N. 432 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 1988- 6 settembre 1989

                                 N. 432
       Ordinanza emessa il 15 novembre 1988 (pervenuta alla Corte
       costituzionale il 6 settembre 1989) dalla Corte dei conti
     sezione giurisdizionale per la regione siciliana, sul ricorso
        proposto da Zingale Pino contro il Ministero del tesoro
 Pensioni - Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi
 di tempo corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e
 dei  corsi  speciali  di  perfezionamento  qualora,  come  condizione
 necessaria per l'ammissione in servizio, sia richiesto il diploma  di
 laurea ed, in aggiunta, quello di specializzazione Mancata previsione
 dell'ammissibilita' a riscatto del periodo di  durata  dei  corsi  di
 reclutamento  della  Scuola  superiore  della  p.a.  - Ingiustificata
 disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza negativa
 sul principio di buon andamento della p.a.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.39 del 27-9-1989 )
                           LA CORTE DEI CONTI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  n.  17/1989  sul ricorso
 proposto dal dott. Pino Zingale in data 15 luglio  1987,  avverso  il
 decreto de Ministro del tesoro n. 31472 in data 22 maggio 1987;
    Visto il giudizio iscritto al n. 3/C del regisro di segreteria;
    Uditi  nella  pubblica udienza del 15 novembre 1988 il consigliere
 relatore  avv.  Giovanni  Guccione  e,  non  essendo   presente   ne'
 rappresentato  il ricorrente, il pubblico ministero nella persona del
 sostituto  procuratore  generale  dott.  Giovanni  Coppola,  che   ha
 confermato le conclusioni scritte di rigetto del gravame;
    Visti gli atti ed i documenti di causa;
                             RITENUTO IN FATTO
    Il  dott. Pino Zingale, consigliere del ruolo dei servizi centrali
 della rafioneria generale dello Stato, col  ricorso  in  epigrafe  si
 duole   che  il  Ministero  del  Tesoro  abbia  respinto  il  ricorso
 gerarchico da lui proposto il 28 marzo 1987 avverso il diniego  della
 sua  istanza  avanzata  il  15  aprile  1986 intesa a conseguire, tra
 l'altro, il riscatto ai fini pensionistici del corso di  reclutamento
 per  funzionari  direttivi  dello  Stato cui ha partecipato presso la
 scuola superiore della pubblica amministrazione,  durato  nove  mesi,
 conclusosi  il  13  agosto  1984.  Il diniego e' stato motivato dalla
 ragioneria generale dello Stato (nota n. 15148 del 10 marzo 1987) col
 rilievo  che  ai  sensi  dell'art.  15  del  d.P.R. n. 1092/1973 sono
 computabili a domanda i servizi resi alle dipendenze dello Stato o di
 enti pubblici e non anche i periodi di durata di tali corsi.
    Il  ricorrente  sostiene,  invece,  che il corso seguito presso la
 S.S.P.A. rientra nella tipologia di cui al detto art. 15  del  d.P.R.
 n.  1092/1973,  configurandosi  l'attivita'  di  studio  e di ricerca
 svolta nel corso come applicazione  delle  attribuzioni  proprie  dei
 funzionari  direttivi  cui da' accesso. Subordinatamente, egli deduce
 che il caso in esame rientra nella previsione di  cui  al  precedente
 art.  13, dovendosi considerare il corso de quo quale corso a livello
 universitario richiesto come condizione necessaria per  l'accesso  in
 servizio  e  che,  percio',  la sua durata va ammessa a riscatto come
 quella relativa agli altri studi in detto articolo considerati.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    La  tesi del ricorrente, che vuole equiparata la partecipazione al
 corso di reclutamento di funzionari direttivi presso  la  S.S.P.A.  a
 servizio  "comunque  prestato",  e  precisamente  al servizio reso da
 personale direttivo e dirigenziale,  va  disattesa,  posto  che  essa
 partecipazione  costituisce  un  momento  antecedente  all'accesso in
 carriera  ed  attesoche'  l'attivita'  di  studio  e  di   formazione
 professionale  aggettivamente  non puo' identificarsi con l'attivita'
 di servizio propria di quel personale.
    Ed  ugualmente  da  disattendere e', allo stato della legislazione
 vigente, la sua richiesta subordinata  di  ammettere  a  riscatto  il
 periodo  di  durata  di  partecipazione  al  corso anzidetto ai sensi
 dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973. Detto  articolo,  infatti,  che
 consente  al  dipendente  statale  di  riscattare  periodo  di  tempo
 corrispondente alla durata legale  degli  studi  universitari  e  dei
 corsi speciali di perfezionamento qualora, come condizione necessaria
 per l'ammissione in servizio, sia richiesto il diploma di laurea  ed,
 in  aggiunta,  quello di specializzazione, e' silente quanto ai corsi
 di preparazione della S.S.P.A.
    Tale   omissione,   tuttavia,   fa   insorgere   dei  dubbi  sulla
 legittimita' costituzionale di detto art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973,
 in  quanto,  appunto, non prevede che al beneficio del riscatto siano
 ammessi i dipendenti statali che abbiano partecipato  agli  anzidetti
 corsi  ed  il  cui superamento e' posto come condizione per l'accesso
 alla carriera direttiva di settimo ed ottovo  livello.  Detti  corsi,
 invero, ancorche' non possano identificarsi con i corsi universitari,
 ne' con i corsi post-universitari di  specializzazioine,  partecipano
 certamente  della natura degli uni e degli altri, come puo' desumersi
 dalla circostanza che ai medesimi sono ammessi sia coloro  che  siano
 provvisti  gia'  di  diploma di laurea e sia gli studenti dell'ultimo
 anno dei  corsi  di  laurea  in  regola  con  gli  esami  degli  anni
 precedenti  (art. 4 del regolamento d'esecuzione approvato col d.P.R.
