N. 439 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Infedele dichiarazione dei redditi Alterazione rilevante
 - Indeterminatezza,  in parte qua, della normativa incriminatrice -
 Violazione del principio della tassativita' della fattispecie penale
 - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito
 in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.32 del 9-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, della legge 7
 agosto 1982, n. 516 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del
 D.L.  10  luglio  1982,  n.  429,  recante  norme  per la repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e  per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
 per  i  reati  tributari)  promossi con ordinanze emesse l'11 gennaio
 1989 dal Tribunale di Mondovi'; il 28 dicembre 1988,  il  7  dicembre
 1988, il 23 novembre 1988, il 12 ottobre 1988 e l'11 gennaio 1989 dal
 Tribunale di Isernia; il 9 gennaio 1989, il 13 gennaio  1989,  il  24
 gennaio 1989, il 20 gennaio 1989 (n. 3 ordd.) il 27 gennaio 1989 e il
 16 dicembre 1988 dal Tribunale di Forli'; il 18 gennaio (n. 4  ordd.)
 dal  Tribunale  di  Pinerolo; il 10 novembre 1988 e l'8 febbraio 1989
 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 25 novembre
 1988  e  il  25 ottobre 1988 dal Tribunale di Verbania; il 6 dicembre
 1988 dal Tribunale di Trieste e il 13 febbraio 1989 dal Tribunale  di
 Rovigo,  rispettivamente  iscritte ai nn. 89, 92, 101, 102, 103, 104,
 105, 106, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 188, 191, 192, 193, 194, 195,
 211,  218,  219  e 230 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18  e
 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  i  Tribunali  di Mondovi', con ordinanza 11 gennaio
 1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con ordinanze 28 dicembre 1988
 (Reg.  ord.  n.  92/89),  7  dicembre  1988 (Reg. ord. n. 154/89), 23
 novembre 1988 (Reg. ord.  n. 155/89), 12 ottobre 1988 (Reg.  ord.  n.
 156/89)  e  11  gennaio  1989  (Reg.  ord. n. 188/89), di Forli', con
 ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg.  ord.  n.  101/89),  13  gennaio  1989
 (Reg.  ord.  n.  102/89),  24  gennaio 1989 (Reg. ord. n. 157/89), 20
 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27 gennaio 1989  (Reg.
 ord.  n.  194/89)  e  16  dicembre  1988  (Reg.  ord.  n. 211/89), di
 Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg. ord. da 103
 a  106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988 (Reg. ord. n.
 140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord.  n.  230/89),  di  Trieste,  con
 ordinanza  6  dicembre  1988  (Reg. ord. n.  218/89) e di Rovigo, con
 ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n.  219/89) hanno sollevato, in
 riferimento  agli  artt.  3  e 25, secondo comma, Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo  comma,  n.  7,  della
 legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art.  4, primo comma, n. 7, del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,  come  convertito  in  legge  7
 agosto  1982,  n.  516)  nella  parte  in  cui  prevede come elemento
 costitutivo  del  reato  l'alterazione  "in  misura  rilevante"   del
 risultato della dichiarazione;
      che  identica  declaratoria  di  legittimita'  costituzionale e'
 stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma,  Cost.,
 dal  Giudice  istruttore presso il Tribunale di Firenze con ordinanze
 10 novembre 1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg.  ord.
 n. 195/89);
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque,
 per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato
 la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25,  secondo  comma,
 Cost.,  della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
 primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  429,  come
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
      che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la precitata
 decisione;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del  decreto-legge  10
 luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la  repressione dell'evasione in
 materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per  agevolare
 la  definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito
 in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli  artt.
 3  e  25,  secondo  comma,  Cost.,  dai  Tribunali  di  Mondovi', con
 ordinanza 11 gennaio 1989 (Reg.  ord.  n.  89/89),  di  Isernia,  con
 ordinanze  28  dicembre  1988  (Reg.  ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988
 (Reg. ord.  n. 154/89), 23 novembre 1988 (Reg. ord.  n.  155/89),  12
 ottobre  1988  (Reg. ord. n. 156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord.  n.
 188/89), di Forli', con  ordinanze  9  gennaio  1989  (Reg.  ord.  n.
 101/89), 13 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg.
 ord. n. 157/89), 20 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27
 gennaio  1989  (Reg. ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n.
 211/89), di Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg.
 ord.  da  103  a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988
 (Reg. ord. n. 140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg.  ord.  n.  230/89),  di
 Trieste,  con  ordinanza  6  dicembre  1988 (Reg. ord. n. 218/89), di
 Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) nonche',
 in  riferimento  al  solo  art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice
 istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanze 10  novembre
 1988  (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 195/89).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 89C0873