N. 431 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1988- 6 settembre 1989

                                 N. 431
       Ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 (pervenuta alla Corte
       costituzionale il 6 settembre 1989) dal tribunale di Roma
           nel procedimento penale a carico di Colombi Carlo
 Notaio   -   Destituzione   e   inabilitazione   all'esercizio  della
 professione - Prevista applicazione automatica a seguito di  condanna
 per  i  reati  di  cui  all'art.  5,  n.  3,  della  legge notarile -
 Conseguente  impossibilita'  di  valutare  in  sede  disciplinare  la
 condotta del notaio - Richiamo alla sentenza n. 971/1988 dichiarativa
 della  illegittimita'  costituzionale  delle  norme   prevedenti   la
 destituzione  di  diritto dall'impiego a seguito di condanna penale -
 Ritenuta applicabilita' del  principio  enunciato  dalla  Corte  alla
 legge notarile.
 (Legge 16 febbraio 1913, n. 89, artt. 139, 142 e 158).
 (Cost., art. 3).
(GU n.39 del 27-9-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Sull'eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 139, 142
 e 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del  notariato
 e  degli archivi notarili) in relazione all'art. 3 della Costituzione
 sollevata all'udienza del 18 novembre 1988 dall'avv. Giuseppe Ginnai,
 difensore dell'imputato Carlo Colombi;
                             O S S E R V A
    La  questione  da  esaminare  concerne  l'asserito contrasto delle
 anzidette norme della legge notarile, che prevedono la destituzione e
 l'inabilitazione  di  diritto del notaio che abbia riportato condanna
 per alcuno  dei  reati  indicati  nell'art.  5,  n.  3,  della  legge
 medesima,  con  i  principi  di  ragionevolezza  insiti  nel disposto
 dell'art. 3 della Costituzione; e cio' in quanto  le  dette  sanzioni
 troverebbero  applicazione  automatica,  senza  che  la  condotta del
 notaio sia stata valutata in sede disciplinare.
    Cio'  premesso,  non vi e' innanzitutto dubbio che l'eccezione sia
 rilevante nel presente procedimento con riguardo alla  posizione  non
 soltanto  del  Colombi,  ma  anche  degli altri notai incriminati (ad
 esclusione del Rossetti e del De Longis, ai  quali  le  summenzionate
 sanzioni    non   sarebbero   applicabili,   essendo   essi   cessati
 dall'esercizio delle funzioni per il  raggiungimento  del  limite  di
 eta'),  in  quanto  viene  a  tutti  contestato  il  reato  di  falso
 ideologico in atti pubblici, compreso tra quelli  di  cui  al  citato
 art. 5, n. 3.
    Ritiene,  poi,  il collegio che l'eccezione non sia manifestamente
 infondata.
    Deve,   invero,   evidenziarsi  che  analoga  questione,  limitata
 peraltro alla destinazione di diritto, e' stata  gia'  risolta  dalla
 Corte  costituzionale  con la sentenza n. 971 del 12 ottobre 1988, la
 quale ha dichiarato la illegittimita' dell'art.  85,  lett.  a),  del
 d.P.R.  10  gennaio 1957, n. 3. (statuto degli impiegati civili dello
 Stato) e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui  al
 d.l.p.  29  ottobre  1955, n. 6 "nella parte in cui non prevedono, in
 luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura  e  lo
 svolgimento del procedimento discilinare".
    A  tale  decisione  la  Corte  e' pervenuta - con riferimento alle
 fattispecie di un dipendente comunale  destituito  di  diritto  senza
 procedimento   disciplinare,   in   quanto,   gia'   irrevocabilmente
 condannato per il reato di  peculato  -  sulla  base  delle  seguenti
 considerazioni: l'ordinamento appare "vieppiu' orientato, oggi, verso
 l'esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto  di
 inadeguatezza   con  caso  concreto";  "L'indispensabile  gradualita'
 sanzionatoria, ivi compresa la misura massima destitutoria, importa -
 adunque  - che le valutazioni relative siano ricondotte, ognora, alla
 naturale  sede  di  valutazione:  il  procedimento  disciplinare,  in
 difetto  di  che  ogni  relativa  norma risulta incoerente per il suo
 automatismo,  e  conseguentemente  irrazionale  ex   art.   3   della
 Costituzione".
    In  conseguenza di tale statuizione e in applicazione dell'art. 27
 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha esteso la dichiarazione
 di  incostituzionalita'  ad  altre  norme,  tra le quali non figurano
 pero' quelle della legge notarile sopra menzionate.
    Non  vi  e'  dubbio,  tuttavia,  a giudizio del Tribunale, che, il
 principio fissato dalla surrichiamata sentenza sia applicabile  anche
 a   tali  norme,  essendo  pur  in  esse  previste  sanzioni  rigide,
 applicabili  automaticamente  per  effetto  della  condanna   penale,
 indipendentemente   da   una  valutazione  della  gravita'  del  caso
 concreto, e  quindi  da  una  graduazione  della  sanzione,  in  sede
 disciplinare.  Ne'  puo' aver rilievo in senso contrario la natura di
 misura cautelare, e non gia' di pena disciplinare, che essendo  parte
 della giurisprudenza dovrebbe riconoscersi alla inabilitazione.
    Ed  invero,  quale  che sia il fine a cui tende tale misura, nulla
 esso toglie al  carattere  afflittivo  della  stessa,  posto  che  ne
 consegue  la  preclusione all'esercizio delle funzioni notarili, come
 per la destituzione; con l'aggravante, rispetto a  questa,  che  tale
 effetto  e' immediato, in quanto la pronuncia della inabilitazione, a
 differenza di quella  della  destituzione,  e'  esecutiva  nonostante
 appello, come dispone il quarto comma del summenzionato art. 158.
    La   questione  va  quindi  sottoposta  al  giudizio  della  Corte
 costituzionale, previa separazione degli atti relativi agli  imputati
 Rossetti  e  De Longis e ai loro rispettivi coimputati, nei confronti
 dei quali come si e' gia' detto, la questione stessa e' irrilevante e
 puo' quindi procedersi oltre.
                                P. Q. M.
    Dispone  la separazione degli atti relativi agli imputati Rossetti
 Antonio e De Longis Giuseppe  e  ai  loro  rispettivi  coimputati,  e
 ordina procedersi oltre nei confronti dei medesimi;
    Dispone  l'immediata  trasmissione alla Corte costituzionale degli
 atti relativi agli altri imputati;
    Sospende il giudizio in corso nei confronti di questi ultimi;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 14 dicembre 1988
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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