N. 359 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1989
N. 359 Ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal pretore di Monza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.p.a. Banca credito romagnolo e Bonaccorsi Michelangelo ed altra Professioni - Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - Pignorabilita' del compenso spettante in ragione del numero degli assistiti - Mancata previsione di limiti alla pignorabilita' degli emolumenti corrisposti dal Servizio sanitario nazionale - Rilievi - Assimilabilita' della posizione di detti medici, nel caso di prestazioni aventi carattere di continuita' ed assorbenti la quasi totalita' dell'attivita' lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati - Conseguente ingiustificato deteriore trattamento dei medici convenzionati rispetto ai lavoratori subordinati riguardo alla pignorabilita' degli emolumenti - Irragionevolezza del criterio della natura del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) quale base per la differente disciplina. (Cod. proc. civ., art. 545, in relazione all'art. 409, n. 3, stesso codice). (Cost., art. 3).(GU n.35 del 30-8-1989 )
IL PRETORE A scioglimento delle riserve delle udienze dell'11 gennaio 1989 e del 14 dicembre 1988; RILEVA che piu' creditori hanno pignorato in tempi diversi i medesimi crediti che il debitore dott. Michelangelo Bonaccorsi ha nei confronti dell'unita' socio sanitaria locale n. 66; tre dei relativi procedimenti sono stati riuniti in udienza il giorno 14 dicembre 1988; un ulteriore procedimento e' stato riservato alla udienza dell'11 gennaio 1989 ma, avendo il pignoramento il medesimo oggetto, puo' essere riunito di ufficio agli altri procedimenti (applicazione analogica del disposto dell'art. 524 del cod. proc. civ.); che il concorso di tali diversi pignoramenti, ai fini delle valutazioni delle priorita' di soddisfacimento, segue le seguenti regole: le assegnazioni giudiziarie relative a pignoramenti precedentemente eseguiti hanno la prevalenza sui pignoramenti oggetto dei presenti giudizi esecutivi, che rispetto ai precedenti devono essere considerati "tardivi"; nel concorso tra loro i pignoramenti in esame vanno diversamente graduati distinguendo se sono tutti "tempestivi" o valutando gli eventuali diversi gradi di tardivita'; vanno considerati, quindi, "tardivi", ai sensi dell'art. 551 del cod. proc. civ., gli interventi (ed i pignoramenti: applicazione del principio dell'art. 524 del cod. proc. civ.) compiuti dopo la "prima udienza di comparizione delle parti"; tale udienza va identificata in quella in cui il terzo ha reso o avrebbe dovuto rendere la dichiarazione, a nulla valendo, ai fini del decorso del termine per la tempestivita', la circostanza che la dichiarazione sia stata, di fatto, resa in una udienza successiva a quella fissata nell'atto di pignoramento per la citazione del terzo. (Cass. 30 maggio 1963, n. 1467, in Giust. civ. 1963, I, 2631). Consegue che per ciascun creditore va esaminata, comparativamente con gli altri creditori, la data del pignoramento e quella della udienza (regolarmente) fissata per la citazione del terzo. Si controlla, nell'ordine, la procedura esecutiva di chi ha pignorato per primo e si rileva la data della udienza per la dichiarazione del terzo; per tutti gli altri creditori (pignoranti ed intervenuti) si controlla la data del pignoramento e per quelli per i quali tale data risulta anteriore a quella della udienza del primo pignorante, si procede ad un concorso (in proporzione) con il primo. In caso contrario, qualora la data del pignoramento sia posteriore alla udienza fissata del creditore primo pignorante, il pignoramento va considerato "tardivo" e concorre con gli altri successivi, osservando le regole sopra descritte; infatti la "tardivita'" e' "relativa" ed altri pignoramenti possono essere ben considerati (piu') tardivi, rispetto a quello "tardivo". Nel caso di specie i pignoramenti oggetto delle procedure esecutive in esame sono tutti "tardivi" rispetto a quelli eseguiti precedentemente e gia' muniti di assegnazione. Infatti il rappresentante dell'unita' socio sanitaria locale terza pignorata ha dichiarato che gia' il 50% degli emolumenti mensili percepiti dal dott. Bonaccorsi sono stati precedentemente pignorati ed assegnati secondo il