N. 434 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Reato in
 genere - Titoli di credito - Assegno bancario Emissione senza
 provvista di fondi - Trattamento sanzionatorio penale - Previsione di
 aggravanti indefinite e rimesse alla discrezionalita' del giudice -
 Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 169/1985) e
 manifestamente infondata (ordinanze nn. 461/1987 e 1100/1988) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; legge 24 novembre 1981, n.
 689, art. 139).
 
 (Cost., art. 25, secondo comma).
(GU n.32 del 9-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 116, del regio
 decreto  21  dicembre  1933,  n.  1736   (Disposizioni   sull'assegno
 bancario,   sull'assegno   circolare  e  su  alcuni  titoli  speciali
 dell'Istituto di emissione, del  Banco  di  Napoli  e  del  Banco  di
 Sicilia)  e  dell'art.  139  della  legge  24  novembre  1981, n. 689
 (Modifiche al sistema penale) promossi con le seguenti ordinanze;
      1)  ordinanza  emessa il 18 novembre 1988 dal Pretore di Cosenza
 nel procedimento penale a carico di Infante Grazia, iscritta al n. 33
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 6 prima serie speciale, dell'anno 1989;
     2)  ordinanza  emessa il 25 marzo 1988 dal Pretore di Cosenza nel
 procedimento penale a carico di Mercuri Sergio, iscritta  al  n.  110
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 11 prima serie speciale, dell'anno 1989;
      3)  ordinanza  emessa  il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Cosenza
 nel procedimento penale a carico di Rossi Francesco, iscritta  al  n.
 119 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 12 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di
 Cosenza ha sollevato, in  riferimento  all'art.  25,  secondo  comma,
 Cost.,  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 116 del
 regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre
 1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei
 delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del
 1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalita' del
 giudice;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
 questione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale prospettata
 dalle ordinanze di rimessione e' stata dichiarata, da  questa  Corte,
 non  fondata  con  sentenza  n.  169  del 1985 nonche' manifestamente
 infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987 e 1100 del 1988;
      che  il  Pretore  di  Cosenza non svolge argomentazioni nuove od
 idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale degli artt.  116  del  regio
 decreto   21   dicembre  1933,  n.  1736  (Disposizioni  sull'assegno
 bancario,  sull'assegno  circolare  e  su  alcuni   titoli   speciali
 dell'Istituto  di  emissione,  del  Banco  di  Napoli  e del Banco di
 Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981,  n.  689  (Modifiche  al
 sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
 Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
 il 18 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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