N. 430 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1989
N. 430 Ordinanza emessa il 2 giugno 1989 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Biaggioli Guido ed altro e l'I.N.P.S. Previdenza ed assistenza - Pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria - Determinazione della misura Computabilita' della retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile prevista - Trattamento riservato ai pensionati posti in quiescenza dal 1º gennaio 1988 Disparita' di trattamento per i pensionati in data anteriore per i quali tale computabilita' e' esclusa. (Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, sesto comma; d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-bis, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160). (Cost., art. 3).(GU n.39 del 27-9-1989 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; O S S E R V A Con ricorso depositato in data 8 novembre 1988 Biaggioli Guido e Meschini Mario - premesso che erano pensionati I.N.P.S., rispettivamente dal 1º settembre 1987 e dal 1º aprile 1986; che le loro retribuzioni erano state assoggettate per intero a contribuzione; che le pensioni invece erano state determinate in relazione al "tetto" di cui al d.P.R. n. 488/1968 e successive modificazioni; che, con legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 1988 e' stata resa pensionabile anche la parte di retribuzione eccedente il "tetto" - chiedevano che il pretore adito dichiarasse il loro diritto al computo ai fini pensionistici della retribuzione eccedente il limite massimo pensionabile, con conseguente condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze maturate dal 1º gennaio 1988. In subordine chiedevano che il pretore dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67/1988 e dell'art. 3, comma 2- bis, della legge n. 160/1988, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. L'I.N.P.S., nel costituirsi in giudizio, chiedeva che il pretore respingesse la domanda, dichiarando manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita'. Cio' premesso in fatto, osserva il pretore che l'eccezione di illegittimita' costituzionale delle norme anzidette e' rilevante e non manifestamente infondata. Sotto il profilo della rilevanza, deve osservarsi anzitutto che la dichiarazione di illegittimita' delle norme impugnate avrebbe come immediata conseguenza l'accoglimento della domanda dei ricorrenti. Sempre in merito alla rilevanza, deve osservarsi altresi' che le norme anzidette non possono essere interpretate cosi' come sostenuto dai ricorrenti in via principale. Invero, l'art. 21, sesto comma, della legge n. 67/1988 si riferisce alle pensioni la cui misura deve essere determinata con decorrenza dal 1º gennaio 1988, e cioe' evidentemente a quelle che sono liquidate dopo tale data; la norma non contiene invece nessuna disposizione circa la riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore, come sarebbe stato necessario, ai fini dell'interpretazione voluta dai ricorrenti. Nessun argomento in contrario puo' essere tratto dal fatto che l'art. 3, comma 2- bis, della legge n. 160/1988 non contiene alcuna limitazione temporale: trattandosi di norma interpretativa e non sostitutiva della precedente, non vi sarebbe stata alcuna necessita' di fissare un limite temporale, gia' contenuto nella norma interpretata. Quanto alla non manifesta infondatezza, appare evidente, anzitutto, il contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Assai rilevante e' infatti la differenza tra le pensioni dei ricorrenti e quelle di chi, a parita' di anzianita' contributiva e di retribuzione imponibile, ha avuto la pensione liquidata il 1º gennaio 1988: differenza che, in base ai conteggi proposti dai ricorrenti (che appaiono rispondenti alla realta'), e' del 57% per il Biaggioli e addirittura del 93% per il Meschini. Il principio di uguaglianza postula, oltre all'uguale trattamento di fattispecie uguali, anche il trattamento differenziato di fattispecie diverse: ma non sembra che la diversita', atta a giustificare una cosi' macroscopica disparita' di trattamento, possa consistere nel mero elemento cronologico, nel diverso tempo in cui e' stata liquidata la pensione; cio' anche in considerazione della brevita' del lasso di tempo tra il pensionamento dei ricorrenti e il 1º gennaio 1988 (nel caso del Biaggioli, pensionato il 1º settembre 1987, si tratta solo di quattro mesi, che determinano, come riferito, una differenza di pensione del 57%). Questo pretore non ignora che, secondo il costante insegnamento della Corte, l'esercizio della discrezionalita' legislativa si sottrae al sindacato di legittimita' costituzionale, purche' non sconfini dai limiti della ragionevolezza; ma ritiene di poter affermare l'irrazionalita' di una disciplina che prevede trattamenti pensionistici macroscopicamente differenziati in ragione della data del collocamento a riposo. La pretesa violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione, a parere del pretore, resta