N. 433 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Navigazione da diporto - Conduzione senza patente di abilitazione, di
 natante "per uso privato" immatricolato come unita' da diporto -
 Trattamento sanzionatorio penale e differenziato rispetto alla guida
 di imbarcazioni "da diporto"   Jus superveniens: legge 5 maggio 1989,
 n. 171 - Equiparazione tra "unita' per uso privato" e "unita' da
 diporto" - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
 Restituzione degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.32 del 9-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  39, primo
 comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme  sulla  navigazione
 da   diporto),   modificata   dalle   leggi   6  marzo  1976,  n.  51
 (Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio  1971,  n.  50,
 recante  norme sulla navigazione da diporto) e 26 aprile 1986, n. 193
 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50,  e  16
 marzo  1976,  n.  51,  sul  diporto  nautico), promosso con ordinanza
 emessa il 27 dicembre 1988 dal Pretore di  Venezia  nel  procedimento
 penale a carico di Holtkamp Hendrikus, iscritta al n. 65 del registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 dicembre 1988, il Pretore
 di Venezia ha sollevato, in  riferimento  all'art.  3,  primo  comma,
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50,  come
 modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193,
 nella parte in cui prevede la pena dell'arresto da 5 giorni a 6  mesi
 o  dell'ammenda  da 1 a 2 milioni di lire per la conduzione, senza la
 prescritta patente di abilitazione, di un natante immatricolato  come
 unita' da diporto;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;
    Considerato  che,  secondo  il  giudice a quo, la norma denunciata
 determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento, in quanto
 la  conduzione  senza  la prescritta abilitazione di una imbarcazione
 immatricolata "per uso privato" e' punita, ai sensi dell'art. 20  del
 regio  decreto-legge  9 marzo 1932, n. 813, convertito nella legge 20
 dicembre 1932, n. 1884, con la semplice ammenda fino ad un massimo di
 40.000  lire,  successivamente  depenalizzata dalla legge 24 dicembre
 1975, n. 706 (poi sostituita dalla legge 24 novembre 1981,  n.  689),
 e,  quindi,  con  una sanzione assai meno grave rispetto a quella che
 colpisce la stessa infrazione se commessa alla guida di  imbarcazioni
 "da diporto";
      che,  dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata
 in vigore la legge 5 maggio 1989, n. 171  (Modifiche  alle  leggi  11
 febbraio  1971,  n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193,
 nonche' nuova disciplina sulla nautica da diporto), la quale all'art.
 10  cosi'  dispone:  "I  motoscafi  ad  uso  privato, di cui al regio
 decreto-legge 9 maggio  1932,  n.  813.  convertito  dalla  legge  20
 dicembre  1932,  n. 1884, sono equiparati, ai fini della abilitazione
 al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle
 unita' da diporto";
      che   tale   disposizione   fa   venir  meno,  proprio  ai  fini
 dell'abilitazione al comando, ogni distinzione tra le unita' per  uso
 privato e le unita' da diporto;
      e  che,  quindi,  si  rende  necessario  restituire  gli atti al
 Pretore di Venezia perche' verifichi se e come,  alla  stregua  della
 normativa sopravvenuta, la questione sollevata conservi rilevanza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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