N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 1989

                                 N. 70
          Ricorso depositato in cancelleria il 18 agosto 1989
              (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Trasporti  pubblici  -  Determinazione  dei  costi  e  dei ricavi dei
 servizi di trasporto di pubblico interesse regionale -  Modalita'  di
 calcolo  -  Riapprovazione  da  parte  del consiglio regionale di una
 disposizione normativa nella stessa formulazione gia'  fatta  oggetto
 di  rinvio  -  Consentita erogazione (anche se in via transitoria) di
 risorse finanziarie pubbliche secondo criteri non consoni alle  nuove
 finalita',  fissate  con  il  d.-l.  4 marzo 1989, n. 77, tendenti al
 risanamento delle gestioni e  non  solo  al  conseguimento  del  mero
 equilibrio dei bilanci.
 (Legge regione Umbria riapprovata il 24 luglio 1989, art. 2).
 (Cost., art. 117; legge 10 aprile 1981, n. 151).
(GU n.39 del 27-9-1989 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, rapp.to e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui  uffici  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi,  12, e' domiciliato contro il presidente
 della  giunta  della  regione   Umbria,   domiciliato   per   ragioni
 dell'ufficio  presso  la  sede  della  regione,  in  Perugia,  per la
 dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 regionale,   riapprovata   il  24  luglio  1989,  recante  "Ulteriori
 modificazioni  della  legge  regionale  23  gennaio   1984,   n.   4,
 riguardante  determinazione  dei  costi  e  dei ricavi dei servizi di
 trasporto pubblico di interesse regionale", in relazione all'art. 117
 della Costituzione ed alla legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro
 per i trasporti pubblici locali).
    1.  -  In  considerazione della riduzione dell'ammontare del fondo
 nazionale trasporti (gia' prevista con d.-l.  30  dicembre  1988,  n.
 547,  non  convertito,  e  poi dal d.-l. 4 marzo 1989, n. 77) ed allo
 scopo di contenere gli oneri finanziari  derivanti  alle  aziende  di
 pubblico  trasporto  dal  ricorso  all'indebitamento  verso  istituti
 bancari, il consiglio regionale  dell'Umbria,  nella  seduta  del  22
 maggio  1989,  approvava  un disegno di legge preordinato, attraverso
 talune modifiche della l.r. 23 gennaio 1984, n. 4, a consentire entro
 i primi mesi dell'anno l'erogazione anticipata del 90% dei contributi
 pubblici all'esercizio delle imprese del settore.
    Per  quanto rileva in questa sede, il cosi' novellato art. 4 della
 legge regionale n. 4/1984 stabiliva, tra l'altro,  che  entro  il  10
 gennaio di ogni anno le imprese e gli enti esercenti servizi di linea
 presentassero, alle province ed alla giunta  regionale,  i  risultati
 finanziari  derivanti  dall'applicazione  "delle modalita' di calcolo
 secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 della  stessa  legge
 n. 4/1984" (per questa parte, non modificata).
    La  legge approvata veniva rinviata, con provvedimento governativo
 del 23 giugno 1989, a nuovo esame del consiglio  regionale  essendosi
 considerato  che  la prevista applicazione delle modalita' di calcolo
 in vigore (per effetto  della  ripetuta  l.r.  n.  4/1984)  fosse  in
 contrasto con quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1 del d.-l.
 4 marzo 1989, n. 77, convertito in  legge  5  maggio  1989,  n.  160,
 secondo  cui  le  regioni  determinano la ripartizione dei contributi
 statali loro assegnati a carico del fondo nazionale  per  il  ripiano
 dei  disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale
 (art. 9 della legge 10 aprile  1981,  n.  151)  "sulla  base  di  una
 metodologia  e  di  criteri  generali  stabiliti  analiticamente  con
 decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il  Ministro  del
 tesoro,  sentite  la  commissione  consultiva  interregionale  di cui
 all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e  le  organizzazioni
 rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale".
   Nella  seduta  del 24 Luglio 1989 (giusta comunicazione pervenutane
 al commissario del Governo il successivo  giorno  28),  il  Consiglio
 ragionale  ha  riapprovato  la  disposizione  normativa  nella stessa
 formulazione fatta oggetto di rinvio, aggiungendo  peraltro  all'art.
 7-  bis (da introdurre nella legge reg. n. 4/1984) un secondo comma -
 non  presente  nel  testo  di  legge  rinviato  -  col  quale   viene
 transitoriamente   stabilito   che   le  disposizioni  relative  alle
 modalita' di calcolo, di cui all'art. 4,  trovino  applicazione  fino
 all'emanazione  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, alla cui
 metodologia ed ai cui criteri sara' adeguata la normativa  regionale.
