N. 343 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 1989

                                 N. 343
 Ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal pretore di Rovereto, sez. Riva
 del Garda, nel procedimento penale a  carico  di  Angelini  Mario  ed
 altri
 Edilizia ed urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria
 per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici Estinzione
 del   reato   -  Spontanea  demolizione  dell'opera  abusiva  Mancata
 previsione del beneficio - Ingiustificata disparita'  di  trattamento
 di situazioni analoghe.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22).
 (Cost., art. 3).
(GU n.29 del 19-7-1989 )
                               IL PRETORE
                                PREMESSO
      che  Angelini  Mario  e  Michelotti Modesta, sono imputati della
 contravvenzione di  cui  all'art.  20,  lettera  b)  della  legge  28
 febbraio  1985,  n.  47,  per  avere  eretto,  senza  concessione del
 sindaco, un piccolo manufatto destinato al ricovero di animali;
      che tale manufatto e' stato eretto in data 3 luglio 1987;
      che  gli  imputati  ottemperavano  immediatamente  all'ordine di
 demolizione del sindaco di Arco, notificato il 6  agosto  1987,  come
 successivamente hanno constatato i vigili accertatori;
      che,  comunque,  i  prevenuti  sono  stati tratti a giudizio del
 pretore per l'odierno dibattimento;
      che  in  base  all'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio
 1985, n. 47, il solo rilascio della concessione in sanatoria estingue
 i  reati  contravvenzionali, mentre nessuna ipotesi estintiva di tali
 reati e' previsto dalla legge n. 47/1985, quando l'interessato  abbia
 eliminato   prima   della   condanna   il  manufatto  abusivo,  cosi'
 ripristinando la legittimita' della situazione del territorio,  messa
 in pericolo o danneggiata dalla consumata violazione;
    Cio'  premesso,  questo  pretore solleva d'ufficio la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  22  della  citata  legge  n.
 47/1985,    la'    dove    non   prevede   l'estinzione   dei   reati
 contravvenzionali,  quando  l'imputato  abbia  eliminato   le   opere
 abusive,  ripristinando  pienamente  la  situazione  di  legalita' in
 ordine alll'uso del territorio  sotto  il  profilo  urbanistico,  per
 violazione  di  principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art. 3 della
 Costituzione.
    Ed  invero,  il  diverso  trattamento  riservato  a chi pur avendo
 violato la legge urbanistica, ottenga successivamente la  concessione
 in  sanatoria,  rispetto  a  colui  che  abbia  addirittura eliminato
 l'opera stessa, costituente l'oggetto materiale della violazione, non
 pare giustificato alla luce del criterio della ragionevolezza e della
 non arbitrarieta' delle  scelte  del  legislatore  nell'uso  del  suo
 potere  discrezionale nell'ambito della politica legislativa a tutela
 del territorio.
    Ed  invero,  l'interesse  generale  della  collettivita'  a vedere
 rispetto  il  territorio  attraverso  il  rispetto  della   normativa
 urbanistica  e'  garantito  sicuramente  in  misura  maggiore  quando
 l'autore  dell'illecito  elimini  addirittura   l'opera   abusiva   e
 ripristini   la   situazione   antecedente,  rispetto  a  quella  che
 scaturisce da una sicura violazione, poi sanata  dal  rilascio  della
 concessione in sanatoria.
    Le  due  situazioni,  nel  momento  del ripristino della legalita'
 inizialmente violata, si presentano  assolutamente  identiche  e  non
 differenziate  sul  piano effettuale, onde non appare giustificato il
 diverso  trattamento:  nel  caso  di  rilascio  di   concessione   in
 sanatoria,   la   legalita'   e'   ripristinata  e  l'interese  della
 collettivita' e' salvaguardato  col  rilascio  della  sanatoria,  che
 consacra  la  non  incompatibilita' dell'opera, inizialmente abusiva,
 con gli strumenti urbanistici; nel caso di ottemperanza all'ordine di
 demolizione con la definitiva eliminazione dell'opera abusiva, quella
 legalita' e quell'interese collettivo risultano parimenti salvi con i
 medesimi  effetti,  che  sono  ancora  piu'  pregnanti,  dato  che il
 territorio viene riportato alla situazione quo ante.
    Non  va  dimenticato  che  il  reato in oggetto ha natura di reato
 permanente, connotato quest'ultimo che ha una  particolare  rilevanza
 per quanto piu' sopra argomentato.
    E'  significativo  come il legislatore non sia stato insensibile a
 prevedere effetti  premiali  a  favore  di  chi  abbia  eliminato  il
 manufatto  illegittimo  prima della condanna e abbia gia' previsto la
 non punibilita' quando l'eliminazione fosse avvenuta entro il termine
 stabilito  dal legislatore stesso: tali effetti - come e' noto - sono
 quelli del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito  nella  legge  21
 giugno  1985,  n.  298,  ove  all'art.  8-quater  e'  previsto la non
 punibilita'  per  coloro  che  abbiano  entro  il  termine  di  legge
 eliminato o demolito l'opera abusiva.
    Il non aver agganciato all'ipotesi dell'eliminazione del manufatto
 abusivo l'effetto estintivo del reato edilizio cosi'  come  e'  stato
 fatto per il rilascio di concessioni in sanatoria, pone seri dubbi di
 costituzionalita' dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985,  n.  46,
 per  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto
 irragionevole il trattamento differenziato delle due  situazioni:  La
 questione  e'  palesemente  rilevante per la definizione del presente
 procedimento penalel, che pertanto - va sospeso, dato che in caso  di
 accoglimento  di  questa  eccezione,  l'imputato  non potrebbe essere
 assoggettato a pena.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva d'ufficio la questione di incostituzionalita' dell'art. 22
 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione,  questione  che  dichiara non manifestamente infondata,
 nella   parte   in   cui   non   prevede   l'estinzione   dei   reati
 contravvenzionali,  quando  l'interessato  abbia demolito i manufatti
 abusivi prima della condanna;
    Sospende il presente procedimento;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Riva del Garda, addi' 23 maggio 1989
                           Il pretore: POLITO
 89C0792