N. 392 ORDINANZA 4 - 11 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Sicilia
 - Elezioni comunali - Elettorato passivo Ineleggibilita' di
 amministratori di enti dipendenti o sottoposti a vigilanza o
 sovvenzionati dal comune Ingiustificata compressione del diritto di
 elettorato passivo Questione gia' decisa  riferimento alle sentenze
 nn. 45/1977 e 1062/1988) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).
 
 (Cost., artt. 3 e 51).
(GU n.29 del 19-7-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 5, n. 3, del
 Decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n.  3  (Testo
 unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali nella Regione
 siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  D'Urso  Paolo  e   Arcerito
 Salvatore,   iscritta  al  n.  197  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  16,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
      2)  ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  D'Urso  Paolo  e   Arcerito
 Salvatore,   iscritta  al  n.  198  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  16,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 14 giugno 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Catania, I sezione civile, con due
 ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse
 nello  stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D'Urso
 Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con  le
 stesse   parole  (salvo,  nell'ordinanza  del  7  febbraio  1986,  la
 precisazione che il convenuto si  trovava  in  aspettativa  da  epoca
 anteriore  alla presentazione delle candidature), sollevava questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5  n.  3   del   Decreto
 Presidente  Regione  Sicilia  20  agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle
 leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
 con  riferimento  agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,
 nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti  delle  Unita'
 sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio di direzione;
      che la violazione dei parametri invocati dipende - giusta quanto
 si evince dalle ordinanze - dal  trattamento  deteriore  fatto  dalla
 legge  siciliana  ai  cittadini italiani residenti nell'isola e dalla
 conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino
 di  accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a
 quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile  1981
 n.  154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle
 cariche   di   consigliere   regionale,   provinciale,   comunale   e
 circoscrizionale  e  in  materia di incompatibilita' degli addetti al
 Servizio sanitario nazionale), senza  che  sussista  peraltro  alcuna
 particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione;
      che nessuno e' intervenuto o si e' costituito nella causa;
    Considerato  che  e'  incomprensibile la ragione che ha indotto il
 Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le  stesse  parti  due
 ordinanze  identiche  a  distanza  di  pochi  giorni,  mentre  sembra
 abbastanza trasparente la ragione per  cui  sono  state  trasmesse  a
 questa  Corte  a  distanza  di oltre tre anni, secondo una prassi che
 sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni  Uffici  giudiziari,
 ma che non puo' essere apprezzata;
      che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente
 essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte;
      che  l'art.  5 n. 3 del Decreto presidenziale in parola e' stato
 gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte  sotto
 ogni profilo, e percio' anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in
 esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45  e  6  dicembre  1988  n.
 1062,   e   la  questione  e'  stata  poi  dichiarata  manifestamente
 inammissibile con l'ordinanza 18 gennaio 1989 n.15;
      che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;
    Riuniti  i  giudizi,  dichiara la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto
 Presidente  Regione  Sicilia  20  agosto 1960 n. 3 (Testo Unico delle
 leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
 con  riferimento  agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,
 sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze 7 febbraio  e  21
 marzo  1986,  perche'  l'illegittimita'  costituzionale e' gia' stata
 dichiarata, sotto ogni profilo, con le sentenze 4 gennaio 1977 n.  45
 e 6 dicembre 1988 n. 1062.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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