N. 359 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1989

                                 N. 359
 Ordinanza   emessa  il  4  aprile  1989  dal  pretore  di  Monza  nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  S.p.a.  Banca   credito
 romagnolo e Bonaccorsi Michelangelo ed altra
 Professioni   -   Medici  convenzionati  con  il  Servizio  sanitario
 nazionale - Pignorabilita' del  compenso  spettante  in  ragione  del
 numero   degli   assistiti   -  Mancata  previsione  di  limiti  alla
 pignorabilita' degli emolumenti corrisposti  dal  Servizio  sanitario
 nazionale  -  Rilievi  -  Assimilabilita'  della  posizione  di detti
 medici, nel caso di prestazioni aventi carattere  di  continuita'  ed
 assorbenti la quasi totalita' dell'attivita' lavorativa, a quella dei
 lavoratori  subordinati  -   Conseguente   ingiustificato   deteriore
 trattamento   dei   medici   convenzionati   rispetto  ai  lavoratori
 subordinati  riguardo  alla   pignorabilita'   degli   emolumenti   -
 Irragionevolezza  del  criterio  della  natura del rapporto di lavoro
 (subordinato o autonomo) quale base per la differente disciplina.
 (Cod.  proc.  civ., art. 545, in relazione all'art. 409, n. 3, stesso
 codice).
 (Cost., art. 3).
(GU n.35 del 30-8-1989 )
                               IL PRETORE
    A  scioglimento delle riserve delle udienze dell'11 gennaio 1989 e
 del 14 dicembre 1988;
                                 RILEVA
      che  piu'  creditori hanno pignorato in tempi diversi i medesimi
 crediti  che  il  debitore  dott.  Michelangelo  Bonaccorsi  ha   nei
 confronti  dell'unita' socio sanitaria locale n. 66; tre dei relativi
 procedimenti sono stati riuniti in  udienza  il  giorno  14  dicembre
 1988;  un  ulteriore  procedimento  e'  stato  riservato alla udienza
 dell'11 gennaio 1989 ma, avendo il pignoramento il medesimo  oggetto,
 puo'  essere riunito di ufficio agli altri procedimenti (applicazione
 analogica del disposto dell'art. 524 del cod. proc. civ.);
      che  il  concorso  di  tali  diversi pignoramenti, ai fini delle
 valutazioni delle priorita' di  soddisfacimento,  segue  le  seguenti
 regole:
       le    assegnazioni    giudiziarie   relative   a   pignoramenti
 precedentemente eseguiti hanno la prevalenza sui pignoramenti oggetto
 dei  presenti  giudizi  esecutivi,  che rispetto ai precedenti devono
 essere considerati "tardivi";
       nel   concorso   tra   loro   i  pignoramenti  in  esame  vanno
 diversamente graduati  distinguendo  se  sono  tutti  "tempestivi"  o
 valutando gli eventuali diversi gradi di tardivita';
       vanno  considerati,  quindi,  "tardivi", ai sensi dell'art. 551
 del cod. proc. civ., gli interventi (ed i pignoramenti:  applicazione
 del  principio  dell'art.  524  del cod. proc. civ.) compiuti dopo la
 "prima  udienza  di  comparizione  delle  parti";  tale  udienza   va
 identificata  in  quella  in  cui  il  terzo ha reso o avrebbe dovuto
 rendere la dichiarazione, a nulla valendo, ai fini  del  decorso  del
 termine per la tempestivita', la circostanza che la dichiarazione sia
 stata, di fatto, resa in una  udienza  successiva  a  quella  fissata
 nell'atto  di  pignoramento  per  la  citazione  del terzo. (Cass. 30
 maggio 1963, n. 1467, in Giust. civ. 1963, I, 2631).
    Consegue  che per ciascun creditore va esaminata, comparativamente
 con gli altri creditori, la data  del  pignoramento  e  quella  della
 udienza (regolarmente) fissata per la citazione del terzo.
    Si  controlla,  nell'ordine,  la  procedura  esecutiva  di  chi ha
 pignorato per primo  e  si  rileva  la  data  della  udienza  per  la
 dichiarazione del terzo; per tutti gli altri creditori (pignoranti ed
 intervenuti) si controlla la data del pignoramento e per quelli per i
 quali  tale  data  risulta anteriore a quella della udienza del primo
 pignorante, si procede ad un concorso (in proporzione) con il  primo.