seguente prospetto: 1/5 (il 20%) degli emolumenti assegnati in proporzione a: Banca commerciale italiana (1/3 del quinto pignorabile) credito azionato pari a L. 6.990.065; Caputo Vincenzo (2/3 del quinto pignorabile) credito azionato pari a L. 15.723.367; al di la' del quinto (gia' assegnato), fino a concorrenza del 50% complessivo (pari ad un 30% del totale) assegnati in proporzione a: Credito italiano (1/4 del 30%) credito azionato pari a L. 6.349.994); Banco di Roma (1/4 del 30%) credito azionato pari a L. 9.740.601; Credito commerciale (1/2 del 30%) credito azionato pari a L. 20.237.815. Tali crediti sono stati assegnati (dal pretore di Milano in data 8 aprile 187 e 16 febbraio 1988) e le assegnazioni sono operative (e stanno avvenendo regolarmente) fino al loro completo soddisfacimento. Sul punto il rappresentante dell'unita' socio sanitaria locale ha riferito, producendo taluni prospetti contabili, che i primi due crediti sono quasi completamente soddisfatti e che gli altri sono stati pagati circa nella misura delle meta'. Vi sono altri pignoramenti per i quali le autorita' giudiziarie di Monza e di Milano hanno disposto ulteriori assegnazioni del quinto dei crediti mensili (futuri); in particolare: due ordinanze del pretore di Monza in data 2 dicembre 1987: assegnazione ai creditori Marchi Graziella (credito in precetto: L. 29.142.000) e Fincredit S.p.a. (credito in precetto: L. 5.380.979), di un quinto degli emolumenti corrisposti al dott. Bonaccorsi; tali assegnazioni sono state disposte formalmente con distinte ordinanze, ma in realta' emesse con riferimento ad una situazione di concorso tra loro (rispettivamente di 2/3 e di 1/3 ciascuno, come si desume dalle cifre assegnate), non sono ancora operative, da momento che il pretore ha esplicitamente disposto che "diventeranno operative dopo che cesseranno le precedenti ritenute sul quinto della quota pignorabile". La situazione appare, in parte anomala, in quanto mentre con l'ordinanza del 2 dicembre 1987 il pretore di Monza ha posto i crediti "in coda alle precedenti assegnazioni", con la successiva ordinanza del 16 febbraio 1988 il pretore di Milano ha reso operative al di la' del limite del quinto, le assegnazioni da lui disposte (relative a pignoramenti eseguiti successivamente a quelli azionati dinanzi al pretore di Monza). Ma la anomalia non e' oggetto della presente decisione che deve prendere come presupposto le decisioni giudiziarie intervenute ed operare sulla base di cio' che in concreto e' stato deciso senza opposizioni. In pratica la ordinanza del 2 dicembre 1987 sara' operativa allorquando saranno cessate le trattenute sul quinto a favore di Caputo Vincenzo e della Banca commerciale italiana; ordinanza del pretore di Milano del 28 gennaio 1988: assegnazione al creditore Banca nazionale dell'agricoltura (credito in precetto: L. 15.842.510) di un quinto degli emolumenti corrisposti al dott. Bonaccorsi; tale assegnazione e' stata esplicitamente posta "in coda" alle precedenti assegnazioni dei creditori: Caputo Vincenzo, Banca commerciale italiana, Marchi e Fincredit S.p.a. L'ordinanza ha omesso di menzionare gli altri creditori per i quali era gia' stata precedentemente disposta l'assegnazione (Credito italiano e Banca di credito commerciale), ma tale omissione e' ininfluente in quanto per tali creditori la assegnazione e' stata disposta al di la' del limite del quinto; ordinanza del pretore di Monza dell'8 luglio 1988: assegnazione al creditore Sofico S.p.a. (credito in precetto: L. 10.257.000) di un quinto degli emolumenti corrisposti al dott. Bonaccorsi; tale assegnazione e' stata esplicitamente posta "in coda" alle precedenti assegnazioni (non menzionate) dei creditori. Appare evidente che i creditori che hanno il diritto di soddisfarsi con precedenza sulla Sofico S.p.a. sono: Caputo Vincenzo, Banca commerciale italiana, Marchi, Fincredit S.p.a. e Banca nazionale dell'agricoltura; Crediti azionati nelle presenti procedure. Orbene, in tale sequenza di pignoramenti e di assegnazioni si pongono, come ultimi arrivati, i seguenti creditori, indicati nel prospetto che segue: Num. rg. Creditore Precetto __ __ __ 2076 B. America e Italia L. 12.960.000 1934 Banca Credito Roma L. 9.304.016 2858 Sofico S.p.a. L. 1.760.000 3174 Daily Finance L. 26.445.564 