N. 384 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 1989
N. 384 Ordinanza emessa il 14 marzo 1989 dalla corte d'appello di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il Garante pro-tempore per l'attuazione della legge sull'editoria prof. Giuseppe Santaniello ed altri e S.p.a. Gemina ed altri Editoria - Imprese editrici e provvidenza per l'editoria - Concentrazione della stampa quotidiana - Nuova soglia del 30% delle tirature nazionali - Efficacia retroattiva - Conseguente incidenza su situazioni economico-imprenditoriali gia' realizzate - Imposizione al giudice di una nuova regola applicabile a fatti oggetto di giudizio verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge - Conseguente sottrazione ex post di una singola vicenda ad una disciplina generale ed astratta - Prospettata violazione del principio del giudice naturale. (Legge 25 febbraio 1987, n. 67, artt. 1, n. 2, 3, nn. 2 e 3, e 14). (Cost., artt. 3, 24, 25, 41, 101 e 102).(GU n.36 del 6-9-1989 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse in grado d'appello con citazioni notificate il 22 ottobre 1987 e 18 dicembre 1987 a ministero aiutanti ufficiali giudiziari Concetta Capuano, Di Franco Bruna, Scalia Vincenzo e Sellitto Eugenio dell'ufficio unico notificazioni di Milano e poste in deliberazione all'udienza collegiale del 14 marzo 1989: A) la n. 3560/87 r.g. tra il garante pro-tempore per l'attuazione della legge sull'editoria, prof. Giuseppe Santaniello, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato e presso di essa domiciliato in Milano, via Freguglia, 1, appellante, contro Gemina - Generale mobiliare interessenze azionarie S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con il proc. dom. avv. Maurizio Bocchiola di Milano, corso Venezia, 5, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, unitamente all'avv. Ariberto Magnoli, appellata, e R.C.S. Editori S.p.a. (gia' Rizzoli Editore S.p.a.), con il proc. dom. avvocato Mario Casella di Milano, via Guastalla, 15, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce copia atto di citazione di appello, unitamente all'avv. Paolo Maria Tabellini, appellata, e Mittel S.p.a., con sede in Milano, in persona del suo presidente prof. avv. Paolo Barile con il proc. dom. avvocato prof. Cesare Grassetti di Milano, via Freguglia, 10, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia della citazione di primo grado, unitamente all'avv. prof. Giorgio De Nova, appellata, e Arvedi Giovanni, cav. del lavoro, res. a Cremona, con il proc. dom. avvocato prof. Cesare Grassetti di Milano, via Freguglia, 10, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia della citazione di primo grado, appellato, e Nuovo banco ambrosiano S.p.a., in persona del suo presidente prof. Giovanni Bazoli, con il proc. dom. avvocato Alessandro Pedersoli di Milano, via Gesu', 2/A, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione di primo grado, appellata, e S.I.C.I.N.D. S.p.a. (gia' Sadip S.p.a.), con sede in Torino, corso Marconi, 20, in persona del legale rappresentante pro-tempore con il proc. dom. avvocato Emilio De Longhi di Milano piazza S. Pietro in Gessate, 2, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia dell'atto di appello, unitamente all'avv. prof. Paolo Barile, appellata, e Fiat S.p.a., con sede in Torino, in persona dell'avv. Ezio Gandini, procuratore speciale, con il proc. dom. avv. Franzo Grande di Milano via della Signora, 2, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia dell'atto di citazione 15 aprile 1986 in prime cure, unitamente all'avv. Franzo Grande Stevens di Torino, appellata, e R.C.S. Editoriale quotidiani S.p.a. (gia' Editoriale del Corriere della sera S.p.a.), anche quale incorporante della Nuove edizioni sportive S.p.a. (N.E.S.) con sede in Milano, via Solferino 28, in persona dell'avv. Crescenzo Pulitano', con il proc. dom. avvocato Marcello Franco di Milano, via San Calimero, 11, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia dell'atto di citazione di primo grado, appellata; B) la n. 4207/87 r.g. tra Bassanini Franco, residente a Roma, via Dell'orso, 29, Masina