N. 439 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della normativa incriminatrice - Violazione del principio della tassativita' della fattispecie penale - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) - Manifesta infondatezza. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).(GU n.32 del 9-8-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 gennaio 1989 dal Tribunale di Mondovi'; il 28 dicembre 1988, il 7 dicembre 1988, il 23 novembre 1988, il 12 ottobre 1988 e l'11 gennaio 1989 dal Tribunale di Isernia; il 9 gennaio 1989, il 13 gennaio 1989, il 24 gennaio 1989, il 20 gennaio 1989 (n. 3 ordd.) il 27 gennaio 1989 e il 16 dicembre 1988 dal Tribunale di Forli'; il 18 gennaio (n. 4 ordd.) dal Tribunale di Pinerolo; il 10 novembre 1988 e l'8 febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 25 novembre 1988 e il 25 ottobre 1988 dal Tribunale di Verbania; il 6 dicembre 1988 dal Tribunale di Trieste e il 13 febbraio 1989 dal Tribunale di Rovigo, rispettivamente iscritte ai nn. 89, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 211, 218, 219 e 230 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e 19, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che i Tribunali di Mondovi', con ordinanza 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con ordinanze 28 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 154/89), 23 novembre 1988 (Reg. ord. n. 155/89), 12 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 188/89), di Forli', con ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 101/89), 13 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 157/89), 20 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 211/89), di Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg. ord. da 103 a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988 (Reg. ord. n. 140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 230/89), di Trieste, con ordinanza 6 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 218/89) e di Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione; che identica declaratoria di legittimita' costituzionale e' stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze con ordinanze 10 novembre 1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 195/89); che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della questione; Considerato che, in ragione dell'identita' delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la precitata decisione; che, pertanto, la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Mondovi', con ordinanza 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con ordinanze 28 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 154/89), 23 novembre 1988 (Reg. ord. n. 155/89), 12 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 188/89), di Forli', con ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 101/89), 13 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 157/89), 20 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 211/89), di Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg. ord. da 103 a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988 (Reg. ord. n. 140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 230/89), di Trieste, con ordinanza 6 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 218/89), di Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) nonche', in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanze 10 novembre 1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 195/89). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA 89C0873