N. 468 ORDINANZA 19 - 27 luglio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Illecito amministrativo - Concorso materiale di illeciti diversi da quelli previdenziali - Cumulo giuridico della sanzione Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8). (Cost., art. 3).(GU n.33 del 16-8-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), cosi' come modificato dall'art. 1 sexies della legge 31 gennaio 1986, n.11, di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1988 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bellicchi Giovanni ed altri e la Prefettura di Parma, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede per gli illeciti amministrativi, posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno, l'applicazione del cumulo giuridico della sanzione; che, a fondamento della non manifesta fondatezza della questione, il Pretore richiama l'art.1 sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con il quale tale cumulo e' stato introdotto a favore di chi con piu' azioni od omissioni commetta anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria; che il giudice a quo, stante l'affinita' degli interessi perseguiti, ritiene irragionevole che il legislatore si sia limitato a mitigare il trattamento sanzionatorio solo in questa materia; Considerato che osta ad un intervento additivo della Corte, nel senso auspicato dal Pretore, la discrezionalita' del legislatore nel configurare il concorso tra violazioni omogenee o anche tra violazioni eterogenee nonche' (e soprattutto) nel predisporre un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla contestazione della continuazione; Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art.8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede per gli illeciti amministrativi diversi da quelli previdenziali il cumulo giuridico delle sanzioni, promossa dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA 89C0902