    In caso contrario, qualora la data del pignoramento sia posteriore
 alla udienza fissata del creditore primo pignorante, il  pignoramento
 va  considerato  "tardivo"  e  concorre  con  gli  altri  successivi,
 osservando le regole sopra  descritte;  infatti  la  "tardivita'"  e'
 "relativa"  ed  altri  pignoramenti  possono  essere  ben considerati
 (piu') tardivi, rispetto a quello "tardivo".
    Nel   caso  di  specie  i  pignoramenti  oggetto  delle  procedure
 esecutive in esame sono tutti "tardivi" rispetto  a  quelli  eseguiti
 precedentemente e gia' muniti di assegnazione.
    Infatti il rappresentante dell'unita' socio sanitaria locale terza
 pignorata ha dichiarato che gia'  il  50%  degli  emolumenti  mensili
 percepiti  dal  dott. Bonaccorsi sono stati precedentemente pignorati
 ed assegnati secondo il seguente prospetto:
      1/5 (il 20%) degli emolumenti assegnati in proporzione a:
       Banca commerciale italiana (1/3 del quinto pignorabile) credito
 azionato pari a L. 6.990.065;
       Caputo  Vincenzo  (2/3 del quinto pignorabile) credito azionato
 pari a L. 15.723.367;
      al  di  la'  del quinto (gia' assegnato), fino a concorrenza del
 50% complessivo (pari ad un 30% del totale) assegnati in  proporzione
 a:
       Credito  italiano  (1/4  del  30%)  credito  azionato pari a L.
 6.349.994);
       Banco  di  Roma  (1/4  del  30%)  credito  azionato  pari  a L.
 9.740.601;
       Credito  commerciale  (1/2  del 30%) credito azionato pari a L.
 20.237.815.
    Tali crediti sono stati assegnati (dal pretore di Milano in data 8
 aprile 187 e 16 febbraio 1988) e le assegnazioni  sono  operative  (e
 stanno avvenendo regolarmente) fino al loro completo soddisfacimento.
 Sul punto il rappresentante dell'unita'  socio  sanitaria  locale  ha
 riferito,  producendo  taluni  prospetti  contabili,  che i primi due
 crediti sono quasi completamente soddisfatti e  che  gli  altri  sono
 stati pagati circa nella misura delle meta'.
    Vi sono altri pignoramenti per i quali le autorita' giudiziarie di
 Monza e di Milano hanno disposto ulteriori  assegnazioni  del  quinto
 dei crediti mensili (futuri); in particolare:
      due ordinanze del pretore di Monza in data 2 dicembre 1987:
       assegnazione   ai   creditori   Marchi  Graziella  (credito  in
 precetto: L. 29.142.000) e Fincredit S.p.a. (credito in precetto:  L.
 5.380.979),  di  un  quinto  degli  emolumenti  corrisposti  al dott.
 Bonaccorsi; tali assegnazioni sono  state  disposte  formalmente  con
 distinte  ordinanze,  ma  in  realta'  emesse  con riferimento ad una
 situazione di concorso tra loro (rispettivamente  di  2/3  e  di  1/3
 ciascuno,  come  si  desume  dalle  cifre assegnate), non sono ancora
 operative, da momento che il pretore ha esplicitamente  disposto  che
 "diventeranno  operative  dopo  che cesseranno le precedenti ritenute
 sul quinto della quota pignorabile".
    La  situazione  appare,  in  parte  anomala,  in quanto mentre con
 l'ordinanza del 2 dicembre 1987  il  pretore  di  Monza  ha  posto  i
 crediti  "in  coda  alle  precedenti assegnazioni", con la successiva
 ordinanza del 16 febbraio 1988 il pretore di Milano ha reso operative
 al  di  la'  del  limite  del quinto, le assegnazioni da lui disposte
 (relative a pignoramenti eseguiti successivamente a  quelli  azionati
 dinanzi  al  pretore  di  Monza). Ma la anomalia non e' oggetto della
 presente decisione che deve prendere come  presupposto  le  decisioni
 giudiziarie intervenute ed operare sulla base di cio' che in concreto
 e' stato deciso senza opposizioni. In  pratica  la  ordinanza  del  2
 dicembre   1987   sara'  operativa  allorquando  saranno  cessate  le
 trattenute sul quinto a favore  di  Caputo  Vincenzo  e  della  Banca
 commerciale italiana;
      ordinanza del pretore di Milano del 28 gennaio 1988:
       assegnazione  al  creditore  Banca  nazionale  dell'agricoltura
 (credito in precetto: L. 15.842.510) di un  quinto  degli  emolumenti
 corrisposti   al   dott.   Bonaccorsi;  tale  assegnazione  e'  stata
 esplicitamente posta  "in  coda"  alle  precedenti  assegnazioni  dei
 creditori:  Caputo  Vincenzo,  Banca  commerciale  italiana, Marchi e
 Fincredit S.p.a.
