N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 1989
N. 70 Ricorso depositato in cancelleria il 18 agosto 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Trasporti pubblici - Determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto di pubblico interesse regionale - Modalita' di calcolo - Riapprovazione da parte del consiglio regionale di una disposizione normativa nella stessa formulazione gia' fatta oggetto di rinvio - Consentita erogazione (anche se in via transitoria) di risorse finanziarie pubbliche secondo criteri non consoni alle nuove finalita', fissate con il d.-l. 4 marzo 1989, n. 77, tendenti al risanamento delle gestioni e non solo al conseguimento del mero equilibrio dei bilanci. (Legge regione Umbria riapprovata il 24 luglio 1989, art. 2). (Cost., art. 117; legge 10 aprile 1981, n. 151).(GU n.39 del 27-9-1989 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato contro il presidente della giunta della regione Umbria, domiciliato per ragioni dell'ufficio presso la sede della regione, in Perugia, per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale, riapprovata il 24 luglio 1989, recante "Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, riguardante determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale", in relazione all'art. 117 della Costituzione ed alla legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro per i trasporti pubblici locali). 1. - In considerazione della riduzione dell'ammontare del fondo nazionale trasporti (gia' prevista con d.-l. 30 dicembre 1988, n. 547, non convertito, e poi dal d.-l. 4 marzo 1989, n. 77) ed allo scopo di contenere gli oneri finanziari derivanti alle aziende di pubblico trasporto dal ricorso all'indebitamento verso istituti bancari, il consiglio regionale dell'Umbria, nella seduta del 22 maggio 1989, approvava un disegno di legge preordinato, attraverso talune modifiche della l.r. 23 gennaio 1984, n. 4, a consentire entro i primi mesi dell'anno l'erogazione anticipata del 90% dei contributi pubblici all'esercizio delle imprese del settore. Per quanto rileva in questa sede, il cosi' novellato art. 4 della legge regionale n. 4/1984 stabiliva, tra l'altro, che entro il 10 gennaio di ogni anno le imprese e gli enti esercenti servizi di linea presentassero, alle province ed alla giunta regionale, i risultati finanziari derivanti dall'applicazione "delle modalita' di calcolo secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 della stessa legge n. 4/1984" (per questa parte, non modificata). La legge approvata veniva rinviata, con provvedimento governativo del 23 giugno 1989, a nuovo esame del consiglio regionale essendosi considerato che la prevista applicazione delle modalita' di calcolo in vigore (per effetto della ripetuta l.r. n. 4/1984) fosse in contrasto con quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1 del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, secondo cui le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati a carico del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale (art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151) "sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale". Nella seduta del 24 Luglio 1989 (giusta comunicazione pervenutane al commissario del Governo il successivo giorno 28), il Consiglio ragionale ha riapprovato la disposizione normativa nella stessa formulazione fatta oggetto di rinvio, aggiungendo peraltro all'art. 7- bis (da introdurre nella legge reg. n. 4/1984) un secondo comma - non presente nel testo di legge rinviato - col quale viene transitoriamente stabilito che le disposizioni relative alle modalita' di calcolo, di cui all'art. 4, trovino applicazione fino all'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti, alla cui metodologia ed ai cui criteri sara' adeguata la normativa regionale. 2. - Per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale (in relazione all'art. 117 della Costituzione ed alla legge 10 aprile 1981, n. 151) dell'art. 2 della legge regionale impugnata ricorre col presente atto, giusta deliberazione 4 agosto 1989, il Presidente del Consiglio dei Ministri. E' opinione, invero, del ricorrente che la legge in esame non possa ritenersi "nuova", alla stregua delle considerazioni in proposito svolte nella sentenza 11 febbraio 1988, n. 158, della Corte secondo cui e' suscettibile di formare oggetto di questione di costituzionalita', da parte del Governo, la legge regionale riapprovata con modificazioni tali da non comportare un mutamento del significato e del contenuto normativo delle disposizioni oggetto di rinvio. Orbene, la valenza transitoria conferita con il secondo comma dell'art. 7- bis (aggiunto in sede di riapprovazione della legge regionale de qua) alla denunciata disposizione del precedente art. 2, non ha innovato il contenuto normativo di quest'ultimo confermandone - anzi - l'immediata operativita', come del resto e' reso evidente dalla fatta salvezza di successivi adeguamenti della disciplina regionale (all'esito del decreto ministeriale, cui il d.-l. 4 marzo 1989, n. 77, ha rimesso l'analitica fissazione dei criteri generali per il calclolo e la rappresentazione - secondo regole uniformi della situazione finanziaria delle imprese di pubblico trasporto). E' rimasto in definitiva confermato, dopo il riesame del provvedimento di legge, che alla anticipata erogazione dei contributi pubblici alle aziende di trasporto debba procedersi, nel territorio umbro, sulla scorta di rappresentazioni dell'andamento finanziario dell'esercizio conformate alle modalita' di calcolo (immutate) indicate nell'allegato 1 alla legge reg. n. 4/1984 e, quindi, a criteri la cui revisione gia' era stata valutata necessaria dalla norma statale al fine di indirizzare l'erogazione dei contributi d'esercizio, a carico del fondo nazionale, allo scopo di risanamento delle gestioni aziendali. 3. - Quanto al merito delle censure d'illegittimita' qui fatte valere - e della cui fondatezza lo stesso legislatore regionale mostra d'essersi reso consapevole, con l'attribuzione alla norma denunciata della gia' commentata portata transitoria - sembra sufficiente considerare che, tra i principi' fondamentali vincolanti ( ex art. 117 della Costituzione) per l'esercizio delle potesta' legislative regionali in materia, la legge quadro 10 aprile 1951, n. 151, sui trasporti piubblici locali ha stabilito, all'art. 6 e per gli effetti dell'erogazione dei contributi d'esercizio alimentati dalla ripartizione del fondo nazionale (artt. 5 e 9 della legge citata), la predeterminazione di criteri per il calcolo della differenza - tra il costo economico standardizzato del servizio ed i ricavi presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime - da finanziare con l'intervento pubblico finalizzato a conseguire l'equilibrio economico dei bilanci. Ma giacche' e' mutata, per effetto dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, la finalita' dell'erogazione dei contributi d'esercizio, che devono tendere al risanamento delle gestioni e vanno quindi ripartiti, dalle regioni, alla stregua di nuovi criteri generali da stabilirsi - in dettaglio - con decreto del Ministro dei trasporti in conformita' dei principi' direttivi indicati nella stessa norma, deve necessariamente convenirsi che si pone in contrasto con l'art. 117 della Costituzione (in riferimento a principio fondamentale stabilito con legge dello Stato) la norma regionale la quale si propone di consentire - anche soltanto in via transitoria - l'erogazione di risorse finanziarie pubbliche secondo criteri non consoni allo scopo come sopra fissato (perche' concepiti ed articolati al diverso fine del conseguimento del mero equilibrio dei bilanci).
Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale impugnata. Roma, addi' 7 agosto 1989 Sergio LA PORTA, avvocato dello Stato 89C0967