N. 378 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 1989
N. 378 Ordinanza emessa il 26 aprile 1989 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Quaresima Maria Italia e Poli Elio ed altra Separazione di coniugi - Assegnazione della casa coniugale di proprieta' dell'altro coniuge - Successiva alienazione - Inopponibilita' ai terzi del titolo attribuente l'assegnazione - Deteriore trattamento rispetto al coniuge divorziato. (Cod. civ., art. 155, quarto comma, in relazione alla legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, secondo comma, modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988 in relazione alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, art. 6, sesto comma, come novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 11). (Cost., artt. 2, 3 e 30).(GU n.36 del 6-9-1989 )
IL PRETORE Visti gli atti di ausa, rileva ed osserva quanto segue. Con atto del 6 marzo 1989 Quaresima Maria Italia proponeva opposizione all'esecuzione nella procedura di rilascio del quartiere posto in Firenze, via A. Cecioni n. 119, iniziata nei suoi confronti dai signori Poli Elio e Temperino Rosa e chiedeva che il pretore volesse: in via pregiudiziale sospendere l'esecuzione in oggetto; nel merito: 1) sospendere il presente giudizio di opposizione e rimettere gli atti alla Corte costituzionale ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa al diverso trattamento di cittadini in situazioni analoghe (art. 3 della Costituzione) per non essere stata prevista nella ipotesi del coniuge assegnatario del domicilio coniugale di proprieta' dell'altro coniuge e successiva alienazione da parte di questo ultimo, norma analoga a quella sancita dal primo comma dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e/o per non aver previsto nella legge n. 11 (recte: art. 11 della legge) 6 marzo 1987, n. 74, una tutela per quei coniugi per i quali era gia' stata pronunciata a tale data separazione personale; 2) dichiarare illegittima la procedura esecutiva perche' proseguita nonostante la sospensione sino al 30 aprile 1989 prevista dall'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge 21 febbraio 1989, n. 61. Con decreto del 6 marzo 1989 era disposta in via d'urgenza la sospensione dell'esecuzione e fissata l'udienza per la comparizione delle parti. Costituitosi il contraddittorio, gli esecutanti Poli e Temperino conflittavano la domanda di controparte e ne chiedevano il rigetto con vittoria di spese ed onorari, instando per la revoca della sospensione dell'esecuzione e chiedendo fosse fissata altra data per la medesima: cfr. comp. risposta. Sulle opposte conclusioni delle parti, era formulata la riserva di decidere che si scioglie con la presente ordinanza. In punto di fatto appare doveroso prendere atto di quanto segue. Come risulta dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta, in data 7 luglio 1981 il presidente del tribunale di Firenze, in sede di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale, disponeva, fra l'altro, l'affidamento alla madre Quaresima Maria Italia della figlia minore e l'assegnazione alla stessa del domicilio coniugale posto in via Cecioni, 119, all'epoca di proprieta' del marito Monterosso Nicola. In data 3 novembre 1982 la Quaresima, venuta a conoscenza di trattative in corso fra il Monterosso ed i signori Poli Elio e Temperino Rosa per la compravendita del quartiere suddetto, significava a costoro l'esistenza del vincolo di assegnazione da parte del presidente del tribunale di Firenze di tale abitazione, come domicilio di essa Quaresima e della figlia minore. Successivamente, realizzatosi l'acquisto, la Quaresima provvedeva a far redigere prospetto di equo canone ed a corrispondere il canone mensile determinato da tale prospetto. Con procedura iniziata innanzi al pretore e poi riassunta innanzi al tribunale di Firenze, il Poli e la Temperino chiedevano la condanna della Quaresima al rilascio del quartiere di via A. Cecioni, 119, assumendo che la stessa ne fruiva a semplice titolo di comodato. La Quaresima conflittava nel merito tale domanda e chiedeva, in ipotesi, la remissione degli atti alla Corte costituzionale. Con sentenza 18 settembre-13 febbraio 1985 il tribunale di Firenze, pur escludendo la qualificazione del rapporto in termini di comodato e ritenendo che l'abitazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario si iscriveva nell'ambito assai piu' complesso delle relazioni fra coniugi disciplinate dagli artt. 155 e 156 del codice civile, accogliva la domanda attrice, condannando la Quaresima al rilascio del quartiere in oggetto. La corte d'appello di Firenze con sentenza 9 ottobre-4 dicembre 1987, sia pure con argomentazioni diverse da quelle svolte dal giudice di prie'me cure, respingeva l'appello della Quaresima, disattendendo altresi' le eccezioni dalla medesima sollevate in punto di illegittimita' costituzionale della normativa applicata. I signori Poli e Temperino, dopo aver notificato alla Quaresima precetto in data 19 febbraio 1988 e significazione di sfratto in data 25 marzo 1988 davano inizio alla procedura esecutiva nei confronti