N. 382 ORDINANZA 3 - 6 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Servizio sanitario nazionale - Assistenti sociali transitati alle unita' sanitarie locali - Assistenti provenienti da enti ospedalieri, regioni e enti parastatali e assistenti provenienti da enti locali - Disparita' di trattamento, a scapito di queste ultime, in ordine ai requisiti richiesti per l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore Questione gia' decisa con dichiarazione di illegittimita' costituzionale sentenza n. 827/1988) nella parte in cui si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato 2 del d.P.R. n. 761/1979 - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 2 e 64). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.28 del 12-7-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Tarabotto Luciana contro la Regione Liguria, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta a questa Corte il 28 febbraio 1989) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, laddove, in relazione alle modalita' di svolgimento delle operazioni di primo inquadramento nel ruolo unico regionale del Servizio sanitario nazionale, fanno riferimento a quella parte dell'allegato 2 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979, in cui, per quanto riguarda il profilo professionale di "assistente sociale coordinatore", vengono disposti criteri difformi (anzianita' di servizio - otto anni - nella qualifica, per gli assistenti sociali provenienti da enti ospedalieri, regioni od enti parastatali, ovvero possesso di una specifica posizione funzionale - assistente sociale capo - per i provenienti dagli enti locali), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha eccepito l'inammissibilita' della questione; Considerato che, peraltro, con sentenza n. 827 del 1988, questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della tabella di cui all'allegato 2 al predetto d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte, "in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attivita' di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza"; che, pertanto, la presente questione risulta sostanzialmente carente di oggetto, onde deve, sotto tale profilo, essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzionale, degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui fanno riferimento alla tabella - relativa alla qualifica di assistente sociale di cui all'allegato 2 dello stesso d.P.R. - gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 827 del 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0786