Pignoramento Udienza __ __ 20 luglio 1988 21 settembre 1988 4 ottobre 1988 16 novembre 1988 9 novembre 1988 7 dicembre 1988 13 dicembre 1988 11 gennaio 1989 In applicazione dei criteri sopra indicati si puo' rilevare che tutti i pignoramenti in esame appaiono tardivi rispetto a quelli eseguiti per i procedimenti esecutivi gia' esauriti con una assegnazione. Comunque, l'ordine con il quale gli attuali creditori concorrono tra loro e' il seguente: prima di tutti la Banca d'America e d'Italia, rispetto alla quale tutti gli altri debbono considerarsi tardivi (pignoramento avvenuto dopo l'udienza del 21 settembre 1988); in concorso proporzionalmente loro: Banca credito romagnolo e Sofico S.p.a.; ultimo, tardivo rispetto a tutti gli altri, Daily Finance. La misura della pignorabilita'. Occorre ora svolgere alcune considerazioni in merito alla misura del credito pignorabile nei confronti del dott. Michelangelo Bonaccorsi. La questione si pone in modo particolarmente pregnante dal momento che l'avv. Zucca, il procuratore dei creditori pignoranti Banca credito romagnolo, Sofico S.p.a. e Daily Finance ha esplicitamente richiesto che "non essendo il debitore 'dipendente' dell'unita' socio sanitaria locale n. 66, venisse assegnato ai propri assistiti l'intero importo degli emolumenti percepiti". Talune pronunzie precedenti emesse da altri giudici dell'esecuzione contro il medesimo debitore hanno variamente risolto la questione relativa alla pignorabilita' degli "emolumenti" del medico convenzionato con la unita' sanitaria locale. In taluni casi non si e' neppure posta la questione della natura degli emolumenti percepiti dal dott. Bonaccorsi, dandosi per scontato il rapporto di "dipendenza" e disponendo la assegnazione nei limiti di un quinto. Altro giudice (il pretore di Milano con ordinanza del 16 febbraio 1988) ha ritenuto che "il rapporto debba essere inquadrato nell'ambito di una prestazione di opera professionale, difettando il presupposto stesso della subordinazione" con la conseguenza che "i compensi percepiti... sfuggano alla limite di pignorabilita' di un quinto di cui all'art. 545, terzo e quarto comma, del cod. proc. civ.". Nondimeno, argomentando dall'art. 545 del cod. proc. civ., il pretore di Milano ha ritenuto che, nell'ambito di "una diversa pignorabilita' la determinazione della quota espropriabile e' rimessa alla valutazione del giudice dell'esecuzione... determinandola, con equita', nella meta' dei compensi corrisposti dalla terza pignorata". La legislazione vigente. Questo pretore giudice dell'esecuzione non ritiene, invece, che si possa giungere a delle conclusioni espresse dal pretore di Milano sulla base della legislazione vigente. Il limite della pignorabilita' dei crediti previsto dall'art. 545 del cod. proc. civ. e' operante esclusivamente per "le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di impiego". La estensione operata dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 89 del 31 marzo 1987 (dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2 nella parte in cui, diversamente dall'art. 545, quarto comma, del c.p.c., "non prevede la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale") e n. 878 del 26 luglio 1988 (ulteriore estensione nei confronti degli impiegati dello Stato), nond incide sulla questione in esame, dal momento che occorre pur sempre valutare se al medico convenzionato puo' applicarsi il regime della parziale impignorabilita' degli emolumenti (non qualificabile come "stipendio"). Assimilabilita' del rapporto convenzionato ad un rapporto para-subordinato. Gli argomenti che assimilano la figura del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale ad un "dipendente" sono numerosi e pregnanti. La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) al capo IV (artt. 47 e 48) ha disciplinato la tipologia dei rapporti che il personale medico (per quel che qui interessa) poteva instaurare con le unita' sanitarie locali. I rapporti che la legge prevedeva erano esclusivamenre quelli del "personale dipendente" e quelli del "personale a rapporto convenzionato". Per tali ultimi rapporti l'art. 48 ha previsto: "L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni... conformi agli accordi nazionali stipulati tra il governo... e le associazoni sindacali". Tale trattamento si