N. 402 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1989

                                 N. 402
 Ordinanza  emessa  il  13  aprile  1989  dal tribunale amministrativo
 regionale per l'Abruzzo, sezione staccata  di  Pescara,  sul  ricorso
 proposto da Di Giampietro Elisa contro E.N.P.A.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  - Impiego statale - Indennita' di
 fine servizio - Esclusione dell'indennita' integrativa  speciale  dal
 computo  della  base  contributiva  da  considerarsi  ai  fini  della
 liquidazione  della  buonuscita  -   Ingiustificata   disparita'   di
 trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti
 pubblici - Violazione: a) del principio della pari  dignita'  sociale
 dei  lavoratori;  b)  della  tutela  del  lavoro; c) della parita' di
 retribuzione a parita' di lavoro; d) del  diritto  a  mezzi  adeguati
 alle  esigenze  di  vita in caso di vecchiaia; e) della imparzialita'
 della p.a.; f) della pari valutazione  del  servizio  esclusivo  alla
 p.a.  del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza della Corte
 n. 220/1988 e alle ordinanze nn. 408 e  869/1988,  pronunciate  dalla
 Corte  in  materia,  ma  ritenute  non  ostative  ad un riesame della
 questione.
 (Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b); legge 3
 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3  e  38;
 legge  29  aprile  1976,  n. 177, art. 7, primo comma; legge 20 marzo
 1980, n. 75).
 (Cost., artt. 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98).
(GU n.37 del 13-9-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 574/1986,
 proposto da Di GiampietroElisa,  rappresentata  e  difesa  dal  dott.
 proc.  Ettore  Tentarelli  con procura a margine del ricorso e con lo
 stesso domiciliato in Pescara, corso Vittorio Emanuele n. 310, contro
 l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
 (E.N.P.A.S.) in persona del suo  legale  rappresentante  pro-tempore,
 rappresentato    e    difeso   dall'avvocatura   dello   Stato,   per
 l'annullamento dei provvedimenti di liquidazione della indennita'  di
 buonuscita (atto n. 177419 del 1983 e mandato n. 08871 del 26 ottobre
 1983), per L. 16.722.365  (lordo  L.  20.307.549),  corrisposta  alla
 ricorrente   professoressa   di   ruolo,  cessata  dal  servizio  per
 dimissioni con effetto dal 10 settembre 1983;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'avvocatura dello
 Stato;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del  13  aprile 1989 la
 relazione del magistrato Dino Nazzaro e  uditi,  altresi',  il  dott.
 proc.  Ettore  Tentarelli  per  la  ricorrente  e  l'avv. dello Stato
 Fabrizio Foglietti per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 400/1989).
 89C0958