    L'ordinanza  ha  omesso  di  menzionare  gli altri creditori per i
 quali era gia' stata precedentemente disposta l'assegnazione (Credito
 italiano  e  Banca  di  credito  commerciale),  ma  tale omissione e'
 ininfluente in quanto per tali creditori  la  assegnazione  e'  stata
 disposta al di la' del limite del quinto;
      ordinanza del pretore di Monza dell'8 luglio 1988:
       assegnazione  al  creditore Sofico S.p.a. (credito in precetto:
 L. 10.257.000) di un quinto degli  emolumenti  corrisposti  al  dott.
 Bonaccorsi; tale assegnazione e' stata esplicitamente posta "in coda"
 alle precedenti assegnazioni (non menzionate) dei  creditori.  Appare
 evidente  che  i  creditori  che  hanno il diritto di soddisfarsi con
 precedenza  sulla  Sofico  S.p.a.  sono:   Caputo   Vincenzo,   Banca
 commerciale  italiana,  Marchi,  Fincredit  S.p.a.  e Banca nazionale
 dell'agricoltura;
 Crediti azionati nelle presenti procedure.
    Orbene,  in  tale  sequenza  di  pignoramenti e di assegnazioni si
 pongono, come ultimi arrivati, i  seguenti  creditori,  indicati  nel
 prospetto che segue:

 Num. rg.        Creditore                    Precetto
   __                __                           __
 2076        B. America e Italia            L. 12.960.000
 1934        Banca Credito Roma             L. 9.304.016
 2858        Sofico S.p.a.                  L. 1.760.000
 3174        Daily Finance                  L. 26.445.564

 Pignoramento                    Udienza
      __                           __
   20 luglio 1988          21 settembre 1988
   4 ottobre 1988          16 novembre 1988
  9 novembre 1988           7 dicembre 1988
 13 dicembre 1988          11 gennaio 1989

    In  applicazione  dei  criteri sopra indicati si puo' rilevare che
 tutti i pignoramenti in esame  appaiono  tardivi  rispetto  a  quelli
 eseguiti   per   i  procedimenti  esecutivi  gia'  esauriti  con  una
 assegnazione.
    Comunque,  l'ordine  con il quale gli attuali creditori concorrono
 tra loro e' il seguente:
      prima  di  tutti  la  Banca  d'America e d'Italia, rispetto alla
 quale tutti gli  altri  debbono  considerarsi  tardivi  (pignoramento
 avvenuto dopo l'udienza del 21 settembre 1988);
      in  concorso  proporzionalmente  loro: Banca credito romagnolo e
 Sofico S.p.a.;
      ultimo, tardivo rispetto a tutti gli altri, Daily Finance.
 La misura della pignorabilita'.
    Occorre  ora  svolgere alcune considerazioni in merito alla misura
 del  credito  pignorabile  nei  confronti  del   dott.   Michelangelo
 Bonaccorsi.
    La questione si pone in modo particolarmente pregnante dal momento
 che l'avv. Zucca,  il  procuratore  dei  creditori  pignoranti  Banca
 credito  romagnolo,  Sofico  S.p.a. e Daily Finance ha esplicitamente
 richiesto che "non essendo il debitore 'dipendente' dell'unita' socio
 sanitaria  locale  n.  66,  venisse  assegnato  ai  propri  assistiti
 l'intero importo degli emolumenti percepiti".
    Talune    pronunzie    precedenti    emesse   da   altri   giudici
 dell'esecuzione contro il medesimo debitore hanno variamente  risolto
 la  questione  relativa  alla  pignorabilita'  degli "emolumenti" del
 medico convenzionato con la unita' sanitaria locale.
    In  taluni  casi non si e' neppure posta la questione della natura
 degli emolumenti percepiti dal dott. Bonaccorsi, dandosi per scontato
 il  rapporto  di "dipendenza" e disponendo la assegnazione nei limiti
 di un quinto.