sostanzia in una serie di emolumenti proporzionati al numero di assistiti, ma caratterizzata da una numerosissima serie di istituti che possono essere, per la gran parte, assimilati, sotto il profilo sostanziale, ad un trattamento economico di un dipendente, soprattutto sotto il profilo della continuita' del rapporto, delle numerose incompatibilita' e divieti. Val la pena evidenziare nell'ambito dell'"Accordo collettivo nazionale" approvato con d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, tra i numerosi istituti giuridici che riecheggiano un rapporto subordinato: le incompatibilita' (art. 4); la sospensione del rapporto durante la prestazione del servizio militare (art. 10); la previsione di diritti sindacali (art. 34); il compenso per la variazione dell'indice del costo della vita, in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 (art. 41); la corresponsione dei contributi previdenziali e per la assicurazione malattie. Impossibilita' di applicare la norma in via interpretativa. Ad avviso del giudicante, pur in presenza di una ratio che giustificherebbe la impignorabilita' parziale degli emolumenti percepiti dal medico convenzionato, attraversato la semplice interpretazione della legge non puo' giungersi alla conclusione di ritenere applicabile analogicamente la parziale impignorabilita' degli stipendi dei "dipendenti" agli emolumenti dei "medici convenzionati". Divieto di applicazione analogica. La possibilita' di una interpretazione analogica e' impraticabile. Si tratta, infatti, di una norma che deroga al principio generale della responsabilita' patrimoniale dei debitori che rispondono delle obbligazioni con il loro intero patrimonio (art. 2740 del cod. civ.) con la conseguenza che l'interpretazione analogica deve ritenersi vietata ai sensi dell'art. 14 delle disp. preliminari al cod. civ. (Cass. 24 marzo 1966, n. 766, in Giust. civ. 1966, I 1771). In tal caso non rimane che sollevare la questione di costituzionalita' della norma. Il diritto vivente espresso dalle pronunzie della Corte di cassazione. Va osservato che la suprema Corte di cassazione ebbe modo qualche anno fa di occuparsi di una questione, sotto molteplici aspetti assai simile a quella in esame. Nella sentenza n. 4211 del 3 luglio 1980 (Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1981, 87) e' stato affermato che "anche, dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 sul rito del lavoro, le disposizioni dell'art. 545, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., che limitano la pignorabilita' delle somme dovute dai privati a titolo di rapporto di lavoro o d'impiego, attesa la tassativita' delle relative indicazioni, non sono estensibili in via analogica ai crediti dell'agente individuale di commercio, che svolge la sua attivita' in regime di autonomia". Tale pignorabilita' senza limiti, riconosciuta dalla attuale legislazione e confermata dal "diritto vivente" espresso dalla autorevole ed inequivoca decisione della suprema Corte di cassazione configura, ad avviso del giudicante, una questione non manifestamente infondata di incostituzionalita'. Sussistenza della questione di costituzionalita'. Infatti se tali assimilazioni non sono utilizzabili in via interpretativa (per il divieto della applicazione analogica delle norme derogative a discipline generali) sorge inevitabile la questione di costituzionalita' di una norma cosi' interpretata. Appare del tutto rispondente a principi di buon senso che il medico professionista che riceve un compenso mensile (sia pur variabile) per la sua opera professionale eseguita in via assolutamente esclusiva e tale da costituire la sua attivita' principale ed assolutamente prevalente non possa essere privato completamente delle uniche fonti del suo sostentamento di vita. Norme costituzionali violate. Le norme costituzionali violate riguardano la irragionevole disparita' di trattamento (art. 3, seconda comma, della Costituzione) tra due situazioni simili, il cui spartiacque e' rappresentato da un elemento (che il rapporto di lavoro personale e continuativo sia "subordinato" o "autonomo") che e' del tutto irrilevante nell'ambito della funzione che le norme sulla parziale impignorabilita' degli emolumenti del "lavoratore" sono deputate a svolgere. Non manifesta infondatezza per