N. 429 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 1989
N. 429 Ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Cappelli Osmano e l'I.N.P.S. Previdenza ed assistenza - Pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria - Determinazione della misura Computabilita' della retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile prevista - Trattamento riservato ai pensionati posti in quiescenza dal 1º gennaio 1988 Disparita' di trattamento per i pensionati in data anteriore per i quali tale computabilita' e' esclusa. (Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, punto 6). (Cost., art. 3).(GU n.39 del 27-9-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 12/1989 r.g.a.c. e promosso da Cappelli Osmano, elettivamente domiciliato in Pistoia presso lo studio dell'avv. S. Gargini, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. prof. Francesco Paolo Rossi, in virtu' di procura alle liti a margine del ricorso introduttivo, ricorrente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Pistoia presso lo studio dell'avv. A. Grieco, che lo rappresenta e difende, in virtu' di procura generale alle liti del 13 ottobre 1986, convenuto, avente ad oggetto: ricalcolo della pensione. F A T T O Con ricorso 5 gennaio 1989 Cappelli Osmano esponeva: che, con decorrenza 1º dicembre 1985 l'I.N.P.S. gli aveva liquidato la pensione di vecchiaia (cat. VO n. 10011782), determinando l'importo iniziale mensile di L. 1.722.060 lorde; che tale trattamento pensionistico era stato definito attraverso un sistema di calcolo retributivo che non aveva consentito di utilizzarre l'intera retribuzione versata anche negli ultimi cinque anni precedenti la liquidazione di tale trattamento; che egli aveva presentato istanza all'I.N.P.S. per il ricalcolo della propria pensione sulla base del principio della piena produttivita' delle posizioni assicurativa, riconosciuto dalla legge n. 67/1988, esperendo inutilmente la fase del contenzioso amministrativo. Tanto premesso invocata l'applicazione della disposizione di ccui all'art. 21, punto 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, asserendo che tale norma dovesse applicarsi, non soltanto ai pensionati posti in quiescenza dal 1º gennaio del 1988, ma anche a tutti gli altri pensionati che potessero far valere eccedenze contributive non utilizzate al momento della liquidazione della pensione. Chiedeva quindi che il pretore condannasse l'I.N.P.S. al ricalcolo della propria pensione con conseguente utilizzazione di tutta la contribuzione versata, pagata ed accreditata sulla propria posizione assicurativa. In via subordinata sollevava eccezione di costituzionalita' della norma in parola, con riferimento al termine del 1º gennaio 1988 per manifesta violazione degli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'I.N.P.S. opponendosi alla domanda ed osservando che il termine posto dal legislatore, riferito al 1º gennaio del 1988 per l'applicazione della normativa di cui all'art. 21, punto 6, della legge citata, non poteva essere superato in via di interpretazione. D I R I T T O La disposizione di cui al comma 2- bis aggiunto all'art. 3 del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, contenente l'interpretazione autentica dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recita testualmente che tale articolo: "si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime 260 settimane di contribuzione...". Tale disposizione non fornisce elementi validi per accedere alla tesi del ricorrente secondo cui il termine del 1º gennaio del 1988, fissato dalla legge finanziaria, abbia carattere puramente amministrativo-contabile, non potendo incidere in alcun modo sull'applicazione della tabella allegata all'art. 21, che consente di calcolare i contributi previdenziali per la parte non compresa entro il c.d. tetto pensionistico. Ne' sembra conferente il richiamo alla norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, poiche', facendo riferimento alla necessita' di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per avviare la rivalutazione delle pensioni: "limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1º gennaio del 1988", tale norma implicitamente conferma che per le pensioni liquidate anteriormente al 1º gennaio del 1988 non e' automaticamente estensibile il regime di cui all'art. 21, punto 6, della legge n. 67/1988. Tanto premesso deve escludersi che possa accedersi alla tesi del ricorrente utilizzando gli ordinari criteri di interpretazione di cui all'art. 12 delle preleggi. Cio' posto sorge un evidente sospetto di incostituzionalita' della norma di cui all'art. 21, punto 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui esclude, dall'applicazione della taabella allegata alla stessa norma, quei pensionati che, pur godendo di una contribuzione previdenziale utile eccedente il c.d. tetto pensionistico, siano stati in quiescenza in eepoca antecedente al 1º gennaio del 1988. In effetti il principio della "produttivita'" dei contributi previdenziali pagati, anche se eccedenti il massimale di retribuzione pensionistico sembra che sia assistito da una presunzione di necessarieta' costituzionale, in relazione agli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la Corte costituzionale ha statuito che, seppure appartiene alle valutazioni del legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare il principio di assicurare al pensionato ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, deve essere applicato in ogni caso il criterio della proporzionalita' rispetto alla qualita' e quantita' del lavoro prestato durante il servizio attivo (cfr. sentenze nn. 24/1968 e 501/1988). Cio' rende tanto piu' arbitrario il criterio di applicare il principio della produttivita' dei contributi previdenziali, come valutato secondo la tabella allegata all'art. 21 della legge in parola, soltanto a quei lavoratori che siano stati postti in quiescenza a partire dal 1º gennaio del 1988. Va poi rilevato che la norma in questione ha natura retroattiva, essendo entrata in vigore la legge n. 67 il 14 marzo del 1988. Senonche' la situazione dei pensionati, i quli possono beneficiare di una eccedenza contributiva rispetto al c.d. tetto pensionistico, andati in quiescenza in epoca anteriore al 1º gennaio del 1988, non si differenzia in nulla a fronte della situazione dei pensionati che abbiano conseguito il trattamento di quiescenza fra il 1º gennaio ed il 14 marzo del 1988. Alla luce dei princcipi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 12 del 22 gennaio 1986, il principio di eguaglianza va applicato esclusivamente quando le situazioni messe a confronto risultino identiche ed omogenee. Nel caso di specie sembra che il criterio di retroattivita' introdotto dalla norma discrimini in modo irrazionale situazioni identiche o sostanzialmente omogenee, violando cosi' il principio di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma di cui all'art. 21, punto 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui esclude, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e computato secondo le aliquote di cui alla allegata tabella, per i trattamenti pensionistici antecedenti al 1º gennaio del 1988, per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pistoia, addi' 8 giugno 1989 Il pretore: GALLO 89C0991