N. 431 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pena - Revoca della liberazione condizionale - Esclusione dal computo della durata della pena del tempo trascorso in liberta' condizionale - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 282/1989) - Manifesta inammissibilita'. (Cod. pen., art. 177, primo comma). (Cost., artt. 3 e 13).(GU n.32 del 9-8-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 177 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di De Crescenzo Antonio, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177 del codice penale, "nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale per la commissione di un delitto, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in tale regime"; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione; Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989 questa Corte ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo"; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177 del codice penale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA 89C0865