della medesima, in ordine alla quale e' stata proposta l'opposizione di che trattasi. La quaresima, con le conclusioni di merito precisate al capo primo del ricorso introduttivo, ripropone in questa sede l'eccezione di incostituzionalita' (la cui deliberazione appare assorbente ai fini del decidere) gia' avanzata senza fortuna in primo e secondo grado del giudizio di merito. L'iniziativa non appare preclusa ed anzi espressamente consentita dalla normativa vigente che, con l'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, da' facolta' alla parte di riproporre all'inizio di ogni grado ulteriore del processo, l'eccezione di illegittimita' costituzionale gia' disattesa nelle precedenti fasi del medesimo. Detta normativa, ispirata all'evidente finalita' di consentire la verifica della costituzionalita' delle leggi da parte della Corte con il piu' ampio favore, porta a far ritenere superati limiti o preclusioni asseritamente derivanti da precedenti pronuncie negative sul punto ovvero propri della specifica procedura di opposizione oggetto di esame. A non diverse conclusioni deve indurre la portata (invero eccezionale ed altrimenti incomprensibile) della norma che consente di riproporre eccezioni di incostituzionalita' in ogni fase e grado del processo. Nel merito, l'eccezione di incostituzionalita' appare non manifestamente infondata. La normativa che viene in discussione e' quella relativa alla separazione dei coniugi e precisamente l'art. 155, quarto comma, del codice civile ("L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli") nella parte in cui non prevede l'opportunita' dell'assegnazione della casa coniugale al terzo acquirente della medesima, nell'ipotesi che la casa stessa fosse di proprieta' del coniuge non assegnatario. A tal fine e' doveroso registrare il diverso e piu' favorevole trattamento assicurato al coniuge in caso di scioglimento di matrimonio giacche' in base all'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (ed alla conseguente modifica apportata all'art. 6, sesto comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898) si dispone: "L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli... L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile". Sono note le diverse e contrastanti soluzioni prospettate in dottrina ed in giurisprudenza circa il problema degli effetti, sulla disposta assegnazione, dell'alienazione dell'immobile da parte del coniuge non assegnatario. Da un lato infatti si e' sostenuto che l'assegnazione non priva l'altro coniuge, proprietario dell'immobile, della disponibilita' del diritto dominicale sullo stesso e che il provvedimento giudiziale di assegnazione e' costitutivo di un diritto meramente personale di abitazione, destinato ad estinguersi in caso di trasferimento dell'immobile a terzi. D'altro canto, all'opposto, non si e' mancato di far rilevare che il provvedimento giurisdizionale di assegnazione era idoneo ad acquistare efficacia di giudicato - sia pure rebus sic stantibus - ed era opponibile ex art. 111 del c.p.c. al terzo acquirente, quale avente causa da una delle parti. Si e' d'altronde rilevato opportunamente che se l'obbligato alla concessione dell'immobile non puo' direttamente sottrarre all'altro coniuge il godimento della cosa riconosciuto dal giudice, lo stesso non puo' conseguire indirettamente tale resultato alienando a terzi l'immobile. Cio' non esclude il diritto dell'obbligato di disporre della propria casa, ma impone soltanto che il vincolo di destinazione non possa venir meno se non per il mezzo di altro provvedimento giurisdizionale, modificativo del precedente. E' da segnalare che in sede penale in ordine al reato di cui all'art. 570 del c.p., pur non affrontandosi il problema dell'opponibilita' dell'assegnazione al terzo acquirente, si e' comunque registrata l'illiceita' del comportamento di chi, proprietario dell'immobile assegnato, si spoglia del diritto relativo, vanificando in tal modo l'assegnazione disposta in favore dell'altro coniuge (Cass. pen. sez. sesta, 1º ottobre 1986, Giur. it. 1987, II, 193). Appare inoltre estremamente significativo segnalare che le ss.uu. Cass. civ., decidendo in tema di separazione fra coniugi con pronuncia 23 aprile 1982, n. 2494, abbiano identificato la ratio della norma relativa all'art. 155, quarto comma, del c.c. nell'esigenza di garantire la sistemazione abitativa della prole. E che sempre le ss.uu. Cass. civ., decidendo in tema di divorzio il 23 aprile 1987 con sentenza n. 4089 (ancor prima della legge n. 74/1987) abbiano ritenuto che il "giudice del divorzio puo' assegnare la casa familiare, in applicazione della norma contenuta nell'art. 155, quarto comma, del c.c., al coniuge affidatario dei figli minori, ancorche' non titolare di diritto reale o personale di godimento sulla casa stessa". In motivazione viene chiaramente accolto il principio della applicazione della regola suddetta tanto alla separazione quanto al divorzio, posto che il problema relativo alla tutela dei figli ed alla salvaguardia degli interessi dei minori si presenta immutato in entrambi i casi. L'orientamento dele