N. 466 ORDINANZA 19 - 27 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pena - Affidamento in prova al servizio sociale - Beneficio previsto solo per coloro che abbiano subito la custodia cautelare per un minimo periodo e l'abbiano richiesto prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione Motivazione per relationem sia quanto alla rilevanza, sia quanto alla non manifesta infondatezza - Richiamo alle sentenze nn. 173/1987, 128/1987 e 115/1987 - Manifesta inammissibilita'. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.33 del 16-8-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), che ha modificato la legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Paganin Giuseppe, iscritta al n.100 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, con ordinanza del 19 settembre 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' "dell'art. 47 terzo e quarto comma della legge n. 663 del 10 ottobre 1986 che ha modificato la legge n. 354 dell'anno 1975 e cio' nei termini di cui in motivazione"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento concernente una questione "del tutto identica a quella" ora sollevata, relativamente ad altro giudizio instaurato dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza 18 maggio 1988; Considerato che la "motivazione" cui fa riferimento il giudice a quo e' rappresentata dal "richiamo alle motivazioni delle ordinanze La Fleur Rosina del 17 ottobre 1988 e Ferraro Carlo del 7 novembre 1988", ordinanze, oltre tutto, entrambe successive alla presente ordinanza di rimessione; che, comunque, il Tribunale, motivando soltanto per relationem sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non manifesta infondatezza, ha omesso di osservare le prescrizioni dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di indicare nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v. sentenze n. 173 del 1987, n. 128 del 1987, n. 115 del 1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 19 settembre 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA 89C0900