N. 411 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 1989

                                 N. 411
  Ordinanza emessa il l'8 giugno 1989 dal tribunale militare di Padova
          nel procedimento penale a carico di Lucchini Franco
 Reati  militari  -  Furto  aggravato  militare  - Pena principale nei
 limiti  per  la   concessione   del   beneficio   della   sospensione
 condizionale  della  pena  -  Obbligatoria  applicazione  della  pena
 accessoria della rimozione dal grado - Conseguente impossibilita'  di
 graduare   la   sanzione   alla  concreta  gravita'  dell'illecito  -
 Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza  n.  971/1988  dichiarativa
 della   illegittimita'   costituzionale  delle  norme  prevedenti  la
 destituzione di diritto dall'impiego a seguito di condanna penale.
 (Cod. pen. mil., artt. 29 e 230, terzo comma; cod. pen, art. 166).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.37 del 13-9-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa contro Lucchini
 Franco, nato l'11 luglio 1942 a Savigno (Bologna), atto di nascita n.
 55,  residente  a  San  Giorgio di Nogaro (Udine) in via Cadore n. 8,
 coniugato, licenza  elementare,  possidente,  incensurato,  appuntato
 scelto  nella  quinta  legione  guardia  di  finanza  comando brigata
 volante di Porto Nogaro (Udine), libero, imputato di:
       a)  furto militare pluriaggravato (artt. 47, n. 2, 230, primo e
 secondo comma, 231, n. 1, del  c.p.m.p.)  perche',  appuntato  scelto
 nella  quinta  legione  guardia di finanza comando brigata volante di
 Porto Nogaro (Udine),  il  18  dicembre  1988,  nella  caserma  della
 brigata  volante  guardia  di  finanza  di  Porto  Nogaro (Udine), si
 impossessava, al fine di trarne profitto, di numero  quattro  taniche
 da   litri  venti  pieni  di  gasolio  da  riscaldamento,  sottraendo
 quest'ultimo all'amministrazione militare che lo deteneva nella  sala
 termica della citata caserma; con le aggravanti di essere un militare
 rivestito di un grado e di aver commesso il fatto mediante  l'uso  di
 chiave falsa;
       b)  disobbedienza  continuata aggravata (artt. 81 del c.p., 47,
 n. 2, 173, del c.p.m.p.) perche', appuntato scelto come sopra, il  18
 dicembre 1988, nei pressi della caserma del reparto, in esecuzione di
 un medesimo disegno  criminoso,  con  piu'  omissioni,  rifiutava  di
 obbedire   all'ordine   attinente  al  servizio  e  alla  disciplina,
 intimatogli ripetutamente dal superiore brigadiere  Ledda  Marco,  di
 seguirlo in caserma; con l'aggravante del grado rivestito.
                            FATTO E DIRITTO
    A  conclusione del dibattimento, celebratosi con la partecipazione
 dell'imputato,   risulta   provato   l'elemento   materiale   ed   il
 corrispondente  elemento  soggettivo  del  reato  di  furto  militare
 descritto in rubrica.
    Dalla  condanna,  che  dovrebbe  essrere pronunciata nei confronti
 dell'appuntato di guardia di finanza Lucchini,  deriverebbe,  per  il
 combinato  disposto  degli  artt.  29  ("salvo  che la legge disponga
 altrimenti")  e  230  terzo  comma,  del  c.p.m.p.,   e   del   tutto
 prescindendo  dalla  quantita' della reclusione militare inflitta, la
 pena accessoria della rimozione dal grado.
    Tenuto  conto  dei criteri indicati nell'art. 133 del c.p. e delle
 circostanze  attenuanti  sussistenti  a  favore   del   condannabile,
 dovrebbe  essere  irrogata  la  reclusione  militare per un tempo non
 superiore a due anni. Verrebbe pertanto concesso, potendosi presumere
 che  il  Lucchini  si  astrerra'  dal  commettere ulteriori reati, il
 beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma  quest'ultima
 statuizione   non   avrebbe  alcun  rilievo  sulla  pena  accessoria,
 ostandovi la disposizione dell'art. 166  del  c.p.,  secondo  cui  la
 sospensione   condizionale  della  pena  non  si  estende  alle  pene
 accessorie e agli altri effetti penali della condanna.