    Altro  giudice (il pretore di Milano con ordinanza del 16 febbraio
 1988)  ha  ritenuto  che  "il  rapporto   debba   essere   inquadrato
 nell'ambito  di una prestazione di opera professionale, difettando il
 presupposto stesso della subordinazione" con la  conseguenza  che  "i
 compensi  percepiti...  sfuggano  alla limite di pignorabilita' di un
 quinto di cui all'art. 545, terzo e  quarto  comma,  del  cod.  proc.
 civ.".  Nondimeno, argomentando dall'art. 545 del cod. proc. civ., il
 pretore di Milano  ha  ritenuto  che,  nell'ambito  di  "una  diversa
 pignorabilita' la determinazione della quota espropriabile e' rimessa
 alla valutazione del giudice dell'esecuzione...  determinandola,  con
 equita', nella meta' dei compensi corrisposti dalla terza pignorata".
 La legislazione vigente.
    Questo pretore giudice dell'esecuzione non ritiene, invece, che si
 possa giungere a delle conclusioni espresse  dal  pretore  di  Milano
 sulla base della legislazione vigente.
    Il  limite della pignorabilita' dei crediti previsto dall'art. 545
 del cod. proc. civ. e' operante esclusivamente per "le  somme  dovute
 dai  privati  a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita'
 relative al rapporto di impiego".
    La  estensione  operata dalla Corte costituzionale con le pronunce
 n.  89  del  31   marzo   1987   (dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale  del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2 nella parte
 in cui, diversamente dall'art. 545, quarto comma,  del  c.p.c.,  "non
 prevede  la  pignorabilita'  e  la  sequestrabilita'  degli stipendi,
 salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo  Stato,
 da  aziende  ed  imprese  di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino
 alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei  confronti
 del personale") e n. 878 del 26 luglio 1988 (ulteriore estensione nei
 confronti degli impiegati dello Stato), nond incide  sulla  questione
 in  esame,  dal  momento che occorre pur sempre valutare se al medico
 convenzionato   puo'   applicarsi   il    regime    della    parziale
 impignorabilita'    degli    emolumenti   (non   qualificabile   come
 "stipendio").
 Assimilabilita'   del   rapporto   convenzionato   ad   un   rapporto
 para-subordinato.
    Gli  argomenti  che  assimilano la figura del medico convenzionato
 con il Servizio sanitario nazionale ad un "dipendente" sono  numerosi
 e pregnanti.
    La  legge  istitutiva  del  Servizio sanitario nazionale (legge 23
 dicembre 1978, n. 833) al capo IV (artt. 47 e 48) ha disciplinato  la
 tipologia  dei  rapporti  che  il  personale medico (per quel che qui
 interessa) poteva  instaurare  con  le  unita'  sanitarie  locali.  I
 rapporti  che  la  legge  prevedeva  erano  esclusivamenre quelli del
 "personale  dipendente"  e   quelli   del   "personale   a   rapporto
 convenzionato".
    Per tali ultimi rapporti l'art. 48 ha previsto: "L'uniformita' del
 trattamento economico e normativo del personale sanitario a  rapporto
 convenzionale   e'  garantita  sull'intero  territorio  nazionale  da
 convenzioni... conformi  agli  accordi  nazionali  stipulati  tra  il
 governo... e le associazoni sindacali".
    Tale   trattamento   si  sostanzia  in  una  serie  di  emolumenti
 proporzionati al  numero  di  assistiti,  ma  caratterizzata  da  una
 numerosissima  serie  di  istituti  che  possono  essere, per la gran
 parte, assimilati, sotto il profilo sostanziale,  ad  un  trattamento
 economico  di  un  dipendente,  soprattutto  sotto  il  profilo della
 continuita' del rapporto, delle numerose incompatibilita' e  divieti.
    Val  la  pena  evidenziare  nell'ambito  dell'"Accordo  collettivo
 nazionale" approvato con d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, tra i numerosi
 istituti giuridici che riecheggiano un rapporto subordinato:
      le incompatibilita' (art. 4);
      la  sospensione del rapporto durante la prestazione del servizio
 militare (art. 10);
      la previsione di diritti sindacali (art. 34);
      il  compenso per la variazione dell'indice del costo della vita,
 in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26  febbraio  1986
 (art. 41);
      la   corresponsione   dei  contributi  previdenziali  e  per  la
 assicurazione malattie.
 Impossibilita' di applicare la norma in via interpretativa.
