N. 381 ORDINANZA 3 - 6 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  I.LO.R.
 - Redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate in territorio
 italiano da enti stranieri privi nel medesimo territorio di stabile
 organizzazione - Non assoggettabilita' all'imposta - Questioni gia'
 dichiarate non fondate  sentenza n.  211/1987) - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 3; d.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 597, art. 19, n. 5).
 
 (Cost., artt. 3, 53 e 77 rectius 76)).
(GU n.28 del 12-7-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  riuniti  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 3
 d.P.R.  29  settembre  1973  n.   599   (Istituzione   e   disciplina
 dell'imposta locale sui redditi) e 19 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597
 (Istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
 fisiche), promossi con ordinanze emesse il 29 settembre, 27 ottobre e
 24 novembre 1981 (ma pervenute alla Corte il  17  marzo  1989)  dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di Torino nei procedimenti
 vertenti   tra   s.p.a.   "Michelin   recherche   et   tecnique"   ed
 Amministrazione  delle  finanze dello Stato, iscritte ai nn. da 168 a
 178 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 giugno 1989 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che nel corso di un procedimento promosso dalla societa'
 per azioni "Michelin recherche et tecnique", con sede in Svizzera, ed
 avente  ad  oggetto  il  rimborso  di una somma pagata per i.lo.r. su
 royalties percepite per sfruttamento di  invenzioni  industriali,  la
 Commissione tributaria di primo grado di Torino con due ordinanze del
 27 ottobre 1981 (ma pervenute a questa Corte  soltanto  il  17  marzo
 1989:  reg.  ord.  nn.  168  e  176 del 1989), sollevava questione di
 legittimita' costituzionale del  combinato  disposto  degli  artt.  3
 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, relativo alla detta imposta, e 19 n.
 5 d.P.R. 29  settembre  1973  n.  597,  in  riferimento  all'art.  77
 (rectius 76) Cost.;
      che  la  Commissione osservava che ai sensi di tale disposto non
 erano assoggettati all'i.lo.r. i redditi, ai quali doveva  ricondursi
 quello  in  esame,  derivanti  da attivita' esercitate nel territorio
 italiano da enti stranieri privi nel medesimo territorio  di  stabile
 organizzazione;
      che,  tanto  premesso, la Commissione rimettente dubitava che la
 normativa denunciata fosse viziata da eccesso di  delega,  in  quanto
 l'art.  4 n. 2 della legge-delega per la riforma tributaria 9 ottobre
 1971, n. 825, in base alla quale erano stati emessi i citt.  d.d.P.R.
 nn.  597  e  599  del  1973,  prevedeva,  ad avviso della Commissione
 stessa, che l'i.lo.r. fosse applicabile anche ai redditi  degli  enti
 stranieri  pur  se  privi  di  stabile  organizzazione nel territorio
 italiano;
      che nel corso di procedimenti promossi dalla stessa societa' per
 azioni e per lo stesso oggetto la medesima Commissione tributaria con
 nove  ordinanze  emesse tra il 25 settembre e il 24 novembre 1981, ma
 tutte pervenute a questa Corte il 17 marzo 1989 (reg. ord. da n.  169
 a  n.  175  nonche'  177  e  178  del  1989),  sollevava questione di
 legittimita' costituzionale degli art. 19 n. 5 del d.P.R. n. 597 e 3,
 comma  primo, del d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento agli artt. 3
 e 53 Cost.;
      che  essa dubitava che con l'esonero dall'i.lo.r. in discorso le
 norme denunciate riservassero un ingiustificato trattamento di favore
 alle  dette  imprese, pur in presenza di indici rivelatori della loro
 capacita' contributiva;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva  che  le   questioni   fossero   dichiarate   manifestamente
 infondate;
    Considerato  che  per  la  sostanziale  identita'  delle questioni
 sollevate i giudizi possono essere riuniti;
      che  le questioni stesse vanno ritenute manifestamente infondate
 in quanto gia' dichiarate non fondate con sentenza n. 211 del 1987;
      che  in  tale  sentenza la Corte osserva, quanto alla censura di
 eccesso di delega, come l'art. 4 n. 2 della legge  delegante  n.  825
 del  1971  non  contenga  in  realta'  nessuna definizione di reddito
 prodotto  nel   territorio   nazionale,   e   quindi   assoggettabili
 all'i.lo.r.,  lasciando  cosi'  ampia discrezionalita' al legislatore
 delegato; quanto alla censura riferita agli artt. 3 e  53  Cost.,  la
 citata  sentenza  nota  come  il  medesimo  legislatore  delegato non
 irragionevolmente abbia stabilito l'esonero in questione al  fine  di
 incoraggiare   gli   investimenti   stranieri  in  Italia,  ancorche'
 successivamente  l'esonero  stesso  sia  stato  abolito,  per  mutate
 valutazioni di politica economica, col d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897
 (non applicabile nella specie, in quanto l'art. 45 ne  ha  differito,
 quanto  all'I.LO.R.  sui redditi in questione, l'entrata in vigore al
 1› gennaio 1982);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale  degli  artt.  3  d.P.R.  29
 settembre  1973  n.  599  e  19 n. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597,
 sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 77  (rectius:  76)  Cost.
 dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Torino  con  le
 ordinanze indicate in epigrafe, in quanto gia' dichiarate non fondate
 con sent. n. 211 del 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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