disparita' di trattamento. Gli argomenti per i quali la questione appare non manifestamente infondata sono rappresentati dai seguenti punti: dal punto di vista processuale la attuale legislazione in tema di controversie in materia di lavoro (art. 409 c.p.c.) ha ritenuto di assimilare i rapporti di lavoro "subordinato privato" a quello dei "dipendenti degli enti pubblici economici" e dei "dipendenti degli enti pubblici"; nella medesima disciplina sono stati inseriti (art. 409, n. 3) anche "i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato". Le ragioni di tale scelta normativa sono stati autorevolmente indicati nella decisione della suprema Corte di cassazione del 25 marzo 1976, n. 1072 (Giust. civ., Mass. 1976, 466) che ha individuato la volonta' del legislatore con riferimento a tali rapporti "sul presupposto di una sostanziale assimilazione dei nuovi rapporti a quelli di lavoro subordinato"; dal punto di vista sostanziale vi sono numerosissimi indicatori della disciplina, sia della legge... che della contrattazione collettiva prevista dalla legge (con efficacia normativa ega omnes), che possono far ritenere che tale rapporto, "continuativo e coordinato", possa essere considerato, ai fini delle esigenze che sottendono l'art. 545 del c.p.c. (tutela delle esigenze di vita del debitore che si procuri da vivere con la propria attivita' lavorativa personale), analogo a quello del lavoratore "dipendente". Rilevanza nel presente giudizio di opposizione. La questione proposta e' rilevante nel presente giudizio; questo giudice dell'esecuzione e' stato investito, nel corso della udienza di assegnazione, della contestazione, da parte del debitore, circa la pignorabilita' delle somme oggetto di pignoramento. La contestazione svolta dall'esecutato Bonaccorsi, sia pur oralmente, all'udienza del 14 dicembre 1988, configura una vera e propria opposizione ex art. 615 del c.p.c. del tutto ammissibile per il principio dell'economia dei giudizi (cosi' Cass. 16 gennaio 1957, n. 90, in Giur. it. 1958, 1, 1 125 e Cass. 17 gennaio 1968, n. 124). Va rilevato, comunque, che la questione relativa alla impignorabilita' dei beni e crediti potrebbe, secondo una notevole corrente giurisprudenziale, essere addirittura rilevata dal giudice d'ufficio. La decisione della Corte costituzionale in ordine alla misura della pignorabilita' o non di dette somme comporterebbe conseguenze del tutto diverse che questo giudice dell'esecuzione ritiene rilevanti per procedere o non alla assegnazione dei beni pignorati oggetto del presente giudizio. Su una parte della assegnazione (nei limiti di un quinto) non vi e' contestazione, ma la contestazione riguarda proprio la residua parte degli emolumenti. Questo pretore giudice dell'esecuzione ritiene, quindi, di assegnare fin d'ora la parte non contestata (nei limiti di un quinto) sospendendo il processo esecutivo, invece, in ordine alla residua parte la cui assegnazione dipende dalla decisione che la Corte costituzionale dara' alla questione di costituzionalita' sollevata. La assegnazione va disposta come da separato provvedimento facente parte integrale della presente ordinanza. Autorizza le parti istanti a ritirare i titoli esecutivi dai fascicoli di ufficio (previa sostituzione con copia autentica) per permettere loro, nelle more del giudizio costituzionale, di eseguire eventuali ulteriori esecuzioni espropriative su altri beni o crediti.
P. Q. M. Dispone la assegnazione sulla parte non contestata con separato provvedimento facente parte integrale della presente ordinanza; Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545 del cod. proc. civ., con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che i limiti di pignorabilita' dei crediti ivi menzionati si estendano anche ai crediti di lavoro non subordinato derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 del c.p.c., n. 3; Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione dei processi esecutivi e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura del cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Autorizza le parti istanti a ritirare i titoli esecutivi dai fascicoli di ufficio sostituendoli con copia autentica; Si notifichi altresi' alle parti. Monza, addi' 4 aprile 1989 Il pretore-giudice dell'esecuzione: (firma illeggibile) 89C0855