N. 426 ORDINANZA 6 - 18 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento civile - Notificazione e comunicazione di atti al
 contumace - Copia del verbale in cui si da atto della produzione  di
 scrittura privata - Mancata previsione dell'obbligo di notificarlo
 personalmente al contumace - Norma gia' dichiarata illegittima -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Cod. proc. civ., art. 292, primo comma, in relazione ad art.  215,
 n. 1, stesso codice).
 
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.31 del 2-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 292 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio  1988
 dal  Tribunale  di  Ancona nel procedimento civile vertente tra Gamma
 Costruzioni s.r.l. e Tonti Elsa ed  altro,  iscritta  al  n.  95  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che il Tribunale di Ancona, nel giudizio civile promosso
 dalla S.r.l. Gamma Costruzioni contro Tonti Elsa e altro,  contumaci,
 ritenendo  di  dover  decidere  la  controversia  sulla  base  di  un
 documento prodotto dall'attrice nel corso del processo, ha  sollevato
 questione di legittimita', in riferimento all'art. 24, secondo comma,
 della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile,  in
 relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in
 cui non prevede che, nei giudizi di cognizione ordinaria  innanzi  al
 Tribunale,  al  contumace  sia  notificata  personalmente  copia  del
 verbale in cui si da' atto della produzione di una scrittura privata;
      che  non  vi  e'  stata costituzione di parte ne' intervento del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 317 del 1989, ha
 gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292,  primo
 comma,  del  codice  di  procedura civile, in relazione all'art. 215,
 numero 1, dello stesso codice, nella parte  in  cui  non  prevede  la
 notificazione  al  contumace  del  verbale  in  cui si da' atto della
 produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in
 precedenza;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di
 procedura  civile,  in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso
 codice,  gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo   con   la
 sentenza n. 317 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 89C0854