N. 402 ORDINANZA 5 - 13 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensione di riversibilita' Esclusione dalla integrazione al minimo per chi e' gia' titolare di pensione diretta erogata dalla stessa gestione speciale a carico dell'I.N.P.S. - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilita' della questione. (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.30 del 26-7-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S. iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Meacci Clara e l'I.N.P.S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 (R.O. n. 56 del 1989), nel procedimento tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S., diretto ad ottenere la integrazione del trattamento minimo della pensione di riversibilita', siccome titolare di una pensione di riversibilita' e di una pensione di vecchiaia, entrambe a carico della gestione commercianti, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nelle parti in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di vecchiaia erogata dalla medesima gestione, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito; che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto si verifica disparita' di trattamento nei confronti di coloro che percepiscono una pensione diretta e contemporaneamente una pensione di riversibilita' e per i quali e' ammessa la integrazione al minimo; che lo stesso Pretore di Siena, con ordinanza di pari data (R.O. n. 57 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della stessa norma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione diretta di invalidita' erogata dalla medesima gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito, in riferimento sempre all'art. 3 della Costituzione, fra la disparita' di trattamento che si verifica nei confronti di coloro che percepiscono una pensione diretta e contemporaneamente una pensione di riversibilita'; Considerato che i due giudizi siccome prospettano questioni connesse vanno riuniti e decisi con lo stesso provvedimento; che la norma denunciata e' stata gia' dichiarata, da questa Corte, costituzionalmente illegittima nelle parti censurate, rispettivamente con sentenza n. 179 del 1989 e n. 250 del 1989; che, pertanto, siccome la norma e' stata gia' espunta dall'ordinamento giuridico le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili e va emessa declaratoria in tal senso; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Siena con le ordinanze in epigrafe, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenze nn. 179 e 250 del 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0830