N. 438 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Professionisti - Ragionieri - Radiazione di diritto dall'albo professionale a seguito di condanna penale - Mancata previsione di un procedimento disciplinare - Titolarita' di una posizione di diritto soggettivo perfetto anche costituzionalmente protetta - Richiamo alla sentenza n. 346/1987 - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, n. 1). (Cost., artt. 3, 27, 97 e 103, primo comma).(GU n.32 del 9-8-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1989 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Belmonte Giuseppe contro il Collegio dei ragionieri commercialisti del circondario di Rimini, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto da Belmonte Giuseppe contro il Collegio dei ragionieri commercialisti del circondario di Rimini (Reg. ord. n. 231 del 1989), sono state sollevate questioni di legittimita' costituzionale "delle norme di cui all'art. 38, secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 sull'ordinamento professionale dei ragionieri e periti commerciali, nella parte in cui non prevedono, in luogo della prevista radiazione di diritto dall'albo professionale, a seguito delle indicate condanne penale o della dichiarata interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione, l'esperimento del procedimento disciplinare, unica sede in cui possono essere valutati in concreto i fatti, costituenti il reato commesso dal professionista e cosi' graduata l'applicazione della relativa sanzione" per contrasto con gli artt. 3, 27 e 97 Cost.; nonche' dell'art. 28 (sempre del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068) "che devolve la cognizione dei ricorsi avverso le decisioni del consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei ragionieri e periti commerciali, in materia di iscrizione o cancellazione dagli albi professionali ovvero in materia disciplinare, al Tribunale ordinario del luogo ove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione", per contrasto con l'art. 103, primo comma, Cost.; Considerato che le prospettate questioni si appalesano manifestamente inammissibili, avendo questa Corte gia' ravvisato che nei procedimenti "comportanti la sospensione o la cancellazione dall'albo professionale (quest'ultima variamente definita nei diversi ordinamenti professionali)" il singolo "e' titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente protetta" (cfr. sentenza n. 284 del 1986), sicche', stante l'affermata giurisdizione del giudice ordinario, nei confronti del giudice a quo "la pronuncia costituzionale che qui ugualmente ne seguisse resterebbe cosi' priva delle positive conseguenze sue proprie" (cfr. sentenza n. 346 del 1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 103, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA 89C0872