N. 433 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Navigazione da diporto - Conduzione senza patente di abilitazione, di natante "per uso privato" immatricolato come unita' da diporto - Trattamento sanzionatorio penale e differenziato rispetto alla guida di imbarcazioni "da diporto" Jus superveniens: legge 5 maggio 1989, n. 171 - Equiparazione tra "unita' per uso privato" e "unita' da diporto" - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.32 del 9-8-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51 (Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto) e 26 aprile 1986, n. 193 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 16 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Holtkamp Hendrikus, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 dicembre 1988, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193, nella parte in cui prevede la pena dell'arresto da 5 giorni a 6 mesi o dell'ammenda da 1 a 2 milioni di lire per la conduzione, senza la prescritta patente di abilitazione, di un natante immatricolato come unita' da diporto; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione; Considerato che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata determinerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento, in quanto la conduzione senza la prescritta abilitazione di una imbarcazione immatricolata "per uso privato" e' punita, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 9 marzo 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884, con la semplice ammenda fino ad un massimo di 40.000 lire, successivamente depenalizzata dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 (poi sostituita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689), e, quindi, con una sanzione assai meno grave rispetto a quella che colpisce la stessa infrazione se commessa alla guida di imbarcazioni "da diporto"; che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 5 maggio 1989, n. 171 (Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonche' nuova disciplina sulla nautica da diporto), la quale all'art. 10 cosi' dispone: "I motoscafi ad uso privato, di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813. convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini della abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unita' da diporto"; che tale disposizione fa venir meno, proprio ai fini dell'abilitazione al comando, ogni distinzione tra le unita' per uso privato e le unita' da diporto; e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti al Pretore di Venezia perche' verifichi se e come, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata conservi rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA 89C0867