N. 382 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 1989

                                 N. 382
     Ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal pretore di Poggibonsi
         nel procedimento penale a carico di Pasquinuzzi Dario
 Edilizia  e urbanistica - Illeciti edilizi - Concessioni in sanatoria
 per le opere accertate conformi agli strumenti urbanistici Estinzione
 del  reato  - Demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione del
 beneficio - Ingiustificata disparita' di  trattamento  di  situazioni
 analoghe.
 (Legge  28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; legge 21 giugno 1985,
 n. 298, art. 8-quater).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 6-9-1989 )
                               IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n.  138/87  pretura di
 Poggibonsi contro Pasquinuzzi Dario, nato a Radicondoli il 26  giugno
 1943, e residente a Colle Val d'Elsa, via A. Diaz n. 127 imputato del
 reato p. e p. dall'art. 20, lett. b),  della  legge  n.  47/1985  per
 avere  realizzato,  senza il preventivo rilascio da parte del sindaco
 del comune di Colle Val d'Elsa della prescritta concessione edilizia,
 una piattaforma in cemento sporgente dal piano terra per cm. 10 sulla
 quale e' stato ancorato un capanno in lamiera ondulata di mt. 2,50  x
 1,80  per  complessivi  mt.  10,350 ed inoltre due tettoie in lamiera
 ondulata sorrette da pali metallici murati a terra  e  collegati  fra
 loro con rete metallica per un volume abusivo complessivo di mt. 1,50
 sorrette da pali in cemento alti ca. mt. 1,80 murati  a  terra  della
 lunghezza  di  mt.  60  ca.  Accertato in Colle Val d'Elsa, localita'
 Strada delle Lellere il 26 gennaio 1987 e realizzato nella  primavera
 1985.
    Rilevato  che con riferimento a tali opere edilizie specificate in
 imputazione, mentre il sindaco di Colle Val d'Elsa ha  rilasciato  in
 data  30  dicembre  1989  autorizzazione in sanatoria relativamente e
 limitatamente alla recinzione con rete metallica ed alle due  tettoie
 in  lamiera ondulata, la stessa autorita' amministrativa ha respinto,
 con comunicazione del 18/25 novembre 1988, la domanda di  concessione
 edilizia in sanatoria avanzata dall'imputato in relazione, alle altre
 opere edilizie - capanno in  lamiera  su  piattaforma  in  cemento  -
 ingiungendogli la demolizione di tali ultime opere e rilevato inoltre
 che  e'   emerso   che   l'imputato   stesso   ha   correttamente   e
 tempestivamente rispettato tale ordine di demolizione.
    Considerato  inoltre, a fronte di una tale situazione di fatto che
 il difensore dell'imputato, all'odierno dibattimento, ha  formalmente
 richiesto   che   il   pretore   sollevi  eccezione  d'illegittimita'
 costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio  1985,  n.
 47,  sotto  l'aspetto  che  tale  disciplina  legislativa,  limitando
 l'effetto estintivo del reato di cui all'art.  20,  lett.  b),  della
 legge  n.  47/1985 alla sola situazione di un formale rilascio di una
 concessione edilizia in sanatoria e non attribuendo  analogo  effetto
 alla  situazione  della  demolizione  di  fatto  delle opere ritenute
 abusive   e   non   sanate   ovvero   non    sanabili,    produrrebbe
 conseguentemente  una  violazione  della  norma costituzionale di cui
 all'art. 3 della Costituzione.
    In  merito  a  tale  eccezione, questo pretore non solo la ritiene
 cosi' come prospettata, non manifestamente  infondata  e  sicuramente
 rilevante  nel presente procedimento (nel quale quella parte di opere
 non sanate amministrativamente e'  stata  demolita  entro  i  termini
 della  relativa  ordinanza  sindacale)  ma  anche tale da meritare di
 essere formalmente sollevata, questa volta d'ufficio, anche sotto  un
 altro profilo.
    Va  innanzitutto  doverosamente osservato che evidentemente, quale
 espressione  delle  piu'  moderne  tendenze  dottrinarie,  lo  stesso
 legislatore,  con  la  normativa  della  legge urbanistica n. 47/1985
 soprarichiamata  ha  attribuito  espresso  rilievo   giuridico   alla
 concessione  c.d.  illecito  penale reale sostanziale ed ha perlomeno
 escluso la punibilita' (per effetto  dell'istituto  dell'"estinzione"
 del  reato)  nell'ipotesi  di  accertata  assenza di antigiuridicita'
 penale  reale  in  un'opera  edilizia  formalmente  realizzata  senza
 concessione   edilizia  nell'ipotesi  che  intervenga  un  tale  atto
 amministrativo a sanatoria, evidentemente in tutte quelle  situazioni
 nelle quali un tale atto amministrativo non si ponga in contrasto con
 le norme degli strumenti urbanistici  vigenti  e  quindi  contro  gli
 interessi pubblici normativamente valutati.
