N. 367 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1989

                                 N. 367
         Ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal pretore di Roma
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Menicucci  Claudio e S.p.a.
 S.I.E.L.
 Locazione  di immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Recesso
 dal contratto per mutuo consenso - Diritto  alla  indennita'  per  la
 perdita dell'avviamento - Mancata prevista esclusione da tale diritto
 - Irrazionale concessione di tutela a favore del conduttore.
 (Legge 29 luglio 1978, n. 392, art. 34, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.35 del 30-8-1989 )
                               IL PRETORE
    La  disdetta comunicata con raccomandata 8 ottobre 1986 e' nulla e
 come tale priva di effetti - ai sensi dell'art. 29, penultimo  comma,
 della  legge n. 392/1978, non contenendo accenno alcuno al motivo sul
 quale e' fondata.
    Non  puo'  ritenersi  che  il rapporto sia cessato per recesso del
 conduttore, non pattuito in contratto.
    Le dichiarazioni rese delle parti in sede di interrogatorio libero
 rivelano come, in realta', il rapporto abbia avuto termine  per  muto
 consenso.
    Tale   causa   di  cessazione  non  e'  indicata  tra  quelle  con
 riferimento alle quali il conduttore non  ha  diritto  all'indennita'
 per  la  perdita  dell'avviamento, in virtu' dell'esclusione disposta
 dall'art. 34, primo comma, della legge n. 392/1978.
    La  norma  concernente l'indicazione delle cause di cessazione con
 riferimento alle quali resta escluso il  diritto  all'indennita'  non
 parrebbe  potere  trovare applicazione in via analogica, poiche' tali
 casuse  sembrano  essere  previste  quali  "eccezioni"  alla   regola
 generale.
    Ritiene,  allora,  il  giudicante  non manifestamente infondata la
 questione  di  costiatuzionalita'  della  norma  in  argomento,   con
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non e'
 compresa  tra  le  ipotese  nelle  quali  e'   escluso   il   diritto
 all'indennita'  quella  della  cessazione  della  locazione per mutuo
 consenso.
    Vero  e' che questa ipotesi e' obbiettivamente "diversa" da quelle
 contemplate  nella  norma.  Peraltro,   secondo   la   giurisprudenza
 consolidata   dalla   Corte   costituzionale,   sussiste,   comunque,
 violazione del principio di parita',  quando  la  scelta  legislativa
 appaia viziata da irrazionalita' dei criteri adoperati in rapporto al
 fine perseguito, quando, cioe',  in  buona  sostanza,  le  situazioni
 disciplinari,  pur  obbiettivamente  diverse,  non  siano tali, avuto
 riguardo al fine  perseguito  dal  legislatore  con  la  disposizione
 comportante discipline diverse.
    E'  quanto si e' verificato, ad avviso del giudicante, nel caso in
 esame.
    Invero,  l'unica  ragione in base alla quale le quattro ipotesi di
 esclusione contemplate  nell'art.  34  primo  comma,  citato  possono
 essere  accomunate  e'  quella  che la cessazione del rapporto e', in
 dette  ipotesi,  riconducibili,  in  tutto  o   in   parte,   ad   un
 comportamento  imputabile  al conduttore. Questi ben puo', osservando
 un atteggiamento diligente ed opportuno, evitare  la  cessazione  del
 rapporto:  se  non  lo  fa,  viene  meno l'interesse legislativo alla
 tutela di cui all'art. 34.
    Identica  situazione  si  verifica  nel  caso  di cessazione della
 locazione per mutuo consenso. Se il conduttore intende proseguire  il
 rapporto,   ben   puo'   non   prestare   il  proprio  consenso  allo
 scioglimento. Se, invece, tale consenso egli presta, non interessa al
 legislatore fornirgli la tutela prevista dall'art. 34.
    E'   perfino   superfluo   sottolineare   come  la  questione  sia
 determinante al fine della decisione della presente controversia.
                                P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dello art. 34 primo comma, della legge 29
 luglio 1978, n. 392, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti  dei  due  rami
 del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
      Roma, addi' 4 aprile 1989
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 89C0923