N. 368 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1989

                                 N. 368
         Ordinanza emessa il 13 maggio 1989 dal pretore di Roma
 nel procedimento civile vertente tra Grande Tommaso e Amministrazione
 F.lli Del Gallo
 Locazione  immobili  urbani  - Equo canone - Azione di ripetizione di
 somme versate e ritenute non dovute - Termine di decadenza: sei  mesi
 dalla  "riconsegna  dell'immobile locato" - Omessa previsione di tale
 decorrenza anche in altre ipotesi (es.:  perdita  della  qualita'  di
 locatore)  -  Irrazionale  violazione del principio di uguaglianza in
 situazioni  diverse  ma  tendenti  all'unico  fine   perseguito   dal
 legislatore.
 (Legge 29 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.35 del 30-8-1989 )
                               IL PRETORE
   Come  noto,  dottrina  e giurisprudenza (pretore Bologna 7 febbraio
 1984, Arch. loc. cond., 1984, 102; pret. Napoli 22 marzo 1985,  Arch.
 loc. cond., 1985, 565; pret. Verona 26 giugno 1985, Arch. loc. cond.,
 1985, 537), pressoche' unanimamente, configurano il termine  dei  sei
 mesi  previsto  dall'art.  79, secondo comma, della legge n. 392/1978
 (norma  che  ricalca  analoghe  previsioni   contenute   nella   c.d.
 "legislazione  vincolistica":  art. 2-sexies della legge n. 351/1974;
 art. 8 della legge n. 833/1969) quale termine di decadenza  entro  il
 quale  deve essere esercitata l'azione di ripetizione di somme che il
 conduttore assume versate in eccedenza rispetto a quelle legittime.
    Le  disposizioni  che  stabiliscono  decadenze vengono considerate
 "eccezionali" e, in quanto  tali,  non  possono  formare  oggetto  di
 interpretazione analogica.
    Parte  della giurisprudenza ha ritenuto di potere dare della norma
 un'interpretazione estensiva, la quale consenta di ricomprendere  nel
 concetto di "riconsegna dell'immobile locato", momento da cui decorre
 in termine di decadenza, qualunque ipotesi di cessazione del rapporto
 locatizio  sul  piano  giuridico e fattuale insieme (in questo senso,
 chiaramente, pret. Napoli, 22 marzo 1985 cit.;  ma,  sostanzialmente,
 in  tale  orientamento  gia'  pret. Taranto 15 marzo 1983, Arch. loc.
 cond., 1983, 542 e, poi, pret. Taranto  2  giugno  1987,  Arch.  loc.
 cond., 1987, 544).
    Questo indirizzo non puo' essere condivisio.
    Invero,     l'interpretazione     suggerita    e',    in    realta
 un'interpretazione analogica.
    Il  significato  del  termine "riconsegna dell'immobile locato" e'
 molto preciso: gia' sul piano lessico-concettuale, prtanto, e'  molto
 difficile  estenderne  la  portata in modo da farvi rientrare ipotesi
 simili, avuto riguardo alla ratio legis, ma, certamente, diverse.
   Inoltre,  se  generalmente  accade che la "riconsegna dell'immobile
 locato" comporti la cessazioni di diritto e  di  fatto  del  rapporto
 locatizio, cio' non accade in tutti i casi, cosicche' e', in realta',
 impossibile che la locuzione "riconsegna dell'immobile locato" voglia
 dire,  in  sostanza,  cessazione  del  rapporto sul piano giuridico e
 fattuale. Si possono,  infatti,  fare  ipotesi  in  cui  il  rapporto
 locatizio  non  cessa  con  la  riconsegna  dell'immobile, perche' il
 locatore  continua  a  lamentare  l'illegittimita'  del  recesso  del
 conduttore  e pretende la correponsione del canone fino alla scadenza
 prevista. Un'ipotesi di tal genere ha  avuto  modo  di  esaminare  la
 Corte  di  cessazione (Cass. 28 maggio 1986, n. 3588). Nella sentenza
 e' stato, correttamente, precisato che anche nel  caso  esaminato  il
 momento  della  riconsegna e' quello di inizio decorso del termine di
 decadenza previsto dall'art. 8 della legge 833/1969, perche', con  la
 riconsegna,  viene  meno  la  remora  che  il conduttore puo' avere a
 ripetere somme illegittimamente corrisposte, dettata  dal  timore  di
 subire  ritorsioni volte ad allontanarlo dall'immobile, remora la cui
 esistenza spiega la ratio legis della disposizione di cui all'art.  8
 citato.