    Ad  avviso  del  giudicante,  pur  in  presenza  di  una ratio che
 giustificherebbe  la  impignorabilita'  parziale   degli   emolumenti
 percepiti   dal   medico   convenzionato,  attraversato  la  semplice
 interpretazione della legge non puo' giungersi  alla  conclusione  di
 ritenere  applicabile  analogicamente  la  parziale  impignorabilita'
 degli  stipendi  dei  "dipendenti"  agli   emolumenti   dei   "medici
 convenzionati".
  Divieto di applicazione analogica.
    La possibilita' di una interpretazione analogica e' impraticabile.
    Si  tratta, infatti, di una norma che deroga al principio generale
 della responsabilita' patrimoniale dei debitori che rispondono  delle
 obbligazioni  con il loro intero patrimonio (art. 2740 del cod. civ.)
 con la conseguenza che  l'interpretazione  analogica  deve  ritenersi
 vietata  ai  sensi  dell'art. 14 delle disp. preliminari al cod. civ.
 (Cass. 24 marzo 1966, n. 766, in Giust. civ. 1966, I 1771).
    In   tal   caso   non   rimane   che  sollevare  la  questione  di
 costituzionalita' della norma.
 Il   diritto   vivente   espresso  dalle  pronunzie  della  Corte  di
 cassazione.
    Va  osservato che la suprema Corte di cassazione ebbe modo qualche
 anno fa di occuparsi di una questione, sotto molteplici aspetti assai
 simile a quella in esame.
    Nella   sentenza   n.  4211  del  3  luglio  1980  (Massimario  di
 giurisprudenza del lavoro, 1981, 87) e' stato affermato  che  "anche,
 dopo  l'entrata  in  vigore  della legge n. 533 del 1973 sul rito del
 lavoro, le disposizioni dell'art. 545, quarto e  quinto  comma,  cod.
 proc.  civ.,  che  limitano  la pignorabilita' delle somme dovute dai
 privati a titolo  di  rapporto  di  lavoro  o  d'impiego,  attesa  la
 tassativita'  delle relative indicazioni, non sono estensibili in via
 analogica ai crediti dell'agente individuale di commercio, che svolge
 la sua attivita' in regime di autonomia".
    Tale  pignorabilita'  senza  limiti,  riconosciuta  dalla  attuale
 legislazione  e  confermata  dal  "diritto  vivente"  espresso  dalla
 autorevole  ed inequivoca decisione della suprema Corte di cassazione
 configura, ad avviso del giudicante, una questione non manifestamente
 infondata di incostituzionalita'.
 Sussistenza della questione di costituzionalita'.
    Infatti  se  tali  assimilazioni  non  sono  utilizzabili  in  via
 interpretativa (per il divieto  della  applicazione  analogica  delle
 norme   derogative   a  discipline  generali)  sorge  inevitabile  la
 questione di costituzionalita' di una norma cosi' interpretata.
    Appare  del  tutto  rispondente  a  principi  di buon senso che il
 medico  professionista  che  riceve  un  compenso  mensile  (sia  pur
 variabile)   per   la   sua   opera  professionale  eseguita  in  via
 assolutamente  esclusiva  e  tale  da  costituire  la  sua  attivita'
 principale  ed  assolutamente  prevalente  non  possa  essere privato
 completamente delle uniche fonti del suo sostentamento di vita.
 Norme costituzionali violate.
    Le   norme  costituzionali  violate  riguardano  la  irragionevole
 disparita' di trattamento (art. 3, seconda comma, della Costituzione)
 tra  due situazioni simili, il cui spartiacque e' rappresentato da un
 elemento (che il rapporto di  lavoro  personale  e  continuativo  sia
 "subordinato"  o "autonomo") che e' del tutto irrilevante nell'ambito
 della funzione che le norme  sulla  parziale  impignorabilita'  degli
 emolumenti del "lavoratore" sono deputate a svolgere.
 Non manifesta infondatezza per disparita' di trattamento.
    Gli  argomenti  per i quali la questione appare non manifestamente
 infondata sono rappresentati dai seguenti punti:
      dal  punto  di vista processuale la attuale legislazione in tema
 di controversie in materia di lavoro (art. 409 c.p.c.) ha ritenuto di
 assimilare  i  rapporti  di lavoro "subordinato privato" a quello dei
 "dipendenti degli enti pubblici economici" e  dei  "dipendenti  degli
 enti  pubblici";  nella medesima disciplina sono stati inseriti (art.