Ettore, residente a Roma, via Cinigiano, 13, Bernardi Antonio, residente a Reggio Emilia, via Monte Fiorino, 9, Macciotta Giorgio, residente a Cagliari, via La Vega, 7, Visco Vincenzo, residente a Roma, via Tor Fiorenza, 55, Balbo Laura, residente a Milano, via S. Cantoni, 4, Barbera Augusto, residente a Zola Predosa (Bologna), via Raibolini, 29/4, Roppo Enzo, residente a Genova, via Palestro, 20, int. 2, con il proc. dom. avvocato prof. Valerio Onida di Milano, viale Elvezia, 12, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di appello unitamente agli avv. Gustavo Minervini e Cesare Vacca, appellanti, contro Iniziativa ME.TA. S.p.a. (Iniziativa Montedison terziario avanzato), in persona del vice presidente e amministratore delegato ing. Giuseppe Garofano con il proc. dom. avv. Marcello Franco di Milano via S. Calimero, 11, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della copia dell'atto di appello, appellata, e Gemina S.p.a. (Generale mobiliare interessenze azionarie), ut supra, appellata, e Italtrust S.p.a., Societa' fiduciaria di revisione, non costituitasi, appellata e Rothschild Bank, Ag, con sede in Zurigo, Zollikerstrasse, 181, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con il proc. dom. avv. Luigi Vita Samory di Milano, corso Matteotti, 10, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione di primo grado, appellata, e Finriz S.p.a., non costituitasi, appellata e La Centrale finanziaria generale S.p.a., non costituitasi, appellata, e Rizzoli Angelo, non costituitosi, appellato, e R.C.S. Editori S.p.a. (gia' Rizzoli editori S.p.a.), ut supra, appellata, e Azionaria di partecipazioni Sadip S.p.a. (ora S.I.C.I.N.D. S.p.a.), ut supra, appellata. Oggetto: violazione divieto di concentrazione testate ai sensi della legge n. 416/1981, nullita' atti compravendite immobiliari ed altro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il tribunale di Milano, con sentenza n. 11802 pubblicata il 10 dicembre 1986, pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione 8 maggio 1985 dal prof. Franco Bassanini, prof. Giuseppe Vana, Antonio Bernardi, dott. Giorgio Macciotta, dott. Andrea Barbato, prof. Vincenzo Visco, prof. Laura Balbo, prof. Augusto Barbera, Ettore Masina, prof. Enzo Roppo e dal Garante per l'attuazione della legge sull'editoria con citazione 9 aprile 1986, ha rigettato le domande tutte avanzate dai proponenti e dal Garante per l'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, respingendo altresi' la richiesta di provvedimenti d'urgenza formulata dal Garante il 6 novembre 1986. Le spese processuali sono state interamente compensate fra le parti e sono state poste a carico solidale delle stesse quelle per la pubblicazione della comunicazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 416/1981. Contro la sentenza non notificata, hanno proposto appello gli attori dell'azione popolare con citazione del 18 dicembre 1987 ed il Garante per l'attuazione della legge sull'editoria con citazione del 22 ottobre 1987. Disposta la riunione delle impugnazioni iscritte ai nn. 3560 e 4207 del 1987 e costituitesi gli appellati GE.M.I.N.A. (Generale mobiliare interessenze azionarie) S.p.a., R.G.S. Editori (gia' Rizzoli editore) S.p.a., Mittel S.p.a., Arvedi Giovanni, Nuovo Banco Ambrosiano S.p.a., Azionaria di partecipazioni Sadip, Fiat S.p.a., R.C.S. Editoriale quotidiani S.p.a. gia' S.p.a. Editoriale del Corriere della sera, anche quale incorporante la S.p.a. Nuove edizioni sportive, sono state precisate le conclusioni definitive e la causa e' stata discussa all'udienza odierna. M O T I V I 1. - A giudizio della Corte le eccezioni di legittimita' costituzionale proposte dalle parti concernano questioni rilevanti ai fini della decisione e non manifestamente infondate; tali pertanto da giustificare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Le questioni di costituzionalita' prospettate in causa possono essere cosi' sintetizzate. Gli attori dell'azione popolare assumono l'esistenza di una catena di controllo Fiat - Rizzoli giacche' la Fiat controlla al 100% Itedi, editrice di Stampa e Stampa sera, e per tramite