N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1989

                                 N. 344
 Ordinanza  emessa  il  3  marzo  1989  dal  Tribunale  di Bolzano nel
 procedimento civile vertente tra Portaluppi Daniela e I.P.E.A.A.  per
 la provincia di Bolzano
 Edilizia  popolare, economica e sovvenzionata - Provincia autonoma di
 Bolzano  -  Successione  nel  contratto  di  locazione  di   alloggio
 I.P.E.A.A.   (Istituto  per  edilizia  abitativa  agevolata)  per  il
 coniuge,  i  figli  naturali,  gli   ascendenti   e   gli   affiliati
 dell'originario  conduttore  -  Esclusione  degli  altri  discendenti
 legittimi conviventi  che  agiscono  in  rappresentazione  dei  figli
 premorti  dell'originario  contraente  -  Disparita'  di  trattamento
 rispetto ai discendenti diretti il cui genitore non sia  premorto  al
 primo locatario.
 (Legge provincia Bolzano del 23 maggio 1977, n. 13, art. 8).
 (Cost., art. 3).
(GU n.29 del 19-7-1989 )
                              IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile, iscritta
 al n. 204/1988 r.g., vertente tra: Portaluppi  Daniela  in  Pacifico,
 con  l'avv.  proc.  dom.  A.  Maida  di Bolzano, per delega a margine
 dell'atto di citazione in riassunzione e appello di data  14  gennaio
 1988,  attrice e l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata per la
 provincia autonoma di Bolzano - I.P.E.A.A., in persona del presidente
 pro-tempore:  avv.to  Karl Ferrari, con il procuratore dott. Peter P.
 Marseiler di Bolzano, con domicilio eletto  presso  lo  studio  dello
 stesso,  per  delega  a  margine  della  comparsa  di  costituzione e
 risposta di data 15 marzo 1988, convenuto.
    In  punto:  Appello  avverso  sentenza  n. 379/1987 del pretore di
 Bolzano, causa trattenuta per la decisione all'udienza  del  3  marzo
 1989;
                            R I L E V A T O
      che con sentenza n. 397/1987 di data 12 novembre 1987 il pretore
 di Bolzano  aveva  rigettato  l'opposizione  proposta  da  Portaluppi
 Daniela  in  Pacifico  avverso il decreto di rilascio emesso nei suoi
 confronti dal presidente dell'I.P.E.A.A. il 6 febbraio 1986 ed  aveva
 dichiarato  la propria incompetenza per valore in ordine alle domande
 di:  accertamento  del  diritto  della  opponente  a  subentrare  nel
 rapporto di locazione facente capo alla nonna materna, in qualita' di
 discendente diretta della stessa in  rappresentazione  della  propria
 madre   premorta,   dichiarazione   dell'obbligo   dell'IP.E.A.A.  di
 assegnare alla opponente in locazione l'alloggio di cui si tratta;
      che  avverso  tale  sentenza ed in riassunzione la Portaluppi ha
 convenuto innanzi questo tribunale l'I.P.E.A.A., esponendo:
      che essa, sin dalla nascita in data 8 ottobre 1964, aveva sempre
 vissuto nell'appartamento di proprieta' I.P.E.A.A., sito  in  Bolzano
 in via Milano n. 81/8;
      che  in tale alloggio, condotto in locazione dalla nonna materna
 conviveva  con  la  stessa  la  figlia  ed  il  nucleo  familiare  di
 quest'ultima;
      che era in seguito deceduta la madre di essa appellante;
      che  erano  rimasti  nell'allegato la nonna materna, il padre ed
 essa Portaluppi Daniela;
      che  il 6 agosto 1983 era deceduta la nonna materna, conduttrice
 dell'alloggio;
      che  con lettera 19 dicembre 1984 l'I.P.E.A.A. aveva intimato ad
 essa Portaluppi Daniela il  rilascio  dell'alloggio,  in  quanto  non
 prevista  la successione sua propria alla nonna materna nel contratto
 di locazione;
     che,  tutto cio' premesso, la appellante Portaluppi Daniela aveva
 quindi sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8
 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 3, dove afferma
 il diritto a succedere nel rapporto di locazione di un alloggio dell'
 ex  Istituto  delle  Case  popolari  del coniuge, dei figli naturali,
 degli ascendenti e degli  affiliati  dell'originario  conduttore,  se
 conviventi,   ed   escluse  invece  da  tale  successione  gli  altri
 discendenti legittimi che, agiscono  in  rappresentazione  dei  figli
 premorti  dell'originario  conduttore, in quanto violerebbe gli artt.
