'essere improntata a criteri di ragionevolezza, in modo da evitare discriminazioni non sorrette da serie e obiettive giustificazioni (ovvero irragionevoli parificazioni). Orbene, nella fattispecie, pur riconoscendo a tutti i laureati in medicina e chirurgia l'idoneita' all'esercizio della professione di odontoiatria, la legge impedice a quanti fra essi non siano in possesso d'un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico l'esercizio di entrambe le attivita', precedentemente consentito in forza della laurea e della relativa abilitazione professionale. La mancanza del titolo di studio specialistico non sembra sufficiente a giustificare la disparita' di trattamento, atteso che essa non impedisce di esercitare l'odontoiatria, ma costringe il medico-chirurgo a rinunciare a una delle due professioni cui e' abilitato. Le norme citate paiono inoltre in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto limitano l'iniziativa economica privata dei medici chirurghi non muniti di diploma di specializzazione sebbene essa non contrasti con l'utilita' sociale, ne' rechi danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' si pronunci sulla legittimita' degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409 in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, e sospende il procedimento; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandosene altresi' comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Mantova, addi' 26 gennaio 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 89C0773