ss.uu. della Corte di cassazione ha poi ricevuto conferma nel dettato legislativo di cui alla legge n. 74/1987, art. 11. Orbene, in presenza di una riconosciuta eadem ratio e finalita' preminente (tutela della prole) e di una identita' di soluzioni a tale scopo rivolte (assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole), appare di tutta evidenza la disparita' di trattamento normativo in danno del coniuge separato rispetto al coniuge divorziato, non essendo consentito al primo ( ex art. 155, quarto comma, del c.c.) di opporre al terzo acquirente della casa coniugale il vincolo di assegnazione che ben puo' invece essere opposto dal secondo, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della vigente legge sul divorzio e del richiamo all'art. 1599 del c.c. in essa contenuto. La diversa, deteriore, condizione del coniuge separato - assegnatario della casa coniugale - nei confronti del terzo acquirente espone l'art. 155, quarto comma, del c.c., a censure di incostituzionalita' non manifestamente infondate. Viene infatti in considerazione la violazione del precetto di cui all'art. 3 della Costituzione sia per la sua portata eguagliatrice (disattesa dalla normativa in esame), sia per la non ragionevolezza (in presenza di identiche situazioni e soluzioni normative) della esclusione del coniuge separato e della prole dalla tutela accordata invece - nei confronti del terzo acquirente della casa coniugale - al coniuge divorziato ed alla sua prole. Viene altresi' in considerazione la violazione del precetto di cui all'art. 2 della Costituzione per la mancata garanzia - nel caso di cui alla normativa di specie - del diritto sociale all'abitazione, collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo tutelati dall'art. 2 della Costituzione (cfr. in termini la recente sentanza n. 404/1988 della Corte costituzionale, di cui piu' oltre). Viene infine in considerazione la violazione del precetto di cui all'art. 30 della Costituzione giacche' la normativa di cui al ricordato art. 155, quarto comma, del c.c., in palese contrasto con la regola costituzionale volta a garantire la tutela della prole, in concreto non attua tale garanzia ed anzi la vanifica, consentendo la privazione in danno dei minori del bene primario dell'abitazione sulla base di mere iniziative insindacabili del coniuge separato non affidatario. La violazione dei precetti costituzionali sopra richiamati si realizza anche sotto diverso profilo. Secondo l'interpretazione che viene data all'art. 11 della legge n. 74/1987, l'opportunita' al terzo acquirente della casa familiare da parte del coniuge assegnatario viene limitata al solo caso in cui questi fruisca di tale casa a titolo di locazione, con esclusione dell'opponibilita' nel caso in cui la stessa sia di proprieta' del coniuge non assegnatario. In tale ultima ipotesi si esclude infatti l'attribuzione al coniuge beneficiario di un diritto di natura reale (cfr. Cass. 16 ottobre 1985, n. 5082, in rep. F. it. 1985, col. 2853, m. 48) e per conseguenza si consente all'altro coniuge non assegnatario la piena potesta' di vendere la casa coniugale, senza che il terzo acquirente possa vedersi opporre la trascrizione dell'assegnazione o altra conoscenza legale della medesima. In tal senso e' appunto orientata l'interpretazione della corte d'appello di Firenze nella sentenza 9 ottobre-4 dicembre 1987 resa nel caso di specie (cfr. copia in atti), posta a base - fra l'altro - della ritenuta irrilevanza nel presente processo dell'eccezione di illegittimita' costituzionale conseguente la disparita' di trattamento fra coniuge separato e coniuge divorziato. A prescindere dalle ricostruzioni giuridiche dell'istituto, oggetto di faticosi e non convincenti sforzi ermeneutici, occorre prendere atto che una interpretazione cosi' restrittiva della portata della norma risulta lesiva delle regole costituzionali gia' enunciate. Non puo' infatti non apparire addirittura paradossale che il coniuge assegnatario della casa coniugale (ed affidatario della prole minorenne) possa vedere impunemente vanificato tale suo diritto in caso di alienazione dell'immobile da parte del coniuge proprietario non assegnatario, mentre al converso possa opporre il vincolo al terzo acquirente nel solo caso in cui fruisca del quartiere a titolo locativo. Ne' a tale macroscopica disparita' di trattamento puo' adeguatamente rimediarsi con l'eventuale ricorso alla procedura di modifica dei provvedimenti relativi alle modalita' di mantenimento (artt. 710 e 711 del c.p.c.), essendo tale procedura di esito aleatorio ed incerto ove il coniuge alienante versi in condizioni economiche non idonee (non di rado preordinate con malizia, come l'esperienza largamente insegna) a compensare il coniuge assegnatario del bene essenziale (casa coniugale) di cui l'ha intenzionalmente privato. Ma v'e' di piu'. Il trattamento assicurato al coniuge separato assegnatario della casa coniugale di proprieta' dell'altro coniuge risulta meno favorevole anche nei confronti di quello garantito dall'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 178, n. 392, laddove, disciplinando