Sadip - Gemina controlla le societa' editrici Corriere della sera e Gazzetta dello sport, cosi' raggiungendo la soglia del 20% delle tirature nazionali dei quotidiani, prevista dall'art. 4 della legge n. 416/1981, ritenuta applicabile per i fatti avvenuti durante la sua vigenza, pur in presenza dell'art. 3, primo comma, lett. c), della legge n. 67/1987. In relazione a tale prospettazione sollevano dubbi di legittimita' costituzionale del citato art. 3, primo comma, lett. c), in ragione del fatto che tale norma, configurando una efficacia retroattiva della nuova soglia del 30% e quindi disciplinando un fatto oggetto di giudizio verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, imporrebbe al giudice una nuova regola in modo concreto e si risolverebbe in una norma singolare, volta oggettivamente a sottrarre ex post una singola vicenda ad una disciplina generale ed astratta, cosi' contravvenendo ai principi di eguaglianza davanti alla legge fissati dall'art. 3 ed insieme al divieto del primo comma dell'art. 25 della Costituzione. Da opposto versante sia la R.C.S. Editori, che la Mittel, pur in via gradata, finiscono per sollevare l'analogo dubbio di costituzionalita', sottolineando che l'art. 3 della legge n. 67/1987 contrasterebbe con gli artt. 101, 102, 104 della Costituzione in quanto, tale norma, qualificando come interpretativo l'intervento legislativo, sarebbe lesivo del potere giudiziario essendo trasparente l'intento di interferire sul giudizio in corso, ribaltandone il risultato, attraverso una nuova qualificazione del controllo e del collegamento fra testate. Traendo argomenti dell'intento legislativo, dagli atti parlamentari (verbale 5 febbraio 1987 della prima commissione referente del Senato) e dalle sequenze temporali fra pubblicazione della sentenza, sull'unica controversia esistente, ed emanazione della legale. Cosi' pure la S.I.C.I.N.D. S.p.a. (gia' S.A.D.I.P. S.p.a.) denuncia, sempre in via gradata, la illegittimita' costituzionale, sia dell'art. 3, n. 2, sia dell'art. 1, n. 2, della legge n. 67/1987 sotto il triplice profilo: della violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione che tutelano il principio dell'affidamento dei cittadini e della ragionevolezza delle leggi; dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione che vieta la retroattivita' di leggi istitutive sanzioni retroattive, e degli artt. 24, 25, primo comma, 101, secondo comma, della Costituzione, attinenti alla tutela del diritto di difesa, al principio del giudice naturale e a quello della soggezione del giudice soltanto alla legge che verrebbero travolti da un intervento legislativo, posto in essere dopo il fatto-domanda ed il fatto-sentenza, volto a imporre al giudice una nuova regola in modo concreto e tale da interferire sulla liberta' di giudizio. 2. - Il giudizio di rilevanza delle questioni di costituzionalita' sopra enunciate non puo' non concludersi positivamente, in ragione del fatto che le norme di cui si denuncia l'illegittimita' concernano due punti essenziali della controversia, rappresenti rispettivamente dalla definizione di collegamento e di controllo ai fini di stagliare la posizione dominante prevista dalla legge sull'editoria e dalla determinazione del rapporto percentuale fra quotidiani compresi nella posizione dominante e tiratura dei quotidiani nazionali, presupposto necessario dell'intervento sanzionatorio. Con l'ulteriore notazione, sicuro sintomo della strumentalita' della questione rispetto alla necessita' dell'intervento del giudice delle leggi per la soluzione del caso concreto, che l'art. 3, nn. 2 e 14, della legge n. 67/1987 si presentano insieme come abrogativi dell'art. 4 della legge n. 416/1981 e di interpretazione autentica delle norme del secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge n. 416/1981, cosi' coinvolgendo necessariamente la soluzione della controversia sotto il profilo della legittimazione e dell'interesse del Garante e degli attori dell'azione popolare. Essendo chiaro che le modifiche sopra accennate, anche ad attribuire solo portata innovativa alla novella del 1987, incidono sulla "attuale" valutazione della legittimazione e dell'interesse e quindi sulla situazione giuridica globale dei soggetti che chiedono la tutela giurisdizionale. Sussiste d'altra parte la seconda delle condizioni richieste per l'incidente di legittimita' costituzionale, in quanto le questioni proposte non appaiono alla Corte "manifestamente infondate". In particolare non puo' rilevarsi che contro le ragioni di dubbio circa la validita' degli artt. 1, n. 2, e 3, nn. 2, 3 e 14, della legge n. 67/1987, non esistono motivi che contraddicano ad esse fino da privarle di qualsiasi fondamento. Come hanno rilevato appellanti ed appellati un primo profilo, va indentificato nella violazione del principio di affidamento del cittadino e di ragionevolezza delle leggi, consacrato negli artt. 3 e 41 della Costituzione. Principio che verrebbe contraddetto se i limiti posti all'autonomia privata dalla legge n. 416/1981 fossero mutati retroattivamente, senza previsione di regime transitorio compiuto, da una normativa incidente su situazioni economico-imprenditoriali gia' realizzate, con ripercussioni dannose non risarcibili. Se e' vero d'altra parte che il principio della irretroattivita' delle leggi costituisce un principio derogabile solo in presenza di una finalita' ragionevole del legislatore e se e' altrettanto vero che anche leggi che ineriscono a situazioni concrete (le c.d. leggi singolari) possono riternersi costituzionalmente legittime, valido dubbio di legittimita' permane quando gli effetti sostanziali gia' verificatisi sulla base della disciplina previgente permettano di identificare i destinatari della norma singolare ed insieme quando si prefiguri un regolamento "irrazionale ed arbitrario..." oggettivamente idoneo a frustrare l'affidamento del cittadino (sentenze Corte costituzionale nn. 822/1988 e 349/1985). Un secondo profilo va ravvisato nel conflitto delle norme citate con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, giacche' anche la sanzione di nullita' prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 416/1981, di cui si riafferma la validita' per le operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge nonostante l'abrogazione dell'intero art. 4 disposta dall'art. 3, n. 14, della legge n. 67/1987, puo' fondatamente ritenersi una misura punitiva, soggetta come tale al generale divieto dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Sotto un ultimo ma non meno rilevante profilo, il dubbio di costituzionalita' non puo' essere dissolto in ragione della denunciata violazione del diritto di difesa, della violazione del principio del giudice naturale e di quella della soggezione del giudice soltanto alla legge, consacrato negli artt. 24, 25, primo comma, 101, secondo comma, della Costituzione. La previsione di una norma qualificata come interpretativa e quindi con efficacia retroattiva tesa a disciplinare un fatto oggetto di giudizio, verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge e quando era gia' intervenuto il fatto-sentenza, in quanto impone al giudice una nuova regola attraverso una norma "singolare", finisce per mutare il giudice naturale. Per usare le parole di autorevole dottrina, al giudice libero di interpretare la norma viene sostituito un giudice vincolato ad interpretare quella medesima norma, senza liberta' di giudizio perche' il giudizio sulla situazione concreta (identificata anche soggettivamente perche' nota negli effetti gia' verificatisi) e' stato gia' effettuato dal potere legislativo. Di qui il fondato sospetto di costituzionalita' di un mutamento delle regole durante il corso del processo, con l'effetto di vincolare ad una decisione predeterminata il giudice naturale, precostituito per legge.
P. Q. M. Ritiene rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, n. 2, 3, nn. 2, 3 e 14 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la sospensione del giudizio in corso; Manda al cancelliere di provvedere, alla notifica della ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento come previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87. Milano, addi' 14 marzo 1989 Il presidente: PAJARDI 89C0932