N. 432 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico - Dipendenti regionali - Accesso alla seconda qualifica
 funzionale dirigenziale - Titoli valutabili Limitazione agli
 incarichi ricoperti in attuazione della legge regionale n. 42/1979 -
 Richiamo alla sentenza n. 879/1988 Discrezionalita' del legislatore -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge della regione Lombardia 27 marzo 1985, n. 22).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.32 del 9-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge Regione
 Lombardia 27 marzo 1985, n. 22 (Interpretazione  autentica  dell'art.
 36  della  legge  regionale  29  novembre  1984, n. 60), promosso con
 ordinanza emessa il 15 luglio 1988 dal TAR per la  Lombardia  -  Sez.
 staccata di Brescia - sul ricorso proposto da D'Amico Santo contro la
 Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 820 del registro ordinanze
 1988  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;
    Udito nella camera di consiglio 12 aprile 1989 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio diretto all'annullamento del
 concorso per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale
 nonche'   della  relativa  graduatoria,  promosso  da  un  dipendente
 regionale classificatosi come idoneo non vincitore,  il  TAR  per  la
 Lombardia,  sez.  staccata  di  Brescia,  con ordinanza del 15 luglio
 1988, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  della
 legge  della  Regione 27 marzo 1985, n. 22, recante l'interpretazione
 autentica dell'art. 36 della precedente legge regionale  29  novembre
 1984,  n.  60,  per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 nella parte in cui, ai fini del concorso per l'accesso dei funzionari
 regionali  alla  seconda qualifica funzionale dirigenziale, considera
 quali uffici, utili per  la  valutazione  del  relativo  incarico  di
 "responsabile", esclusivamente quelli istituiti in applicazione della
 anteriore legge  regionale  1›  agosto  1979,  n.  42,  e  successive
 modificazioni e integrazioni;
      che  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la legge interpretativa,
 intervenuta dopo la scadenza del termine  per  la  presentazione  dei
 documenti da parte dei candidati, impedirebbe di considerare, ai fini
 della   procedura   concorsuale,   la   preposizione   a    strutture
 preesistenti,   cosi'   incidendo   direttamente   sulle  aspettative
 legittimamente consolidate di alcuni dipendenti;
      che  sotto altro profilo, il giudice rimettente, sospettando che
 la legge abbia inteso privilegiare la posizione acquisita  da  taluni
 dipendenti  (dirigenti  di  servizio)  "piu'  prossimi all'area delle
 decisioni politiche e di alta amministrazione",  in  danno  di  altri
 (responsabili di ufficio), rileva che in virtu' della nuova normativa
 alla seconda categoria di personale non sarebbe nemmeno consentito di
 conseguire  l'integrale punteggio dei titoli di servizio ivi previsto
 (punti 40), articolato in un periodo massimo di 10 anni che non  puo'
 maturare  per nessuno, decorrendo esso soltanto dalla data di entrata
 in vigore della legge regionale 1› agosto 1979, n. 42, e non piu'  da
 epoca precedente;
      che, infine, poiche' ai sensi dell'art. 36 della legge regionale
 n. 60 del 1984 ai dirigenti di servizio erano riservati 20 punti, per
 il  solo fatto di essere "in atto" titolari del relativo incarico, la
 legge regionale  denunciata  avrebbe  determinato  una  piu'  marcata
 discriminazione  tra  le  cennate  categorie di dipendenti, superando
 cosi' il limite della ragionevolezza nei confronti di posizioni  che,
 se  pur  non  identiche,  sono  entrambe  espressione  della medesima
 capacita' direttiva in capo ai singoli funzionari;
      che,  nel  presente  giudizio  ha spiegato intervento tardivo la
 Regione Lombardia, mentre non si e' costituita la parte privata;
    Considerato  che  la  natura,  formale  e  sostanziale,  di  legge
 interpretativa, con efficacia retroattiva, della legge ora  impugnata
 e'  stata  gia'  riconosciuta da questa Corte con sentenza n. 879 del
 1988, nella quale (punto 1  della  motivazione)  e'  stato  messo  in
 evidenza  (ai  fini  della  irrilevanza  della relativa questione) il
 vantaggio conseguente all'intervento interpretativo, pur sopravvenuto
 nel corso della procedura concorsuale gia' avviata;
      che,  a  tal  riguardo,  deve  essere ribadito l'orientamento di
 questa Corte nel senso che rimane affidato al prudente  apprezzamento
 del  legislatore  la possibilita' di modificare l'assetto di rapporti
 gia' definiti da precedenti leggi, quando  risulti  in  concreto  che
 "certe posizioni siano state acquisite sulla base di leggi che, ad un
 piu' approfondito esame o a seguito dell'esperienza  derivante  dalla
 loro  applicazione, non rispondano a criteri di equita'" (sentenza n.
 56 del 1989);
      che, nella specie, la prima norma regolatrice del concorso (art.