la successione nel rapporto locatizio a parte conductoris, dispone: "in caso di separazione gidiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo". Di rilevante interesse la modifica che a tale norma ha estensivamente apportato la recente sentanza n. 404 del 7 aprile 1988 della Corte costituzionale, pronunciata successivamente a quella emessa nel caso di specie dalla corte d'appello di Firenze. Con la menzionata sentenza n. 404/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 392/1978 nella parte in cui non prevede fra i successibili nella titolarita' del contratto locatizio, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio; nonche' nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se fra i due si sia cosi' convenuto; nonche' ancora nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione del conduttore che abbia cessato la convivenza in favore del gia' convivente quando vi sia prole naturale. Estremamente significative appaiono poi le motivazioni addotte sia con riferimento a precedenti pronunzie (sentenza n. 217/1988: "il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo stato democratico voluto dalla Costituzione": capo terzo) sia alla pronuncia de qua ("quando il legislatore, nel contesto della legge n. 392/1978, detta l'art. 6, rubricandolo successione nel contratto, esprime il dovere collettivo di impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione, dovere che connota da un canto la forza costituzionale di Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione: capo terzo). Orbene, in base ai principi costituzionali di cui e' fatta applicazione nella sentenza n. 404/1988 sopra menzionata ed all'equiparazione di trattamento con essa sancita anche in favore di persone non legate da vincoli legali, sembra coerente rivendicare piena equiparazione alla posizione del coniuge assegnatario separato rispetto a quella del coniuge assegnatario divorziato nei confronti del terzo acquirente dell'immobile assegnato. Nonche' non limitare tale tutela al solo caso in cui l'immobile assegnato sia frutto a titolo di locazione, estendendola invece anche all'ipotesi in cui l'immobile sia si proprieta' del coniuge non assegnatario e non affidatario della prole. Sotto altro profilo appare illogico ed incongruo subordinare l'opponibilita' del vincolo di assegnazione della casa coniugale all'espletamento della pubblicita' (trascrizione) richiamata dall'art. 6, sesto comma, della legge sul divorzio e non consentire (almeno per il periodo in cui tale normativa non era stata ancora promulgata) forme equipollenti o addirittura piu' efficaci di pubblicita'-notizia, quale quella realizzata nella specie a mezzo di notifica personale di atto di significazione del vincolo e del correlato documento giudiziario che lo disponeva, effettuata nei confronti dei potenziali acquirenti (attuali esecutanti-opposti) prima della stipula dell'acquisto. Tale omissione appare viziata da illogicita' giacche' menoma la tutela dovuta a quei coniugi (assegnatari della casa familiare) per i quali fosse gia' stata pronunciata sentenza di separazione personale alla data di entrata in vigore della nuova normativa sul divorzio. Quanto alla rilevanza in causa della questione di legittimita' costituzionale sopra enunciata, la valutazione non puo' che essere positiva. Giova ricordare in proposito che la Quaresima sostiene l'opponibilita' agli attuali esecutanti dell'atto di assegnazione della casa coniugale e la illegittimita' dell'esecuzione dai medesimi iniziata e che a tal fine ha ritualmente (come la legge conseguente anche nella presente fase processuale) proposto eccezione di illegittimita' costituzionale dalla cui soluzione dipende l'esito della proposta opposizione. Sussistono poi gravi motivi per confermare la sospensione dell'esecuzione di che trattasi, per tali ravvisandosi la non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale proposte con riferimento alla norma su cui si basa l'esecuzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per eventuale violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in ordine all'art. 155, quarto comma, del codice civile: a) in relazione all'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988; b) in relazione all'art. 6, sesto comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (come novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), per la parte in cui non prevede - per il coniuge separato - la possibilita' di opporre l'assegnazione della casa familiare al terzo acquirente dell'immobile assegnato, il quale ne abbia fatto acquisto diretto dal coniuge non assegnatario e non affidatario della prole; Conferma la sospensione dell'esecuzione promossa da Poli Elio e Temperino Rosa contro Quaresima Maria Italia ed avente ad oggetto la procedura per rilascio del quartiere posto in via Cecioni n. 119, Firenze; Dispone la sospensione del presente giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica integrale della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per tali adempimenti. Firenze, addi' 26 aprile 1989 Il consigliere pretore dirigente: SERGIO 89C0942