N. 446 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 Previdenza e assistenza - Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e
 Lombardia - Violazione di prerogative in materia - Mancata
 conversione in legge del decreto-legge impugnato - Richiamo alla
 ordinanza n. 344/1989 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 28 marzo 1989, n. 110, art. 6).
 
 (Cost., artt. 5, 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118, 119 e 125; legge 23
 agosto 1988, n. 400, art. 15).
(GU n.32 del 9-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  del
 decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in  materia
 di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
 sgravi contributivi nel  Mezzogiorno),  promossi  con  ricorsi  delle
 Regioni  Emilia-Romagna,  Piemonte e Lombardia, notificati il 27 e il
 28 aprile 1989, depositati in cancelleria il 4 e il 6 maggio 1989  ed
 iscritti ai nn. 30, 31 e 32 del registro ricorsi 1989;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il
 27 aprile 1989 e depositato il 4 maggio 1989, ha sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  del decreto- legge 28
 marzo 1989, n. 110  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  evasione
 contributiva,  di  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali e di sgravi
 contributivi nel Mezzogiorno), per violazione degli artt. 5, 77, 117,
 118, 119 e 125 della Costituzione;
      che  le  Regioni Piemonte e Lombardia, con ricorsi notificati il
 28 aprile 1989  e  depositati  il  6  maggio  1989,  hanno  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale della medesima disposizione
 del decreto-legge n. 110 del 1989, per violazione degli artt. 24, 77,
 81,  101,  113, 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in relazione
 all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
      che  si  e'  costituito  in  tutti  i  giudizi il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
    Considerato  che  i  tre  ricorsi,  proposti  nei  confronti della
 medesima   disposizione,   vanno   riuniti    per    essere    decisi
 congiuntamente;
      che  il  decreto-legge  28  marzo  1989,  n.  110,  non e' stato
 convertito  in  legge  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da  ultimo,  ord.  n.  344  del  1989),  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   6    del
 decreto-legge  28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia
 di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
 sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno),  sollevata,  con  i  ricorsi
 indicati in epigrafe, dalla Regione  Emilia-Romagna,  per  violazione
 degli  artt.  5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, e, dalle
 Regioni Piemonte e Lombardia, per violazione degli artt. 24, 77,  81,
 101,  113,  117,  118  e  119  della Costituzione, anche in relazione
 all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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