N. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 agosto 1989
N. 68 Ricorso depositato in cancelleria il 17 agosto 1989 (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia) Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Finanziamento della spesa sanitaria - Attribuzione alle regioni della responsabilita' di tale spesa - Mancata assegnazione dei mezzi finanziari nonche' degli strumenti di governo e di previsione di tale settore - Violazione della sfera di autonomia finanziaria della regione (nella specie: Friuli-Venezia Giulia) - Conseguente difficolta' al corretto svolgimento dell'attivita' regionale in materia di bilanci - Reiterazione di d.-l. riproducente il d.-l. 29 maggio 1989, n. 199, divenuto privo di efficacia per mancata conversione. (D.-L. 28 luglio 1989, n. 625). (Cost., art. 81, quarto comma; stat. reg. Friuli-Venezia Giulia, artt. 7, n. 1, 48, 49 e 50; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).(GU n.39 del 27-9-1989 )
Ricorso del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, con domicilio eletto presso l'ufficio della regione Friuli-Venezia Giulia, in Roma, piazza Colonna n. 355, come da procura a margine, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il d.-l. 28 luglio 1989, n. 265 ("Misure urgenti per la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1989. I. - Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1989, e' stato pubblicato il d.-l. 28 luglio 1989, n. 265 ("Misure urgenti per la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale"), con il quale, fra l'altro, si dispone: all'art. 1, primo comma, che il fondo sanitario nazionale "e' trasformato in fondo sanitario interregionale" e che esso e' ripartito fra le regioni e province autonome da una apposita commissione, formata da sette rappresentanti delle regioni e province autonome "a rotazione", e da cinque rappresentanti dei Ministeri interessati; all'art. 1, terzo comma, che la ripartizione e' effettuata "sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, predeterminati dalla stessa commissione, su proposta del Ministro della sanita', e preordinati al progressivo conseguimento di livelli uniformi di prestazioni sanitarie, in tutto il territorio nazionale"; all'art. 1, settimo comma, che le deliberazioni della commissione "sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanita'"; all'art. 1, nono comma, che "le maggiori spese di gestione, derivanti da prestazioni e servizi eccedenti quelli uniformemente garantiti sul territorio nazionale a norma degli artt. 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono finanziate dalle regioni e dalle province autonome con utilizzo di proprie risorse"; all'art. 1, decimo comma, che le regioni e le province autonome, che conseguono eventuali disavanzi nella gestione dei servizi previsti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono alla relativa copertura con proprie risorse". II. - Nono e decimo comma, appena riportati, riproducono i commi, nono e decimo, dell'art. 1 del d.-l. 29 maggio 1989, n. 199 (decreto-legge divenuto privo di efficacia per mancata conversione), contro i quali la regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso del 26 giugno 1989 (iscritto al n. 57/1989 del registro ricorsi), sollevo' la questione di legittimita' costituzionale, per lesione della sua sfera di autonomia finanziaria (come delineata negli artt. 48, 49 e 50 dello statuto speciale, approvato con l.c. 31 gennaio 1963, n. 1), oltre che per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, come gia' riconosciuto da codesta ecc.ma Corte, in situazioni analoghe, con le sentenze n. 307/1983 e n. 245/1984. I vizi di incostituzionalita', denunziati con il predetto ricorso n. 57/1989, non sono stati eliminati in sede di reiterazione del decreto-legge decaduto e la regione si trova, ora, costretta ad impugnare anche il nuovo decreto-legge nella parte (nono e decimo comma dell'art. 1) in cui riproduce le disposizioni censurate. La spesa sanitaria si forma indipendentemente dalle scelte regionali; e non si puo' far gravare sulle regioni l'onere relativo, senza la contestuale previsione di un'adeguata speciale copertura finanziaria, che si aggiunga alle entrate ordinarie, preordinate allo svolgimento delle funzioni normali. Tale copertura speciale non puo' essere apprestata se non dallo Stato, tsanto piu' che rimane riservato allo Stato - in particolare, al Ministero della sanita' - il potere di proporre i coefficienti parametrici per la ripartizione del fondo fra le regioni e le province autonome, al dichiarato fine di realizzare il "progressivo conseguimento di livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale" (art. 1, terzo comma); e rimane pur sempre riservato allo Stato il potere di rendere esecutive (art. 1, settimo comma) le deliberazioni della commissione (adottate - ripetesi - su proposta dello Stato medesimo). Va, pure, rilevato che le disposizioni anzidette (nono e decimo comma dell'art. 1) rendono estremamente incerte e precarie le previsioni dei bilanci regionali, sia perche' non si sa come e quando possano essere accertate "le maggiori spese di gestione derivanti da prestazioni e servizi eccedenti quelli uniformemente garantiti sul territorio nazionale", sia perche' non e' dato di prevedere in quale misura potranno determinarsi i disavanzi di gestione. E ne discende, cosi', un serio ostacolo al corretto svolgimento, per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia, della competenza assegnatale dall'art. 7, n. 1, dello statuto.
Per le considerazioni suesposte, che si fa riserva di illustrare, di precisare e di integrare nel corso del giudizio, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 265, nelle parti sopraindicate. Trieste-Roma, addi' 10 agosto 1989 Avv. Gaspare PACIA 89C0965