    Appare,  allora,  non  manifestamente  infondata  la  questione di
 costituzionalita', con riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 dell'art.  79, secondo comma, della legge n. 392/1978, nella parte in
 cui non sono comprese, tra le  ipotesi  di  decorso  del  termine  di
 decadenza previsto, anche quelle nelle quali, pur non essendovi stata
 "riconsegna dell'immobile  locato",  e'  cessato  ogni  rapporto,  di
 diritto  e di fatto, tra conduttore e locatore, avendo questi perduto
 la sua qualita'. Tali ipotesi  si  verificano  quando  la  proprieta'
 dell'immobile  passa  dal  locatore  al  conduttore  o  ad altri, per
 contratto o in forza dell'esercizio del diritto di riscatto nei  casi
 previsti dalla legge.
    Le  ipotesi  sono  obbiettivamente  diverse  da quella considerata
 dall'art.  79,  secondo   comma,   citato.   Peraltro,   secondo   la
 giurisprudenza  consolidata  della  Corte  costituzionale,  sussiste,
 comunque, violazione del  principio  di  parita',  quando  la  scelta
 legislativa appaia viziata da irrazionalita' dei criteri adoperati in
 rapporto in fine perseguito, quando, cioe',  in  buona  sostanza,  le
 situazioni disciplinate, pur obbiettivamente diverse, non siano tali,
 avuto riguardo al fine perseguito dal legislatore con la disposizione
 comportante discipline diverse.
    E'  quanto si e' verificato, ad avviso del giudicante, nel caso in
 esame.
    Invero,  come gia' evidenziato, la ragione ispiratrice della norma
 e' quella di tutelare il conduttore che inatenda esercitare  l'azione
 di  ripetizione da possibili ritorsioni del locatore volte a privarlo
 del godimento dell'immobile: pericolo che, ovviamente, viene meno non
 soltanto  quando  l'immobile  e'  riconsegnato,  ma anche quando tali
 ritorsioni diventano obbiettivamente impossibili, avendo il  locatore
 perduto la sua qualita'.
    E'  opportuno  sottolinerare che la questione e' rilevante ai fini
 della decisione del presente giudizio.
    Invero,  secondo  l'opinione  prevalente,  il termine di decadenza
 previsto dall'art. 79, secondo  comma,  citato  e'  "sostitutivo"  di
 quello  di  prescrizione:  il  conduttore puo' esercitare l'azione di
 ripetizione entro sei mesi dalla "riconsegna  dell'immobile  locato",
 anche  se il termine di prescrizione e' gia' decorso, ma, quando tale
 termine e' scaduto, l'esperimento dell'azione e' precluso, pur se non
 e' ancora scaduto il termine di prescrizione.
    D'altra  parte,  secondo  l'indirizzo  che  appare piu' esatto, la
 proposizione della domanda di conciliazione, di cui all'art. 44 della
 legge  n. 392/1978, non puo' essere considerata esercizio dell'azione
 di  ripetizione.  Come  correttamente  osservato  (pret.  Bologna   7
 febbraio  1984  cit.),  la legge non impone il preventivo esperimento
 del  tentativo  di  conciliazione  con  riferimento   all'azione   di
 ripetizione,  ma  soltanto con riferimento all'azione di accertamento
 del canone legalmente dovuto. E' soltanto un'inevitabile  conseguenza
 del sistema il fatto che, quando sia contraversa la misura del canone
 legalmente dovuto e non vi sia stato accertamento  dello  stesso,  il
 conduttore  interessato  a  ripetere  le  somme illegittime versate a
 titolo di canone si veda costretta a fare accertare il canone  legale
 (quindi  ad  esperire  preventivamente  il  tentativo obbligatorio di
 conciliazione) per potere utilmente proporre l'azione di ripetizione.
 E'   chiaro,  pero',  che  la  distinzione  tra  le  due  azioni,  di
 accertamento  e  di  ripetizione,  rende  infondato   sostenere   sia
 ravvisabile  esperimento  di  quest'ultima  azione gia' in quello del
 tentativo di conciliazione, che dell'azione di ripetizione  "non"  e'
 antecedente logico-giuridico necessario.
                                P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dello art. 79, secondo comma, della legge
 29   luglio   1978,   n.   392,  con  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione;
    Dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti  dei  due  rami
 del Parlamento, nonche' alle parti costituite;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
      Roma, addi' 13 maggio 1989
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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