N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1989
N. 344 Ordinanza emessa il 3 marzo 1989 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Portaluppi Daniela e I.P.E.A.A. per la provincia di Bolzano Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provincia autonoma di Bolzano - Successione nel contratto di locazione di alloggio I.P.E.A.A. (Istituto per edilizia abitativa agevolata) per il coniuge, i figli naturali, gli ascendenti e gli affiliati dell'originario conduttore - Esclusione degli altri discendenti legittimi conviventi che agiscono in rappresentazione dei figli premorti dell'originario contraente - Disparita' di trattamento rispetto ai discendenti diretti il cui genitore non sia premorto al primo locatario. (Legge provincia Bolzano del 23 maggio 1977, n. 13, art. 8). (Cost., art. 3).(GU n.29 del 19-7-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, iscritta al n. 204/1988 r.g., vertente tra: Portaluppi Daniela in Pacifico, con l'avv. proc. dom. A. Maida di Bolzano, per delega a margine dell'atto di citazione in riassunzione e appello di data 14 gennaio 1988, attrice e l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata per la provincia autonoma di Bolzano - I.P.E.A.A., in persona del presidente pro-tempore: avv.to Karl Ferrari, con il procuratore dott. Peter P. Marseiler di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta di data 15 marzo 1988, convenuto. In punto: Appello avverso sentenza n. 379/1987 del pretore di Bolzano, causa trattenuta per la decisione all'udienza del 3 marzo 1989; R I L E V A T O che con sentenza n. 397/1987 di data 12 novembre 1987 il pretore di Bolzano aveva rigettato l'opposizione proposta da Portaluppi Daniela in Pacifico avverso il decreto di rilascio emesso nei suoi confronti dal presidente dell'I.P.E.A.A. il 6 febbraio 1986 ed aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in ordine alle domande di: accertamento del diritto della opponente a subentrare nel rapporto di locazione facente capo alla nonna materna, in qualita' di discendente diretta della stessa in rappresentazione della propria madre premorta, dichiarazione dell'obbligo dell'IP.E.A.A. di assegnare alla opponente in locazione l'alloggio di cui si tratta; che avverso tale sentenza ed in riassunzione la Portaluppi ha convenuto innanzi questo tribunale l'I.P.E.A.A., esponendo: che essa, sin dalla nascita in data 8 ottobre 1964, aveva sempre vissuto nell'appartamento di proprieta' I.P.E.A.A., sito in Bolzano in via Milano n. 81/8; che in tale alloggio, condotto in locazione dalla nonna materna conviveva con la stessa la figlia ed il nucleo familiare di quest'ultima; che era in seguito deceduta la madre di essa appellante; che erano rimasti nell'allegato la nonna materna, il padre ed essa Portaluppi Daniela; che il 6 agosto 1983 era deceduta la nonna materna, conduttrice dell'alloggio; che con lettera 19 dicembre 1984 l'I.P.E.A.A. aveva intimato ad essa Portaluppi Daniela il rilascio dell'alloggio, in quanto non prevista la successione sua propria alla nonna materna nel contratto di locazione; che, tutto cio' premesso, la appellante Portaluppi Daniela aveva quindi sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 3, dove afferma il diritto a succedere nel rapporto di locazione di un alloggio dell' ex Istituto delle Case popolari del coniuge, dei figli naturali, degli ascendenti e degli affiliati dell'originario conduttore, se conviventi, ed escluse invece da tale successione gli altri discendenti legittimi che, agiscono in rappresentazione dei figli premorti dell'originario conduttore, in quanto violerebbe gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione; i primi due per quanto attiene la parita' dei diritti e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, il terzo perche' con la norma della legge provinciale sarebbe rimasto violato il divieto costituzionale per le regioni autonome di legiferare in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato ed in materia non conpresa nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione. R I T E N U T O a) che la detta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (testo vigente), in quanto non consente la successione nel rapporto di locazione di immobili di edilizia abitativa agevolata al figlio convivente con l'assegnatario del figlio, convivente con l'assegnatario, non e' manifestamente infondata quanto al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche' la differenza di trattamento tra il figlio convivente del conduttore vivente, avente diritto al subentro, che puo' ottenere successivo subentro al genitore, ed il figlio convivente del conduttore che avrebbe avuto diritto al subentro, ma e' frattanto morto, che e' escluso dalla successione nella locazione di case d'edilizia agevolata, non risulta correlata a criteri razionali che giustifichino la disparita'; b) che per contro la illegittimita' costituzionale della stessa norma provinciale e' palesemente da escludere sotto gli altri profili: b-1) della violazione di diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione), che sono quelli essenziali della persona, e non conprendono il diritto alla successione in contratti locativi (a preferenza rispetto ad assegnatari per concorso); b-2) dell'incostituzionalita' formale per eccesso rispetto ai poteri dati dall'art. 117 della Costituzione: perche' questo non riguarda regioni o province di autonomia speciale; b-3) del contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato: perche' i limiti della legislazione provinciale autonoma riguardano solo il non contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle grandi riforme economico-sociali; nessuno di questi principi impone che le successioni in rapporti di edilizia agevolata si adeguino ai criteri di successione ereditatia nel patrimonio; c) che l'attuale testo dell'art. 8 predetto porterebbe a reiezione della domanda che apparrebbe invece fondata in caso di accoglimento della questione di incostituzionalita', e questa e' percio' determinante;
P. Q. M. Dichiara manifestamente infondata la questione sotto gli altri profili, ai fini della decisione della questione di illegittimita' costituzionale di cui ad a); Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio, a sensi dell'art. 295 del c.p.c.; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nonche' al presidente della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano in carica, nonche' al presidente del consiglio provinciale della stessa provincia auotnoma. Cosi' deciso in Bolzano, addi' 3 marzo 1989. (Seguono le firme) 89C0793