N. 468 ORDINANZA 19 - 27 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Illecito
 amministrativo - Concorso materiale di illeciti diversi  da quelli
 previdenziali - Cumulo giuridico della sanzione Mancata previsione -
 Richiesta di sentenza additiva Discrezionalita' legislativa -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.33 del 16-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, della legge
 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al  sistema  penale),  cosi'  come
 modificato  dall'art.  1 sexies della legge 31 gennaio 1986, n.11, di
 conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti
 in  materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie
 provinciali  dello  Stato),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  21
 dicembre  1988  dal  Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti
 vertenti tra Bellicchi Giovanni ed altri e la  Prefettura  di  Parma,
 iscritta  al  n.  167  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.14,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che il Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
 non prevede per gli  illeciti  amministrativi,  posti  in  essere  in
 esecuzione   di   un  medesimo  disegno,  l'applicazione  del  cumulo
 giuridico della sanzione;
      che,   a   fondamento   della  non  manifesta  fondatezza  della
 questione, il Pretore richiama l'art.1 sexies della legge 31  gennaio
 1986,  n.  11,  di  conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.
 688, con il quale tale cumulo e' stato introdotto a favore di chi con
 piu'  azioni  od  omissioni  commetta  anche  in  tempi  diversi piu'
 violazioni della stessa o di diverse norme di  legge  in  materia  di
 previdenza ed assistenza obbligatoria;
      che  il  giudice  a  quo,  stante  l'affinita'  degli  interessi
 perseguiti, ritiene irragionevole che il legislatore si sia  limitato
 a mitigare il trattamento sanzionatorio solo in questa materia;
    Considerato  che  osta  ad un intervento additivo della Corte, nel
 senso auspicato dal Pretore, la discrezionalita' del legislatore  nel
 configurare   il   concorso  tra  violazioni  omogenee  o  anche  tra
 violazioni  eterogenee  nonche'  (e  soprattutto)   nel   predisporre
 un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla
 contestazione della continuazione;
    Visti  gli  artt.  26,  legge  11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.8 della legge 24 novembre  1981,
 n.  689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede
 per gli illeciti amministrativi diversi da  quelli  previdenziali  il
 cumulo  giuridico  delle  sanzioni, promossa dal Pretore di Parma con
 l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 89C0902