N. 463 ORDINANZA 19 - 27 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Successione legittima - Donazione in danaro - Riunione fittizia - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'. (Cod. civ., artt. 556, 564, secondo comma, e 751). (Cost., art. 3).(GU n.33 del 16-8-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma e 451 del codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 9 maggio 1985 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Gaglione Margherita e Gaglione Giuseppe ed altri, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio di riduzione per lesione di legittima, nel quale il coerede convenuto ha chiesto la rivalutazione di una somma di danaro donata dal de cuius all'attore senza dispensa dall'imputazione, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimita' costituzionale "degli artt. 556, 564, secondo comma, cod. civ., nelle parti in cui richiamano l'art. 751, e dello stesso art. 751, in riferimento all'art. 3 della Costituzione"; che il giudice remittente ritiene irrazionale l'applicazione del principio nominalistico in materia di riunione fittizia e di imputazione del danaro donato, ai fini del calcolo della legittima, oppure di collazione ereditaria, considerato che "il bene donato non viene in considerazione come mezzo di adempimento di una obbligazione, ma come rappresentativo di una parte del patrimonio ereditario", attribuita al donatario a titolo di anticipo sulla quota ereditaria spettantegli, di guisa che la donazione di danaro, come ogni altra donazione, non puo' sottrarsi a valutazione alla stregua del valore di corso della specie monetaria donata al momento dell'apertura della successione; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, perche', come ha gia' rilevato la sentenza n. 230 del 1985 pronunziando sulla medesima questione, si chiede alla Corte una sentenza additiva non rientrante nei suoi poteri istituzionali in quanto postula una scelta tra varie possibilita' di modificazione della norma impugnata; e comunque infondata, perche' "tra i beni mobili e immobili e il bene moneta non esiste alcuna omogeneita'"; Considerato che, non essendo ipotizzabile una soluzione rigida, che nell'art. 751 cod.civ. sostituisca incondizionatamente il principio valoristico al principio nominalistico, la sollevata questione non puo' essere interpretata se non nel senso che viene chiesta alla Corte una sentenza modulatrice della normativa di cui e' causa mediante l'inserimento della previsione di certe condizioni di fatto in presenza delle quali non troverebbe applicazione il principio nominalistico; che inoltre una simile previsione comporterebbe, nella parte dispositiva, l'ulteriore scelta tra due possibili criteri di commisurazione del valore da imputare, l'uno riferito alla somma rivalutata secondo gli indici di deprezzamento della moneta, l'altro riferito al valore di mercato, al momento dell'aperta successione, dei beni in cui la somma e' stata investita; che tali scelte tra varie soluzioni astrattamente possibili, le quali coinvolgono valutazioni non solo di equita', ma anche di politica monetaria dello Stato, esulano dai poteri istituzionali di questa Corte, essendo riservate al legislatore; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA 89C0897