N. 382 ORDINANZA 3 - 6 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Servizio
 sanitario nazionale - Assistenti sociali transitati alle unita'
 sanitarie locali - Assistenti provenienti da enti ospedalieri,
 regioni e enti parastatali e assistenti provenienti da enti locali -
 Disparita' di trattamento, a scapito di queste ultime, in ordine ai
 requisiti richiesti per l'inquadramento nella posizione funzionale di
 assistente sociale coordinatore Questione gia' decisa con
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale  sentenza n. 827/1988)
 nella parte in cui si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato
 2 del d.P.R. n.  761/1979 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 2 e 64).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.28 del 12-7-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 64 del
 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale  delle
 unita'  sanitarie  locali), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno
 1988 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Liguria  sul
 ricorso  proposto  da  Tarabotto  Luciana  contro la Regione Liguria,
 iscritta al n. 116 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  12, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 giugno 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
 con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta a questa Corte il 28
 febbraio  1989) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,  laddove,  in
 relazione  alle  modalita'  di  svolgimento delle operazioni di primo
 inquadramento  nel  ruolo  unico  regionale  del  Servizio  sanitario
 nazionale,  fanno  riferimento  a  quella parte dell'allegato 2 dello
 stesso d.P.R. n. 761 del 1979, in cui, per quanto riguarda il profilo
 professionale  di "assistente sociale coordinatore", vengono disposti
 criteri  difformi  (anzianita'  di  servizio  -  otto  anni  -  nella
 qualifica,   per   gli   assistenti   sociali   provenienti  da  enti
 ospedalieri, regioni od enti  parastatali,  ovvero  possesso  di  una
 specifica  posizione  funzionale  -  assistente  sociale capo - per i
 provenienti dagli enti locali), in riferimento  agli  artt.  3  e  97
 della Costituzione;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e' intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  il   quale   ha   eccepito
 l'inammissibilita' della questione;
    Considerato  che,  peraltro,  con sentenza n. 827 del 1988, questa
 Corte  ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale   della
 tabella  di  cui  all'allegato  2 al predetto d.P.R. n. 761 del 1979,
 nella parte, "in cui  non  prevede  l'inquadramento  nella  posizione
 funzionale   di   assistente   sociale   coordinatore  del  personale
 proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL.  che,  alla
 data  del  20 dicembre 1979, abbia prestato attivita' di servizio per
 almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente  di
 provenienza";
      che,  pertanto,  la  presente  questione risulta sostanzialmente
 carente di oggetto, onde deve, sotto tale profilo, essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97
 della Costituzionale, degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979,
 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali),
 nella  parte  in  cui  fanno riferimento alla tabella - relativa alla
 qualifica di assistente sociale di cui all'allegato  2  dello  stesso
 d.P.R.  - gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza
 n. 827 del 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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