N. 429 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 1989

                                 N. 429
        Ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal pretore di Pistoia
   nel procedimento civile vertente tra Cappelli Osmano e l'I.N.P.S.
 Previdenza  ed  assistenza  -  Pensioni  a carico della assicurazione
 generale obbligatoria - Determinazione  della  misura  Computabilita'
 della   retribuzione   imponibile  eccedente  il  limite  massimo  di
 retribuzione annua pensionabile prevista - Trattamento  riservato  ai
 pensionati  posti  in  quiescenza  dal  1º gennaio 1988 Disparita' di
 trattamento per i pensionati in  data  anteriore  per  i  quali  tale
 computabilita' e' esclusa.
 (Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, punto 6).
 (Cost., art. 3).
(GU n.39 del 27-9-1989 )
                               IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
 iscritto al n.  12/1989  r.g.a.c.  e  promosso  da  Cappelli  Osmano,
 elettivamente  domiciliato  in  Pistoia presso lo studio dell'avv. S.
 Gargini, che lo rappresenta  e  difende,  unitamente  all'avv.  prof.
 Francesco  Paolo  Rossi, in virtu' di procura alle liti a margine del
 ricorso introduttivo, ricorrente, contro l'Istituto  nazionale  della
 previdenza   sociale,   in   persona   del   presidente  pro-tempore,
 elettivamente domiciliato in Pistoia presso lo  studio  dell'avv.  A.
 Grieco,  che  lo rappresenta e difende, in virtu' di procura generale
 alle  liti  del  13  ottobre  1986,  convenuto,  avente  ad  oggetto:
 ricalcolo della pensione.
                               F A T T O
    Con ricorso 5 gennaio 1989 Cappelli Osmano esponeva:
      che,  con  decorrenza  1º  dicembre  1985  l'I.N.P.S.  gli aveva
 liquidato  la  pensione  di  vecchiaia   (cat.   VO   n.   10011782),
 determinando l'importo iniziale mensile di L. 1.722.060 lorde;
      che tale trattamento pensionistico era stato definito attraverso
 un sistema  di  calcolo  retributivo  che  non  aveva  consentito  di
 utilizzarre  l'intera  retribuzione versata anche negli ultimi cinque
 anni precedenti la liquidazione di tale trattamento;
      che  egli aveva presentato istanza all'I.N.P.S. per il ricalcolo
 della  propria  pensione  sulla  base  del  principio   della   piena
 produttivita'  delle posizioni assicurativa, riconosciuto dalla legge
 n.  67/1988,  esperendo   inutilmente   la   fase   del   contenzioso
 amministrativo.
    Tanto  premesso invocata l'applicazione della disposizione di ccui
 all'art. 21, punto 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, asserendo che
 tale  norma  dovesse  applicarsi, non soltanto ai pensionati posti in
 quiescenza dal 1º gennaio del  1988,  ma  anche  a  tutti  gli  altri
 pensionati  che  potessero  far  valere  eccedenze  contributive  non
 utilizzate al momento della liquidazione della pensione.
    Chiedeva quindi che il pretore condannasse l'I.N.P.S. al ricalcolo
 della propria pensione con  conseguente  utilizzazione  di  tutta  la
 contribuzione  versata, pagata ed accreditata sulla propria posizione
 assicurativa.
    In  via subordinata sollevava eccezione di costituzionalita' della
 norma in parola, con riferimento al termine del 1º gennaio  1988  per
 manifesta  violazione  degli  artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo
 comma, della Costituzione.
    Instauratosi   ritualmente   il   contraddittorio,  si  costituiva
 l'I.N.P.S. opponendosi alla domanda  ed  osservando  che  il  termine
 posto   dal   legislatore,  riferito  al  1º  gennaio  del  1988  per
 l'applicazione della normativa di cui all'art.  21,  punto  6,  della
 legge citata, non poteva essere superato in via di interpretazione.
                             D I R I T T O
    La  disposizione  di  cui  al comma 2- bis aggiunto all'art. 3 del
 d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, dalla  legge  di  conversione  20  maggio
 1988,  n.  160,  contenente  l'interpretazione autentica dell'art. 21
 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  recita  testualmente  che  tale
 articolo:  "si  interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile
 va  calcolata   sulla   media   delle   retribuzioni   imponibili   e
 pensionabili,  rivalutate  a  norma dell'undicesimo comma dell'art. 3
 della legge 29 maggio 1982,  n.  297,  e  relative  alle  ultime  260
 settimane   di  contribuzione...".  Tale  disposizione  non  fornisce
 elementi validi per accedere alla tesi del ricorrente secondo cui  il
 termine  del  1º  gennaio  del 1988, fissato dalla legge finanziaria,
 abbia  carattere  puramente  amministrativo-contabile,  non   potendo
 incidere  in  alcun  modo  sull'applicazione  della  tabella allegata
 all'art. 21, che consente di calcolare i contributi previdenziali per
 la parte non compresa entro il c.d. tetto pensionistico.