 2, 3 e 117 della Costituzione; i primi  due  per  quanto  attiene  la
 parita'  dei  diritti  e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte
 alla legge, il terzo perche' con la  norma  della  legge  provinciale
 sarebbe  rimasto  violato  il  divieto  costituzionale per le regioni
 autonome di legiferare in contrasto con l'ordinamento giuridico dello
 Stato  ed  in  materia  non  conpresa nell'elenco di cui all'art. 117
 della Costituzione.
                            R I T E N U T O
       a)  che  la  detta  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n.  13
 (testo  vigente),  in quanto non consente la successione nel rapporto
 di locazione di immobili di edilizia abitativa  agevolata  al  figlio
 convivente    con   l'assegnatario   del   figlio,   convivente   con
 l'assegnatario, non e' manifestamente infondata quanto  al  contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione, poiche' la differenza di trattamento
 tra il figlio convivente del conduttore vivente,  avente  diritto  al
 subentro,  che  puo'  ottenere successivo subentro al genitore, ed il
 figlio  convivente  del  conduttore  che  avrebbe  avuto  diritto  al
 subentro,  ma  e'  frattanto  morto, che e' escluso dalla successione
 nella locazione di case d'edilizia agevolata, non risulta correlata a
 criteri razionali che giustifichino la disparita';
       b) che per contro la illegittimita' costituzionale della stessa
 norma  provinciale  e'  palesemente  da  escludere  sotto  gli  altri
 profili:
        b-1) della violazione di diritti inviolabili dell'uomo (art. 2
 della Costituzione), che sono quelli essenziali della persona, e  non
 conprendono  il  diritto  alla  successione  in contratti locativi (a
 preferenza rispetto ad assegnatari per concorso);
        b-2)  dell'incostituzionalita' formale per eccesso rispetto ai
 poteri dati dall'art. 117  della  Costituzione:  perche'  questo  non
 riguarda regioni o province di autonomia speciale;
        b-3)  del  contrasto  con l'ordinamento giuridico dello Stato:
 perche' i limiti della legislazione provinciale  autonoma  riguardano
 solo  il  non  contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento
 giuridico dello  Stato  e  delle  grandi  riforme  economico-sociali;
 nessuno  di  questi principi impone che le successioni in rapporti di
 edilizia agevolata si adeguino ai criteri di  successione  ereditatia
 nel patrimonio;
       c)  che  l'attuale  testo  dell'art.  8  predetto  porterebbe a
 reiezione della domanda che apparrebbe  invece  fondata  in  caso  di
 accoglimento  della  questione  di  incostituzionalita',  e questa e'
 percio' determinante;
                                P. Q. M.
    Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione sotto gli altri
 profili, ai fini della decisione della  questione  di  illegittimita'
 costituzionale di cui ad a);
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio, a sensi dell'art. 295 del c.p.c.;
    Manda  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti in causa, nonche' al presidente della giunta provinciale  della
 provincia  autonoma  di  Bolzano in carica, nonche' al presidente del
 consiglio provinciale della stessa provincia auotnoma.
    Cosi' deciso in Bolzano, addi' 3 marzo 1989.
                           (Seguono le firme)
 89C0793