 409,  n.  3)  anche  "i  rapporti  di  agenzia,   di   rappresentanza
 commerciale  ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
 una prestazione di opera continuativa e  coordinata,  prevalentemente
 personale,  anche se non a carattere subordinato". Le ragioni di tale
 scelta normativa sono stati autorevolmente indicati  nella  decisione
 della  suprema Corte di cassazione del 25 marzo 1976, n. 1072 (Giust.
 civ., Mass. 1976, 466) che ha individuato la volonta' del legislatore
 con  riferimento  a tali rapporti "sul presupposto di una sostanziale
 assimilazione dei nuovi rapporti a quelli di lavoro subordinato";
      dal  punto di vista sostanziale vi sono numerosissimi indicatori
 della  disciplina,  sia  della  legge...  che  della   contrattazione
 collettiva  prevista dalla legge (con efficacia normativa ega omnes),
 che  possono  far  ritenere  che  tale  rapporto,   "continuativo   e
 coordinato",  possa  essere  considerato,  ai fini delle esigenze che
 sottendono l'art. 545 del c.p.c. (tutela delle esigenze di  vita  del
 debitore che si procuri da vivere con la propria attivita' lavorativa
 personale), analogo a quello del lavoratore "dipendente".
 Rilevanza nel presente giudizio di opposizione.
    La  questione  proposta e' rilevante nel presente giudizio; questo
 giudice dell'esecuzione e' stato investito, nel corso  della  udienza
 di assegnazione, della contestazione, da parte del debitore, circa la
 pignorabilita' delle somme oggetto di pignoramento.
   La   contestazione   svolta   dall'esecutato  Bonaccorsi,  sia  pur
 oralmente, all'udienza del 14 dicembre 1988,  configura  una  vera  e
 propria  opposizione ex art. 615 del c.p.c. del tutto ammissibile per
 il principio dell'economia dei giudizi (cosi' Cass. 16 gennaio  1957,
 n.  90, in Giur. it. 1958, 1, 1 125 e Cass. 17 gennaio 1968, n. 124).
    Va   rilevato,   comunque,   che   la   questione   relativa  alla
 impignorabilita' dei beni e crediti potrebbe,  secondo  una  notevole
 corrente  giurisprudenziale,  essere addirittura rilevata dal giudice
 d'ufficio.
    La  decisione  della  Corte  costituzionale  in ordine alla misura
 della pignorabilita' o non di dette somme  comporterebbe  conseguenze
 del   tutto   diverse  che  questo  giudice  dell'esecuzione  ritiene
 rilevanti per procedere o non alla assegnazione  dei  beni  pignorati
 oggetto del presente giudizio.
    Su  una  parte della assegnazione (nei limiti di un quinto) non vi
 e' contestazione, ma la contestazione  riguarda  proprio  la  residua
 parte degli emolumenti.
    Questo   pretore   giudice  dell'esecuzione  ritiene,  quindi,  di
 assegnare fin d'ora la parte non contestata (nei limiti di un quinto)
 sospendendo  il  processo  esecutivo,  invece, in ordine alla residua
 parte la cui  assegnazione  dipende  dalla  decisione  che  la  Corte
 costituzionale dara' alla questione di costituzionalita' sollevata.
    La assegnazione va disposta come da separato provvedimento facente
 parte integrale della presente ordinanza.
    Autorizza  le  parti  istanti  a  ritirare  i titoli esecutivi dai
 fascicoli di ufficio (previa sostituzione con  copia  autentica)  per
 permettere  loro, nelle more del giudizio costituzionale, di eseguire
 eventuali ulteriori esecuzioni espropriative su altri beni o crediti.
                                P. Q. M.
    Dispone  la  assegnazione  sulla parte non contestata con separato
 provvedimento facente parte integrale della presente ordinanza;
    Dichiara  di  ufficio  rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545 del cod. proc.
 civ.,  con  riferimento  all'art. 3 della Costituzione nella parte in
 cui non prevede che  i  limiti  di  pignorabilita'  dei  crediti  ivi
 menzionati  si  estendano  anche ai crediti di lavoro non subordinato
 derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 del c.p.c., n. 3;
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  la  sospensione  dei  processi  esecutivi  e la immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  a  cura del
 cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Autorizza  le  parti  istanti  a  ritirare  i titoli esecutivi dai
 fascicoli di ufficio sostituendoli con copia autentica;
    Si notifichi altresi' alle parti.
      Monza, addi' 4 aprile 1989
        Il pretore-giudice dell'esecuzione: (firma illeggibile)
 89C0855