N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 agosto 1989

                                 N. 66
           Ricorso depositato in cancelleria l'11 agosto 1989
              (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Programmazione economica - Nuova disciplina dell'I.R.P.E.T. (Istituto
 regionale programmazione economica della Toscana) - Attribuzione  del
 compenso per il direttore scientifico e aggiornamento dell'indennita'
 di carica per  i  componenti  di  organi  dell'istituto  stesso,  con
 semplici  atti amministrativi - Asserita violazione: a) del principio
 della riapprovazione della legge  regionale  rinviata  a  maggioranza
 assoluta,  per  essere  stata  la  legge  in  questione riapprovata a
 maggioranza semplice e, solo dopo il rifiuto del Governo di prenderla
 in   considerazione,  riapprovata  a  maggioranza  assoluta;  b)  del
 principio della riserva di legge per l'istituzione di nuovi oneri; c)
 dei   principi   della  determinazione  con  legge  di  compensi  dei
 dipendenti e dei  componenti  gli  organi  degli  enti  pubblici  non
 economici.
 (Legge regione Toscana 18 luglio 1989, n. 10, nel suo complesso e, in
 particolare, con riferimento agli artt. 6 e 21).
 (Cost., artt. 81, 117 e 127).
(GU n.39 del 27-9-1989 )
   Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria  in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12 contro la regione Toscana in persona del
 presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di
 illegittimita'  costituzionale della legge regionale Toscana recante:
 "nuova disciplina dell'I.R.P.E.T. (Istituto regionale  programmazione
 economica  della  Toscana)  n.  10/1989,  nel  suo  complesso  e  con
 riferimento agli artt. 6 e 21, approvata dal  consiglio  regionale  a
 maggioranza  assoluta a seguito del rinvio disposto con nota 8 aprile
 1989 nonche' della nota 22 giugno 1989 in relazione alla approvazione
 a   maggioranza  semplice  della  medesima  legge;  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale da pronunciarsi ai  sensi  degli  artt.
 81, 117 et 127 della Costituzione.
    Con  la  legge  in  esame, la regione Toscana ha inteso operare la
 revisione   della   legge    regionale    n.    48/1974    istitutiva
 dell'I.R.P.E.T.,    al    fine   di   migliorare   la   funzionalita'
 dell'Istituto.
    La  legge  in  particolare  prevede  una  programmazione triennale
 dell'attivita' al fine di agevolare un piu' organico  sviluppo  delle
 iniziative   dello  sviluppo,  minimizzare  la  frammentazione  della
 ricerca e agevolarne l'intersettorialita'. Il  provvedimento  prevede
 inoltre  meccanismi  di  collegamento  tra  l'istituto  e  gli organi
 regionali in fase di definizione dei programmi triennali  ed  annuali
 di  attivita', in modo da garantire la funzionalita' dei rapporti tra
 l'I.R.P.E.T.  e  la  giunta  ed   il   consiglio   regionale   e   il
 soddisfacimento  delle  esigenze  di analisi e di ricerca espresse da
 tali organi.
    Pur tuttavia la legge nel suo complesso e in particolare gli artt.
 6 e 21 sembrano incorrere nella violazione degli artt. 81, 117 e  127
 della Costituzione per i seguenti
                              M O T I V I
    1)  La  legge  regionale fu rinviata dal Governo con nota 8 aprile
 1989.
    Il consiglio regionale nella seduta del 23 maggio 1989, riapprovo'
 senza modifiche la legge, peraltro a sola maggioranza semplice.
   Cio',  secondo  l'insegnamento di codesta Corte costituzionale (nn.
 158/1988 e  79/1989)  non  configurava  riapprovazione  ed  esaurisce
 l'iter  procedimentale  previsto  dall'art.  127,  ultimo comma della
 Costituzione, con la conseguenza che la Regione non puo' piu',  senza
 iniziare   un   nuovo   procedimento  di  formazione  della  volonta'
 legislativa, riapprovare la medesima legge a maggioranza assoluta.
    Poiche' nella fattispecie, invece la regione, di fronte al rifiuto
 del Governo di prendere in considerazione, legge regionale  votata  a
 maggioranza  semplice e quindi non "riapprovata", ha riportato ancora
 in votazione la medesima legge, votandola a maggioranza assoluta,  ne
 deriva  il  travisamento  e  la  violazione del citato art. 127 della
 Costituzione.
    2)  L'art.  6,  lett.  i) e l'art. 21, ultimo comma, nel prevedere
 rispettivamente che  il  compenso  per  il  direttore  scientifico  e
 l'aggiornamento  della  indennita'  di  carica  per  i componenti gli
 organi dell'istituto, siano fissati in  via  amministrativa  appaiono
 violativi anch'essi di precetti costituzionali. Infatti:
       a)  viene  ad  essere  vulnerato  il principio della riserva di
 legge ex art. 81 della  Costituzione  in  funzione  dei  nuovi  oneri
 previsti;
       b)  le  norme  richiamate  vanno in contrasto con i principi in
 materia di compensi e indennita' di  carica  per  i  dipendenti  e  i
 componenti gli organi di enti pubblici non economici.
    Tali  principi  (ex  legge  n. 70/1975 e successive integrazioni e
 modificazioni)  sia  prevedono  lo  strumento  della  legge  o  della
 legislazione  di  recezione della contrattazione collettiva per tutto
 quanto  attiene  ai  suddetti  profili   economici,   sia   escludono
 automatismi in aumento.
    La  normativa in esame va altresi' contro i principi di divieto di
 automatismi retributivi e di contenimento della  spesa  pubblica  che
 sono  stati  posti  a  base  della  manovra economica e sociale degli
 organi costituzionali.
   Per  quanto  suesposto,  si  propone  impugnativa  avverso la legge
 regionale in esame e per l'effetto si chiede  volersi  dichiarare  la
 illegittimita'  costituzionale della legge regionale in epigrafe, nel
 suo insieme e con specifico riferimento agli artt. 6, lett. i) e  21,
 in relazione agli artt. 81, 117 e 127 della Costituzione.
      Roma, addi' 1ยบ agosto 1989
                  Claudio LINDA, avvocato dello Stato

 89C0963