    2.  -  Per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale (in
 relazione all'art. 117 della Costituzione ed  alla  legge  10  aprile
 1981, n. 151) dell'art. 2 della legge regionale impugnata ricorre col
 presente atto, giusta deliberazione 4 agosto 1989, il Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
    E'  opinione,  invero,  del  ricorrente  che la legge in esame non
 possa  ritenersi  "nuova",  alla  stregua  delle  considerazioni   in
 proposito svolte nella sentenza 11 febbraio 1988, n. 158, della Corte
 secondo cui e'  suscettibile  di  formare  oggetto  di  questione  di
 costituzionalita',   da   parte   del  Governo,  la  legge  regionale
 riapprovata con modificazioni tali da non comportare un mutamento del
 significato  e  del contenuto normativo delle disposizioni oggetto di
 rinvio.
    Orbene,  la  valenza  transitoria  conferita  con il secondo comma
 dell'art. 7- bis (aggiunto in  sede  di  riapprovazione  della  legge
 regionale de qua) alla denunciata disposizione del precedente art. 2,
 non ha innovato il contenuto normativo di quest'ultimo  confermandone
 -  anzi  -  l'immediata operativita', come del resto e' reso evidente
 dalla fatta  salvezza  di  successivi  adeguamenti  della  disciplina
 regionale  (all'esito  del decreto ministeriale, cui il d.-l. 4 marzo
 1989, n. 77, ha rimesso l'analitica fissazione dei  criteri  generali
 per il calclolo e la rappresentazione - secondo regole uniformi della
 situazione finanziaria  delle  imprese  di  pubblico  trasporto).  E'
 rimasto  in  definitiva confermato, dopo il riesame del provvedimento
 di legge, che alla anticipata erogazione dei contributi pubblici alle
 aziende  di  trasporto  debba procedersi, nel territorio umbro, sulla
 scorta di rappresentazioni dell'andamento finanziario  dell'esercizio
 conformate    alle   modalita'   di   calcolo   (immutate)   indicate
 nell'allegato 1 alla legge reg. n. 4/1984 e, quindi, a criteri la cui
 revisione  gia'  era stata valutata necessaria dalla norma statale al
 fine di indirizzare l'erogazione dei contributi d'esercizio, a carico
 del  fondo  nazionale,  allo  scopo  di  risanamento  delle  gestioni
 aziendali.
    3.  -  Quanto  al  merito delle censure d'illegittimita' qui fatte
 valere - e della  cui  fondatezza  lo  stesso  legislatore  regionale
 mostra  d'essersi  reso  consapevole,  con  l'attribuzione alla norma
 denunciata  della  gia'  commentata  portata  transitoria  -   sembra
 sufficiente  considerare che, tra i principi' fondamentali vincolanti
 ( ex art. 117 della  Costituzione)  per  l'esercizio  delle  potesta'
 legislative  regionali in materia, la legge quadro 10 aprile 1951, n.
 151, sui trasporti piubblici locali ha stabilito, all'art.  6  e  per
 gli  effetti  dell'erogazione  dei  contributi d'esercizio alimentati
 dalla ripartizione del fondo nazionale  (artt.  5  e  9  della  legge
 citata),  la  predeterminazione  di  criteri  per  il  calcolo  della
 differenza - tra il costo economico standardizzato del servizio ed  i
 ricavi  presunti  derivanti  dall'applicazione di tariffe minime - da
 finanziare  con  l'intervento  pubblico  finalizzato   a   conseguire
 l'equilibrio economico dei bilanci.
    Ma  giacche'  e'  mutata, per effetto dell'art. 1 del d.l. 4 marzo
 1989, n. 77, la finalita' dell'erogazione dei contributi d'esercizio,
 che  devono  tendere  al  risanamento  delle  gestioni e vanno quindi
 ripartiti, dalle regioni, alla stregua di nuovi criteri  generali  da
 stabilirsi - in dettaglio - con decreto del Ministro dei trasporti in
 conformita' dei principi' direttivi indicati nella stessa norma, deve
 necessariamente  convenirsi  che  si pone in contrasto con l'art. 117
 della Costituzione (in riferimento a principio fondamentale stabilito
 con  legge  dello  Stato)  la  norma regionale la quale si propone di
 consentire - anche soltanto in  via  transitoria  -  l'erogazione  di
 risorse  finanziarie pubbliche secondo criteri non consoni allo scopo
 come sopra fissato (perche' concepiti ed articolati al  diverso  fine
 del conseguimento del mero equilibrio dei bilanci).
   Per  i  motivi  esposti,  il  ricorrente  chiede che sia dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2  della  legge  regionale
 impugnata.
      Roma, addi' 7 agosto 1989
                 Sergio LA PORTA, avvocato dello Stato

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