    Ne'  sembra  conferente  il richiamo alla norma di cui all'art. 3,
 secondo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, poiche', facendo
 riferimento   alla  necessita'  di  un  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri per avviare la rivalutazione  delle  pensioni:
 "limitate  dal  massimale  di  retribuzione  pensionabile  in  vigore
 anteriormente al 1º gennaio  del  1988",  tale  norma  implicitamente
 conferma  che  per  le pensioni liquidate anteriormente al 1º gennaio
 del 1988 non e' automaticamente estensibile il regime di cui all'art.
 21, punto 6, della legge n. 67/1988.
    Tanto  premesso  deve escludersi che possa accedersi alla tesi del
 ricorrente utilizzando gli ordinari criteri di interpretazione di cui
 all'art. 12 delle preleggi.
    Cio' posto sorge un evidente sospetto di incostituzionalita' della
 norma di cui all'art. 21, punto 6, della legge 11 marzo 1988, n.  67,
 nella parte in cui esclude, dall'applicazione della taabella allegata
 alla  stessa  norma,  quei  pensionati  che,  pur  godendo   di   una
 contribuzione   previdenziale   utile   eccedente   il   c.d.   tetto
 pensionistico, siano stati in quiescenza in eepoca antecedente al  1º
 gennaio del 1988.
    In  effetti  il  principio  della  "produttivita'"  dei contributi
 previdenziali pagati, anche se eccedenti il massimale di retribuzione
 pensionistico   sembra  che  sia  assistito  da  una  presunzione  di
 necessarieta' costituzionale,  in  relazione  agli  artt.  36  e  38,
 secondo  comma, della Costituzione, in quanto la Corte costituzionale
 ha statuito che, seppure appartiene alle valutazioni del  legislatore
 ordinario  disporre i mezzi per attuare il principio di assicurare al
 pensionato ed alla sua famiglia una  esistenza  libera  e  dignitosa,
 deve essere applicato in ogni caso il criterio della proporzionalita'
 rispetto alla qualita' e quantita' del  lavoro  prestato  durante  il
 servizio  attivo  (cfr.  sentenze nn. 24/1968 e 501/1988). Cio' rende
 tanto piu' arbitrario il criterio di  applicare  il  principio  della
 produttivita'  dei contributi previdenziali, come valutato secondo la
 tabella allegata all'art. 21 della legge in parola, soltanto  a  quei
 lavoratori  che  siano  stati  postti  in quiescenza a partire dal 1º
 gennaio del 1988.
    Va  poi  rilevato che la norma in questione ha natura retroattiva,
 essendo entrata in vigore la legge  n.  67  il  14  marzo  del  1988.
 Senonche' la situazione dei pensionati, i quli possono beneficiare di
 una eccedenza contributiva  rispetto  al  c.d.  tetto  pensionistico,
 andati  in  quiescenza in epoca anteriore al 1º gennaio del 1988, non
 si differenzia in nulla a fronte della situazione dei pensionati  che
 abbiano  conseguito il trattamento di quiescenza fra il 1º gennaio ed
 il 14 marzo del 1988. Alla luce dei princcipi  espressi  dalla  Corte
 costituzionale  con  la  sentenza  n.  12  del  22  gennaio  1986, il
 principio  di  eguaglianza  va  applicato  esclusivamente  quando  le
 situazioni  messe  a  confronto  risultino identiche ed omogenee. Nel
 caso di specie sembra che il criterio  di  retroattivita'  introdotto
 dalla  norma  discrimini  in  modo irrazionale situazioni identiche o
 sostanzialmente omogenee, violando cosi' il principio di cui all'art.
 3, primo comma, della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 costituzionalita' della norma di cui  all'art.  21,  punto  6,  della
 legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte in cui esclude, ai fini della
 determinazione    della    misura    delle    pensioni    a    carico
 dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la  retribuzione
 imponibile   eccedente   il  limite  massimo  di  retribuzione  annua
 pensionabile  previsto  per  l'assicurazione  predetta  e   computato
 secondo  le  aliquote di cui alla allegata tabella, per i trattamenti
 pensionistici antecedenti al 1º  gennaio  del  1988,  per  violazione
 dell'art.  3,  primo  comma, della Costituzione e dispone l'immediata
 trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale,  sospendendo  il
 giudizio in corso;
    Ordina  che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Pistoia, addi' 8 giugno 1989
                           Il pretore: GALLO

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