N. 484 ORDINANZA 19 - 31 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Esecuzione forzata - Opposizione di terzo  ex art. 619 del c.p.c. -
 Preclusione al coniuge, ai parenti e agli affini entro il terzo grado
 del contribuente esecutato - Questione gia' dichiarata manifestamente
 infondata (sentenze nn. 42 e 93/1964, 129/1968, 107/1969; ordinanze
 nn. 105 e 106/1964, 71/1971, 36/1974, 283/1984, e 191/1989) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 23, 24 e 42).
(GU n.33 del 16-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 52, secondo
 comma, del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla
 riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
 il 20 febbraio 1989 dal Pretore di  Mestre  nel  procedimento  civile
 vertente  tra Bianchetto Sonia ed altro e l'Esattoria Imposte Dirette
 di Venezia,  iscritta  al  n.  201  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 16, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  con ordinanza del 20 febbraio 1989 (R.O. n. 201 del
 1989), emessa nel procedimento civile vertente tra  Bianchetto  Sonia
 ed  altro  e l'Esattoria delle imposte dirette di Venezia, il Pretore
 di Mestre  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  52,  secondo  comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli  affini
 entro il terzo grado del contribuente di proporre opposizione ex art.
 619 del codice di procedura  civile  per  quanto  riguarda  i  mobili
 pignorati nella casa di abitazione;
      che,  ad  avviso  del  giudice  remittente,  detta  disposizione
 violerebbe:
        a)  l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui preclude la
 opposizione di terzo in relazione alla condizione di coniuge, parente
 o affine differentemente dal rapporto di convivenza con altre persone
 prive di tali condizioni personali;
        b)  l'art. 23 della Costituzione nella parte in cui impone una
 prestazione patrimoniale a soggetti che non vi  sarebbero  tenuti  in
 forza  di  specifica  norma di legge, laddove legittima la esecuzione
 esattoriale anche su beni non appartenenti al debitore esecutato;
        c) gli artt. 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non
 consentono  la  tutela  giurisdizionale  del  diritto  soggettivo  di
 proprieta' pure in assenza di norma di legge che limiti, affievolisca
 od espropri la proprieta';
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 perche' la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato  che  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato la questione
 manifestamente infondata, in riferimento ai parametri  ora  di  nuovo
 indicati  (3,  24,  42  della Costituzione) (sentenze nn. 42 e 93 del
 1964, 129 del 1968, 107 del 1969; ordinanze nn. 105 e 106  del  1964,
 71 del 1971, 36 del 1974, 283 del 1984, 191 del 1989);
      che  non  sono  stati addotti ragioni diverse e motivi nuovi che
 possono  fondare  una  diversa  decisione  in  quanto  escludono   il
 denunciato   contrasto  con  l'art.  23  della  Costituzione  sia  il
 riconosciuto carattere sostanziale  della  norma  la  quale  pone  il
 vincolo  di  garanzia sui beni esistenti nella casa del debitore, sia
 la riconosciuta portata della disposizione con la quale si istituisce
 un  semplice  vincolo di garanzia a favore del fisco che non fa venir
 meno il definitivo  accollo  dell'onere  della  imposizione  al  solo
 debitore di imposta;
      che,  pertanto,  della  questione  ora  di  nuovo  sollevata  va
 dichiarata la manifesta infondatezza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte sul
 reddito),  in  riferimento  agli  artt.  3,  23,  24   e   42   della
 Costituzione,  sollevata  dal  Pretore  di  Mestre con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 89C0918