N. 343 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 1989
N. 343 Ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal pretore di Rovereto, sez. Riva del Garda, nel procedimento penale a carico di Angelini Mario ed altri Edilizia ed urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici Estinzione del reato - Spontanea demolizione dell'opera abusiva Mancata previsione del beneficio - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22). (Cost., art. 3).(GU n.29 del 19-7-1989 )
IL PRETORE PREMESSO che Angelini Mario e Michelotti Modesta, sono imputati della contravvenzione di cui all'art. 20, lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere eretto, senza concessione del sindaco, un piccolo manufatto destinato al ricovero di animali; che tale manufatto e' stato eretto in data 3 luglio 1987; che gli imputati ottemperavano immediatamente all'ordine di demolizione del sindaco di Arco, notificato il 6 agosto 1987, come successivamente hanno constatato i vigili accertatori; che, comunque, i prevenuti sono stati tratti a giudizio del pretore per l'odierno dibattimento; che in base all'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il solo rilascio della concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali, mentre nessuna ipotesi estintiva di tali reati e' previsto dalla legge n. 47/1985, quando l'interessato abbia eliminato prima della condanna il manufatto abusivo, cosi' ripristinando la legittimita' della situazione del territorio, messa in pericolo o danneggiata dalla consumata violazione; Cio' premesso, questo pretore solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della citata legge n. 47/1985, la' dove non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali, quando l'imputato abbia eliminato le opere abusive, ripristinando pienamente la situazione di legalita' in ordine alll'uso del territorio sotto il profilo urbanistico, per violazione di principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Ed invero, il diverso trattamento riservato a chi pur avendo violato la legge urbanistica, ottenga successivamente la concessione in sanatoria, rispetto a colui che abbia addirittura eliminato l'opera stessa, costituente l'oggetto materiale della violazione, non pare giustificato alla luce del criterio della ragionevolezza e della non arbitrarieta' delle scelte del legislatore nell'uso del suo potere discrezionale nell'ambito della politica legislativa a tutela del territorio. Ed invero, l'interesse generale della collettivita' a vedere rispetto il territorio attraverso il rispetto della normativa urbanistica e' garantito sicuramente in misura maggiore quando l'autore dell'illecito elimini addirittura l'opera abusiva e ripristini la situazione antecedente, rispetto a quella che scaturisce da una sicura violazione, poi sanata dal rilascio della concessione in sanatoria. Le due situazioni, nel momento del ripristino della legalita' inizialmente violata, si presentano assolutamente identiche e non differenziate sul piano effettuale, onde non appare giustificato il diverso trattamento: nel caso di rilascio di concessione in sanatoria, la legalita' e' ripristinata e l'interese della collettivita' e' salvaguardato col rilascio della sanatoria, che consacra la non incompatibilita' dell'opera, inizialmente abusiva, con gli strumenti urbanistici; nel caso di ottemperanza all'ordine di demolizione con la definitiva eliminazione dell'opera abusiva, quella legalita' e quell'interese collettivo risultano parimenti salvi con i medesimi effetti, che sono ancora piu' pregnanti, dato che il territorio viene riportato alla situazione quo ante. Non va dimenticato che il reato in oggetto ha natura di reato permanente, connotato quest'ultimo che ha una particolare rilevanza per quanto piu' sopra argomentato. E' significativo come il legislatore non sia stato insensibile a prevedere effetti premiali a favore di chi abbia eliminato il manufatto illegittimo prima della condanna e abbia gia' previsto la non punibilita' quando l'eliminazione fosse avvenuta entro il termine stabilito dal legislatore stesso: tali effetti - come e' noto - sono quelli del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, ove all'art. 8-quater e' previsto la non punibilita' per coloro che abbiano entro il termine di legge eliminato o demolito l'opera abusiva. Il non aver agganciato all'ipotesi dell'eliminazione del manufatto abusivo l'effetto estintivo del reato edilizio cosi' come e' stato fatto per il rilascio di concessioni in sanatoria, pone seri dubbi di costituzionalita' dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 46, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto irragionevole il trattamento differenziato delle due situazioni: La questione e' palesemente rilevante per la definizione del presente procedimento penalel, che pertanto - va sospeso, dato che in caso di accoglimento di questa eccezione, l'imputato non potrebbe essere assoggettato a pena.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di incostituzionalita' dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, questione che dichiara non manifestamente infondata, nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati contravvenzionali, quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna; Sospende il presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Riva del Garda, addi' 23 maggio 1989 Il pretore: POLITO 89C0792