    Questo    tribunale,    tuttavia,    dubita   della   legittimita'
 costituzionale dei citati artt. 29 e 230 terzo comma,  del  c.p.m.p.,
 dal  momento che, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza
 n. 971/1988) pronunciandosi sull'art. 85 A)  del  d.P.R.  10  gennaio
 1957,  n.  3, l'automatismo delle sanzioni, nella materia penale come
 in quella amministrativa e disciplinare, appare in contraddizione con
 il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che comporta
 la  possibilita'  di  adeguare  il  trattamento  sanzionatorio   alla
 concreta  gravita'  dell'illecito.  Del resto, alla medesima esigenza
 conducono  gli  specifici  principi   costituzionali   in   tema   di
 responsabilita'   penale   (art.  27,  primo  e  terzo  comma,  della
 Costituzione).
    Questo    tribunale    dubita,    inoltre,    della   legittimita'
 costituzionale dell'art. 166  del  c.p.,  il  quale,  mentre  recenti
 riforme  legislative  ed  interventi della Corte costituzionale hanno
 determinato il venir meno di  presunzioni  assolute  di  capacita'  a
 delinquere  e di pericolosita' sociale in tema di pene detentive e di
 misure di sicurezza, per quanto riguarda le  pene  accessorie  ancora
 dispone, in violazione dei citati artt. 3 e 27 della Costituzione, un
 uguale trattamento sanzionatorio sia per il condannato  che,  secondo
 la  valutazione  del  giudice,  presumibilmente commettera' ulteriori
 reati, sia per quello che presumibilmente se ne asterra'.
    Con  l'auspicata  caducazione dell'art. 230, terzo comma, verrebbe
 meno la regola dell'automatica applicazione della pena accessoria per
 il sol fatto della condanna per il reato di peculato militare, ma non
 sarebbe  affatto  esclusa  l'applicazione   della   pena   accessoria
 medesima,  in  ragione  della  quantita'  della  reclusione  militare
 inflitta, superiore a tre anni se il condannato e' un ufficiale o  un
 sottufficiale,  superiore  ad  un anno se si tratta di un graduato di
 truppa, secondo la previsione dell'art. 29, secondo comma.
    Questa  diversita'  nel  trattamento  sanzionatorio,  nella specie
 rilevante a danno dell'appuntato Lucchini,  appare  priva  di  valide
 giustificazioni,  e  pertanto  in  contraddizione  con  il  principio
 dell'art. 3  della  Costituzione.  Se  mai,  sotto  questo  specifico
 profilo, la posizione dell'ufficiale e del sottufficiale meritasse di
 essere tenuta distinta rispetto a quella del graduato di  truppa,  un
 maggior   rigore   si   imporrebbe,   piuttosto,   per  i  primi,  in
 considerazione della  presumibile  maggiore  capacita'  a  delinquere
 derivante  dal  grado  piu'  elevato,  e  quindi  dalla  posizione di
 maggiore responsabilita' nell'ambito delle Forze armate. Se poi,  nel
 disciplinare  la sanzione della perdita del grado, si e' voluto tener
 conto della maggior afflittivita' della detta  pena  quando  riguardi
 militari  al  cui  grado  sia  collegato il permanere del rapporto di
 pubblico impiego e quindi del posto  di  lavoro,  allora  non  vi  e'
 dubbio  che  la situazione dell'appuntato di guardia di finanza (o di
 altro corpo militare)  avrebbe  dovuto  aver  disciplina  identica  a
 quella dell'ufficiale e del sottufficiale.
    In  definitiva,  deve  essere  sollevata questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 29 e 230, terzo comma, del c.p.m.p., e 166
 del  c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della
 Costituzione.
                                P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 29 e 230,  terzo  comma,  del
 c.p.m.p.  e  166  del  c.p.,  in  relazione  agli  artt. 3 e 27 della
 Costituzione;
    Ordina  la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
 cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Padova, addi' 8 giugno 1989
                           (Seguono le firme)

 89C0973