assorbita da quella, appena rilevata, dell'art. 3: invero, una questione di incostituzionalita' per contrasto con le norme anzidette, potrebbe venire in considerazione in relazione all'art. 5, quarto comma, del d.P.R. n. 488/1968 (che, peraltro, e' stato gia' dichiarato legittimo dalla sentenza 7 luglio 1986, n. 173) e successive modificazioni, dal quale e' stata esclusa la rilevanza ai fini del computo della pensione della parte di retribuzione eccedente il "tetto"; non in relaziione alle norme qui impugnate. In ordine a queste ultime, non tanto si lamenta che e' violato il principio della proporzionalita' al lavoro prestato, o il canone dell'adeguateza alle necessita' vitali; si lamenta invece - e tale censura e' stata ritenuta non manifestamente infondata da questo pretore - che la norma impugnata, sancendo la rilevanza delle retribuzioni eccedenti il tetto pensionistico, e quindi ristabilendo la proporzionalita', ha indebitamente escluso taluni pensionati, in ragione esclusivamente della data del collocamento a riposo, con conseguente lesione, non razionalmente giustificata, del princio di uguaglianza. Non sembra possa invocarsi come fa la difesa dell'I.N.P.S., a sostegno della legittimita' della norma denunciata, la sentenza n. 173/1989 della Corte costituzionale. Detta sentenza, nella sua parte quantitativamente prevalente, e' dedicata alla declaratoria di legittimita' della normativa che ha sancito il "tetto" pensionabile: questione che, come gia' si e' osservato, e' estranea all'attuale thema decidendum. Quasi in margine, dichiara non fondata la questione della limitazione, al periodo successivo al 1º gennaio 1983, dell'indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile, affermando (v. punto 11) che "per quanto riguarda piu' specificamente la definizione della sfera temporale di applicazione della disciplina del'aumento e dell'indicizzazione del tetto pensionabile, questa Corte ha gia' ritenuto che non sussiste sconfinamento dal ragionevole uso della discrezionalita' legislativa nel senso che i trattamenti esclusi restano, dal canto loro, assoggettati ad un sistema perequativo meno utile". Nello stesso senso v. la sentenza della Corte n. 12/1986, la' dove si afferma (punto 5) che "giustificate del pari devono ritenersi le disposizioni... le quali stabiliscono il termine iniziale di efficacia del regime di perequazione, disciplinato in altri commi dei suddetti due articoli. La definizione della sfera temporale di applicazione della disciplina in esame non sconfina dal regionevole uso della discrezionalita' legislativa: nemmeno sotto il riflesso che i trattamenti pensionistici esclusi dall'anzidetta disciplina restano dal canto loro assoggettati ad altro sistema perequativo". A parere del decidente v'e' invece sconfinamento nel caso di specie, in cui non si verte in tema di sostituzione (con relativo termine iniziale di efficacia) di un sistema perequativo ad un altro meno utile, o di adeguamento (mediante aumento e/o indicizzazione) del massimale pensionabile: si tratta invece, come gia' si e' osservato, di soppressione del massimale, con esclusione di tutti i pensionati collocati a riposo prima di una determinata data, in funzione esclusivamente di tale elemento cronologico. A parte le rilevantissime differenze quantitative, che si sono gia' rilevate, anche dal punto di vista qualitativo a parere del pretore si e' in presenza di una nuova e diversa strutturazione del trattamento pensionistico, e non appare ragionevole escludere ad essa le pensioni anteriori al 1º gennaio 1988, con le macroscopiche differenze che si sono sopra riferite. Appaiono sicuramente applicabili nel caso di specie (mutatis mutandis: li' si trattava infatti di una nuova strutturazione delle retribuzioni, cui commisurare il trattamento pensionistico; qui di una nuova e diversa strutturazione del trattamento pensionistico stesso e, in ultima analisi, della retribuzione pensionabile) i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 5 maggio 1988, n. 501, con la quale si decideva la questione relativa a "trattamenti pensionistici macroscopicamente differenziati in ragione della data del collocamento a riposo": che cioe' il legislatore avrebbe dovuto perequare le pensioni dei magistrati collocati a riposo dal 1º luglio 1983 alle retribuzioni disposte con la legge n. 425/1984 (nel caso di specie, alle retribuzioni considerate nella loro interezza, come disposto dalla legge n. 67/1988) e non invece stabilire rivalutazioni percentuali di pensioni pregresse del tutto estranee ai criteri adottati per la strutturazione dei nuovi trattamenti retributivi, con conseguente vulnus degli artt. 3 e 36.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 3, comma 2- bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui escludono i pensionati dell'a.g.o. posti in quiescenza anteriormente al 1º gennaio 1988; Sospende il giudizio, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Viterbo, addi' 2 giugno 1989 Il pretore: PASCOLINI 89C0992