N. 426 ORDINANZA 6 - 18 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Notificazione e comunicazione di atti al contumace - Copia del verbale in cui si da atto della produzione di scrittura privata - Mancata previsione dell'obbligo di notificarlo personalmente al contumace - Norma gia' dichiarata illegittima - Manifesta inammissibilita'. (Cod. proc. civ., art. 292, primo comma, in relazione ad art. 215, n. 1, stesso codice). (Cost., art. 24, secondo comma).(GU n.31 del 2-8-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Gamma Costruzioni s.r.l. e Tonti Elsa ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il Tribunale di Ancona, nel giudizio civile promosso dalla S.r.l. Gamma Costruzioni contro Tonti Elsa e altro, contumaci, ritenendo di dover decidere la controversia sulla base di un documento prodotto dall'attrice nel corso del processo, ha sollevato questione di legittimita', in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che, nei giudizi di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale, al contumace sia notificata personalmente copia del verbale in cui si da' atto della produzione di una scrittura privata; che non vi e' stata costituzione di parte ne' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 317 del 1989, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 317 del 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA 89C0854