    Nella  realta'  vi  sono pero' situazioni nelle quali un tale atto
 non potra' mai intervenire o perche' l'opera e'  gia'  stata  rimessa
 nel nulla spontaneamente dall'autore del fatto o perche' uno non puo'
 essere rilasciato  per  ragioni  normative  ed  allora  non  si  vede
 perche',  una  volta  che  di  fatto  ed  effettivamente, nei termini
 stabiliti dall'autorita' amministrativa di vigilanza e  di  controllo
 dell'attivita'  edilizia tali opere edilizie sono state demolite e la
 situazione dei luoghi e' divenuta nuovamente  identica  a  quella  di
 prima  della  realizzazione  delle opere stesse, anche in questi casi
 non  debba  essere  esclusa  la  punibilita'  (tecnicamente  con   la
 previsione di una causa di estinzione del reato).
    In  tali ultime situazioni (ed una di esse si ritrova nel presente
 procedimento) e' venuta sicuramente meno qualsiasi forma di  danno  o
 anche  solo  di  pericolo  per  gli  interessi  tutelati  dalle norme
 urbanistiche  ed  edilizie  analogamente  a  cio'  che  si   verifica
 nell'ipotesi di rilascio della concessione edilizia in sanatoria (con
 le giuste e logiche conseguenze di cui all'ultimo comma dell'art.  22
 della legge n. 47/1985).
    Che  il  legislatore  si  sia  reso  conto  di tale ingiustificata
 disparita' di trattamento tra  due  situazioni  identiche  (sotto  il
 profilo  del  venir  meno  della  antigiuridicita' penale o perlomeno
 della   lesione   effettiva   dell'interesse   penalmente   tutelato)
 meritevole  di  un'identica disciplina normativa, e' desumibile dalla
 disciplina dettata dell'art. 8-quater del d.-l. 23  aprile  1985,  n.
 145, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 291.
    Ma anche tale specifica disciplina ultima (ed in tal senso e sotto
 questo profilo questo pretore solleva  d'ufficio  identica  eccezione
 d'illegittimita'  costituzionale)  si  pone in contrasto con la norma
 costituzionale dell'art. 3 della Costituzione che si ritiene  violata
 anche,  concordemente  alle  richieste  difensive,  dalla  disciplina
 restrittiva di cui agli artt. 13 e 22 della  legge  n.  47/1985,  nei
 limiti  e negli aspetti sopraprecisati. Non v'e' alcun motivo logico,
 valido ed apprezzabile per il quale il trattamento  di  favore  della
 non  punibilita'  debba  essere  limitato  a  coloro  i quali abbiano
 demolito l'opera abusiva entro il 22  giugno  1985  senza  che  venga
 esteso   a   coloro  (e  quindi  anche  nella  presente  fattispecie,
 all'imputato  Pasquinuzzi  Dario  i  quali  abbiano  proceduto   alla
 demolizione successivamente a tale data.
    E non v'e' dubbio che anche la stessa scelta del momento temporale
 di validita' ed  efficacia  della  disciplina  penale  di  favore  e'
 contraria  a qualsiasi criterio di ragionevolezza (data di entrata in
 vigore  della  legge  di  conversione  del  decreto-legge)   e   cio'
 evidentemente  a  conferma  dell'irrazionalita'  ed  illogicita' piu'
 generale del  mantenimento  di  una  disparita'  di  trattamento  tra
 situazioni  del  tutto  identiche sotto il profilo dell'assenza o del
 venir meno di danno penale.
    E' quindi rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
 infondato ritenere che quanto previsto dagli  artt.  13  e  22  della
 legge  n. 47/1985 ed 8-quater della legge n. 298/1985 sotto i profili
 sopramenzionati,   si   ponga   in   contrasto   con   il   principio
 costituzionale di uguale disciplina di situazioni uguali e di divieto
 di ingiustificate disparita' di trattamento di cui all'art.  3  della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  13  e  22  della  legge  n.
 47/1985  e  dell'8-quater  della  legge  n.  298/1985 con riferimento
 all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Demanda  alla  cancelleria  anche  per  la notifica della presente
 odinanza al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  la  sua
 comunicazione  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  ed  al
 Presidente della Camera dei deputati.
      Poggibonsi, addi' 22 febbraio 1989
                           Il pretore: SUCHAN

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