N. 411 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 1989
N. 411 Ordinanza emessa il l'8 giugno 1989 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lucchini Franco Reati militari - Furto aggravato militare - Pena principale nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligatoria applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Conseguente impossibilita' di graduare la sanzione alla concreta gravita' dell'illecito - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 971/1988 dichiarativa della illegittimita' costituzionale delle norme prevedenti la destituzione di diritto dall'impiego a seguito di condanna penale. (Cod. pen. mil., artt. 29 e 230, terzo comma; cod. pen, art. 166). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.37 del 13-9-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Lucchini Franco, nato l'11 luglio 1942 a Savigno (Bologna), atto di nascita n. 55, residente a San Giorgio di Nogaro (Udine) in via Cadore n. 8, coniugato, licenza elementare, possidente, incensurato, appuntato scelto nella quinta legione guardia di finanza comando brigata volante di Porto Nogaro (Udine), libero, imputato di: a) furto militare pluriaggravato (artt. 47, n. 2, 230, primo e secondo comma, 231, n. 1, del c.p.m.p.) perche', appuntato scelto nella quinta legione guardia di finanza comando brigata volante di Porto Nogaro (Udine), il 18 dicembre 1988, nella caserma della brigata volante guardia di finanza di Porto Nogaro (Udine), si impossessava, al fine di trarne profitto, di numero quattro taniche da litri venti pieni di gasolio da riscaldamento, sottraendo quest'ultimo all'amministrazione militare che lo deteneva nella sala termica della citata caserma; con le aggravanti di essere un militare rivestito di un grado e di aver commesso il fatto mediante l'uso di chiave falsa; b) disobbedienza continuata aggravata (artt. 81 del c.p., 47, n. 2, 173, del c.p.m.p.) perche', appuntato scelto come sopra, il 18 dicembre 1988, nei pressi della caserma del reparto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con piu' omissioni, rifiutava di obbedire all'ordine attinente al servizio e alla disciplina, intimatogli ripetutamente dal superiore brigadiere Ledda Marco, di seguirlo in caserma; con l'aggravante del grado rivestito. FATTO E DIRITTO A conclusione del dibattimento, celebratosi con la partecipazione dell'imputato, risulta provato l'elemento materiale ed il corrispondente elemento soggettivo del reato di furto militare descritto in rubrica. Dalla condanna, che dovrebbe essrere pronunciata nei confronti dell'appuntato di guardia di finanza Lucchini, deriverebbe, per il combinato disposto degli artt. 29 ("salvo che la legge disponga altrimenti") e 230 terzo comma, del c.p.m.p., e del tutto prescindendo dalla quantita' della reclusione militare inflitta, la pena accessoria della rimozione dal grado. Tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del c.p. e delle circostanze attenuanti sussistenti a favore del condannabile, dovrebbe essere irrogata la reclusione militare per un tempo non superiore a due anni. Verrebbe pertanto concesso, potendosi presumere che il Lucchini si astrerra' dal commettere ulteriori reati, il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma quest'ultima statuizione non avrebbe alcun rilievo sulla pena accessoria, ostandovi la disposizione dell'art. 166 del c.p., secondo cui la sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna. Questo tribunale, tuttavia, dubita della legittimita' costituzionale dei citati artt. 29 e 230 terzo comma, del c.p.m.p., dal momento che, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 971/1988) pronunciandosi sull'art. 85 A) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'automatismo delle sanzioni, nella materia penale come in quella amministrativa e disciplinare, appare in contraddizione con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che comporta la possibilita' di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concreta gravita' dell'illecito. Del resto, alla medesima esigenza conducono gli specifici principi costituzionali in tema di responsabilita' penale (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione). Questo tribunale dubita, inoltre, della legittimita' costituzionale dell'art. 166 del c.p., il quale, mentre recenti riforme legislative ed interventi della Corte costituzionale hanno determinato il venir meno di presunzioni assolute di capacita' a delinquere e di pericolosita' sociale in tema di pene detentive e di misure di sicurezza, per quanto riguarda le pene accessorie ancora dispone, in violazione dei citati artt. 3 e 27 della Costituzione, un uguale trattamento sanzionatorio sia per il condannato che, secondo la valutazione del giudice, presumibilmente commettera' ulteriori reati, sia per quello che presumibilmente se ne asterra'. Con l'auspicata caducazione dell'art. 230, terzo comma, verrebbe meno la regola dell'automatica applicazione della pena accessoria per il sol fatto della condanna per il reato di peculato militare, ma non sarebbe affatto esclusa l'applicazione della pena accessoria medesima, in ragione della quantita' della reclusione militare inflitta, superiore a tre anni se il condannato e' un ufficiale o un sottufficiale, superiore ad un anno se si tratta di un graduato di truppa, secondo la previsione dell'art. 29, secondo comma. Questa diversita' nel trattamento sanzionatorio, nella specie rilevante a danno dell'appuntato Lucchini, appare priva di valide giustificazioni, e pertanto in contraddizione con il principio dell'art. 3 della Costituzione. Se mai, sotto questo specifico profilo, la posizione dell'ufficiale e del sottufficiale meritasse di essere tenuta distinta rispetto a quella del graduato di truppa, un maggior rigore si imporrebbe, piuttosto, per i primi, in considerazione della presumibile maggiore capacita' a delinquere derivante dal grado piu' elevato, e quindi dalla posizione di maggiore responsabilita' nell'ambito delle Forze armate. Se poi, nel disciplinare la sanzione della perdita del grado, si e' voluto tener conto della maggior afflittivita' della detta pena quando riguardi militari al cui grado sia collegato il permanere del rapporto di pubblico impiego e quindi del posto di lavoro, allora non vi e' dubbio che la situazione dell'appuntato di guardia di finanza (o di altro corpo militare) avrebbe dovuto aver disciplina identica a quella dell'ufficiale e del sottufficiale. In definitiva, deve essere sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 230, terzo comma, del c.p.m.p., e 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 230, terzo comma, del c.p.m.p. e 166 del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione; Ordina la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 8 giugno 1989 (Seguono le firme) 89C0973