 36, comma quarto, lett. c1, richiamato), nell'attribuire il punteggio
 all'incarico  "in  atto"  di  dirigente di servizio, faceva esplicito
 riferimento alla precedente legge regionale n.  42  del  1979  -  che
 aveva    appunto   provveduto   alla   organizzazione   dell'apparato
 amministrativo regionale in servizi  e  uffici  ed  alla  istituzione
 delle  relative  qualifiche  -  mentre  analogo riferimento temporale
 veniva nella  stessa  norma  omesso  per  la  restante  categoria  di
 personale interessato al concorso;
      che  la  legge  interpretativa  sopravvenuta  si e' data carico,
 implicitamente, di ancorare alla stessa data della entrata in  vigore
 della   citata   legge   regionale  n.  42  del  1979  la  decorrenza
 dell'incarico di responsabile di ufficio,  per  evidenti  ragioni  di
 equita';
      che  pertanto la legge impugnata, lungi dall'avere introdotto un
 elemento distorsivo rispetto ad aspettative legittimamente  acquisite
 da  alcuni candidati al concorso - come si sostiene nell'ordinanza di
 rimessione  -,  ha  invece  perseguito  finalita'  perequatrici   nei
 riguardi  delle  diverse  categorie  di personale, consentendo che il
 requisito di anzianita' nell'incarico, rispettivamente  di  dirigente
 di  servizio  e  di  responsabile  di  ufficio, fosse riferito ad una
 stessa data, cosi'  dandosi  attuazione  ai  principi  contenuti  nei
 parametri costituzionale invocati;
      che,  per  quanto riguarda l'ulteriore profilo di illegittimita'
 costituzionale, si  sostiene  nell'ordinanza  di  rimessione  che  la
 previsione normativa avrebbe superato il limite della ragionevolezza,
 perche' avrebbe fissato un punteggio massimo di  titoli  di  servizio
 (40  punti),  articolato  in un periodo di 10 anni che mai si sarebbe
 potuto maturare, per effetto della cennata decorrenza del dies a quo,
 per  nessuno  dei  responsabili degli uffici, privi per di piu' della
 dotazione iniziale di 20 punti riconosciuta invece ai  dirigenti  dei
 servizi;
      che in proposito va precisato che l'art. 36, quarto comma, della
 legge regionale n. 60 del 1984, come interpretato dalla  sopravvenuta
 legge  regionale  n.  22 del 1985, prevede, per la formulazione della
 graduatoria del concorso, tre distinti punteggi riferiti ai titoli di
 servizio  prestato,  ai titoli di studio ed infine ai titoli connessi
 allo svolgimento  di  specifiche  funzioni,  e  che  in  tale  ultima
 categoria  di  titoli,  per la quale e' appunto previsto il punteggio
 massimo  di  40  punti,  reca  ulteriori  distinzioni  in   relazione
 all'incarico in atto delle funzioni di dirigente di servizio ai sensi
 della legge regionale n. 42 del 1979  (20  punti),  allo  svolgimento
 pregresso  delle  medesime funzioni di dirigente di servizio (6 punti
 per anno) nonche' allo svolgimento delle funzioni di responsabile  di
 ufficio  istituito in applicazione della stessa legge regionale n. 42
 cit. (4 punti per anno);
      che,  anche  sotto il secondo dei suddetti profili, la questione
 non e' fondata perche' ad escludere  la  denunciata  irragionevolezza
 della  previsione  del punteggio di 40 punti, ritenuto nell'ordinanza
 irraggiungibile da parte di  alcuni  dipendenti,  appare  sufficiente
 che,  fra  le potenziali categorie di candidati, almeno una alla data
 del concorso avesse la possibilita' in  astratto  di  raggiungere  il
 suindicato   punteggio  massimo,  anche  in  virtu'  della  dotazione
 iniziale di 20 punti prevista nella stessa disposizione, per la quale
 questa Corte ha gia' escluso profili di illegittimita' costituzionale
 in riferimento agli stessi parametri ora invocati, in  considerazione
 della  transitorieta'  della relativa disciplina e della finalita' da
 essa perseguita, in sede di prima attuazione  dell'accordo  nazionale
 del   1983,   di   agevolare   l'accesso  alla  piu'  alta  qualifica
 dirigenziale  di  chi  gia'  si  trovava  nella  posizione  a  questa
 corrispondente,  evitando  cosi'  lo  sconvolgimento  delle posizioni
 ricoperte da quei dipendenti (sentenza n. 331 del  1988,  punto  3  e
 seguenti della motivazione);
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale della legge della Regione Lombardia 27 marzo 1985,  n.
 22  (Interpretazione  autentica dell'art. 36 della legge regionale 29
 novembre 1984, n. 60), sollevata, in riferimento agli artt.  3  e  97
 della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo regionale per la
 Lombardia, sez. staccata di  Brescia,  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 89C0866