N. 486 ORDINANZA 19 - 31 luglio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Quote di assegni o pensioni spettanti agli
 eredi di mutilati o invalidi civili - Condizione che la morte sia
 avvenuta in epoca successiva al riconoscimento della inabilita' -
 Questione gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n.
 61/1989) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, come
 autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13
 dicembre 1986, n. 912).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma).
(GU n.33 del 16-8-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 12, ultimo
 comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione  in  legge  del
 decreto-legge  30  gennaio  1971,  n.  5, e nuove norme in favore dei
 mutilati  ed  invalidi  civili),  come  autenticamente   interpretato
 dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge  13  dicembre 1986, n. 912
 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
 marzo  1971,  n.  118,  e  dell'art.  7, ultimo comma, della legge 26
 maggio 1970, n. 381, in  materia  di  quote  di  assegni  o  pensioni
 spettanti  agli  eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
 promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Pretore di Modena
 nel  procedimento  civile  vertente tra Gherardi Venio e il Ministero
 dell'Interno, iscritta al  n.  203  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 17, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Modena, nel procedimento civile tra
 Gherardi Venio e il  Ministero  dell'Interno,  con  ordinanza  del  4
 ottobre  1988,  (R.O.  n.  203  del  1989), ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma,  della  legge
 30  marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1,
 primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui
 subordina  il  diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di
 percepire le quote della prestazione assistenziale  maturate  dal  de
 cuius alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia
 avvenuto in epoca successiva al riconoscimento della inabilita';
      che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
        a)  l'art.  38,  primo  comma,  della  Costituzione, in quanto
 alcune categorie di cittadini sarebbero privati  di  una  prestazione
 previdenziale cui invece hanno diritto;
        b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la
 tutela giurisdizionale del diritto la quale invece dovrebbe  supplire
 alla inattivita' degli organi amministrativi;
        c) l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparita'
 di trattamento che si verifica tra gli eredi dei mutilati od invalidi
 civili   ed   altre   categorie   di  aventi  diritto  a  prestazioni
 previdenziali o assistenziali richiesta ed ottenuta prima della morte
 del de cuius;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa Corte ha gia' dichiarato la questione ora
 sollevata manifestamente infondata (ordinanza n. 61 del 1989);
      che  non  sono  state addotte ragioni o motivi nuovi che possano
 fondare una diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971,
 n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,
 e nuove norme in  favore  dei  mutilati  ed  invalidi  civili),  come
 autenticamente  interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13
 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo
 comma,  della  legge  30  marzo  1971,  n. 118, e dell'art. 7, ultimo
 comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in  materia  di  quote  di
 assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili
 e di sordomuti), in riferimento agli artt, 3, primo comma, 24,  primo
 comma,  e  38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore
 di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 89C0920