N. 444 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Regione Friuli-Venezia Giulia - Violazione delle prerogative in materia - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato - Richiamo alla (ordinanza n. 344/1989) - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 24 marzo 1989, n. 102, art. 3, secondo comma). (Statuto spec. regione Friuli-Venezia Giulia, l.c. 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 1, e 58).(GU n.32 del 9-8-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 24 aprile 1989, depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 24 aprile 1989 e depositato il 3 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1); che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso; Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA 89C0878