N. 466 ORDINANZA 19 - 27 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Pena -
 Affidamento in prova al servizio sociale - Beneficio previsto solo
 per coloro che abbiano subito la custodia cautelare per un minimo
 periodo e l'abbiano richiesto prima dell'emissione o dell'esecuzione
 dell'ordine di carcerazione Motivazione  per relationem sia quanto
 alla rilevanza, sia quanto alla non manifesta infondatezza - Richiamo
 alle sentenze nn. 173/1987, 128/1987 e 115/1987 - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma, quale
 modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n.  663).
 
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.33 del 16-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 47, terzo e
 quarto comma, della legge 10 ottobre 1986,  n.  663  (Modifiche  alla
 legge  sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
 privative e limitative della liberta'), che ha modificato la legge 26
 luglio  1975,  n.  354  (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
 esecuzione delle  misure  privative  e  limitative  della  liberta'),
 promosso  con  ordinanza emessa il 19 settembre 1988 dal Tribunale di
 sorveglianza di Torino nel procedimento di  sorveglianza  relativo  a
 Paganin  Giuseppe,  iscritta  al  n.100 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  sorveglianza  di  Torino ha, con
 ordinanza del 19 settembre 1988, sollevato, in riferimento agli artt.
 3  e  27  della Costituzione, questione di legittimita' "dell'art. 47
 terzo e quarto comma della legge n. 663 del 10 ottobre  1986  che  ha
 modificato  la  legge n. 354 dell'anno 1975 e cio' nei termini di cui
 in motivazione";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  riportandosi integralmente all'atto di intervento concernente
 una  questione  "del  tutto  identica  a   quella"   ora   sollevata,
 relativamente  ad altro giudizio instaurato dallo stesso Tribunale di
 sorveglianza di Torino con ordinanza 18 maggio 1988;
    Considerato  che  la "motivazione" cui fa riferimento il giudice a
 quo e' rappresentata dal "richiamo alle motivazioni  delle  ordinanze
 La  Fleur  Rosina  del 17 ottobre 1988 e Ferraro Carlo del 7 novembre
 1988", ordinanze, oltre  tutto,  entrambe  successive  alla  presente
 ordinanza di rimessione;
     che,  comunque,  il  Tribunale, motivando soltanto per relationem
 sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non manifesta infondatezza,
 ha  omesso  di  osservare le prescrizioni dell'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87, che fa  obbligo  al  giudice  a  quo  di  indicare
 nell'ordinanza  di  rimessione  termini  e motivi della questione (v.
 sentenze n. 173 del 1987, n. 128 del 1987, n. 115 del 1987);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della
 legge  26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
 sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
 quale  modificato  dall'art.  11  della legge 10 ottobre 1986, n. 663
 (Modifiche  alla  legge  sull'ordinamento   penitenziario   e   sulla
 esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della liberta'),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della  Costituzione,  dal
 Tribunale  di  sorveglianza  di Torino con ordinanza del 19 settembre
 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
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