 29 giugno 1977, n. 701 e art. 10  del  d.P.C.M.  9  gennaio  1985  in
 Gazzetta Ufficiale n. 244 del 23 settembre 1985).
    Che  si  tratti,  comunque,  di corsi a livello universitario puo'
 desumersi da tutta la normativa che li riguarda ed in particolare:
      1) dal grado elevato dei livelli di carriera (settimo ed ottavo)
 ai quali  il  superamento  degli  esami  finali  dei  corsi  medesimi
 consentono di accedere;
      2)  dall'alta qualificazione professionale del personale docente
 (professori  universitari,  magistrati  amministrativi  e  funzionari
 statali con qualifica non inferiore a direttore di divisione, art. 11
 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, ed art. 16 del d.P.C.M. detto);
      3)  dal  conferimento  di incarichi d'insegnamento (destinati ad
 essere svolti da professori universitari) con le  procedure  previste
 per  il  conferimento  degli  incarichi  nelle  universita' (art. 12,
 ultimo comma); del d.P.R. n. 472/1972);
      4)  dalle materie d'insegnamento richiedenti particolare impegno
 di studio (art. 17 del d.P.R. n. 701/1977);
      5)  dall'adozione  negli  esami  di fine corso di sistemi propri
 delle universita' quali lo svolgimento di una tesi scritta, oltre  un
 colloquio  sulle  materie  d'insegnamento  da  valutare, come per gli
 esami universitari in trentesimi (art. 9 del d.P.C.M. detto);
      6)  dalla validita' degli esami superati al termine del corso, a
 giudizio  dei   competenti   consigli   accademici,   ai   fini   del
 conseguimento del diploma di laurea (art. 12 del d.P.C.M. detto).
    La  sostanziale equipollenza del livello ditattico dei detti corsi
 di reclutamento ai corsi di laurea ed ai corsi  post-universitari  di
 perfezionamento  sembra alla sezione che connoti l'art. 13 del d.P.R.
 n. 1092/1973 di illegittimita'  costituzionale,  per  violazione  del
 principio  di  uguaglianza  sancito nell'art. 3 della Costituzione in
 quanto non consente di riscattare ai fini pensionistici il periodo di
 durata  dei  corsi  di  reclutamento  della  scuola  superiore  della
 pubblica amministrazione cosi' come dispone per i periodi  di  durata
 dei   corsi   di   laurea   e   per   i  corsi  post-universitari  di
 perfezionamento.
    Ma  l'obliterazione  del diritto a riscattare il periodo di durata
 dei corsi di reclutamento della S.S.P.A. legittima il sospetto  della
 illegittimita'   costituzionale  di  detto  art.  13  del  d.P.R.  n.
 1092/1973, anche per contrasto con l'art. 97 della  Costituzione,  in
 quanto  esso  mostra di non valutare adeguatamente il tempo impiegato
 per il perfezionamento  degli  studi  compiuti  e  per  una  migliore
 preparazione  professionale  che,  dopo  l'ingresso  in  carriera dei
 corsisti, assicurano il buon andamento dei  pubblici  uffici.  E  non
 puo' qui' trascurarsi di ricordare che la stessa Corte costituzionale
 ha puntualizzato come "la legislazione  in  materia  di  riscatto  e'
 andata  via  via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione
 professionale acquisita ogni considerazione ai  fini  di  quiescenza,
 onde  potere  immettere,  in  vista  del  dettato  dell'art. 97 della
 Costituzione,  nelle  carriere   direttive   personale   idoneo   per
 preparazione  e  cultura"  (cfr.  sentenza n. 128/1981) e che "questo
 apprezzamento nasce... dalla constatazione che l'impegno profuso"  in
 detta  preparazione  professionale  "comporta  un ritardo nell'inizio
 della  attivita'  lavorativa  ed  essendo  tale  impegno  finalizzato
 all'esercizio  dell'attivita'  stessa, e' giusto che venga equiparato
 ad essa in sede  di  trattamento  pensionistico"  (cfr.  sentenza  n.
 44/1988  e,  per  un  caso  analogo,  l'art.  17 del d.P.R. 1092/1973
 detto).
    Ritiene,   pertanto,  la  sezione  di  dover  sollevare  d'ufficio
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,  primo  comma,
 del   d.P.R.   n.   1092/1973   nella   parte   in  cui  non  dispone
 l'ammissibilita' a riscatto  del  periodo  di  durata  dei  corsi  di
 reclutamento  della  scuola superiore della pubblica amministrazione,
 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione che,
 per  quanto  sopra  detto,  appare non manifestamente infondata. Essa
 ritiene, altresi',  la  questione  medesima  rilevante  ai  fini  del
 decidere,   attesoche'  un'eventuale  dichiarazione  d'illegittimita'
 costituzionale nei termini sopra prospettati della norma dell'art. 13
 del d.P.R. n. 1092/1973 detto porterebbe all'accoglimento del ricorso
 che, altrimenti,  andrebbe  disatteso  anche  per  la  gia'  rilevata
 impossibilita'  di  far rientrare la fattispecie nella previsione del
 successivo art. 15.
                                P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della  Costituzione,  1,  della  legge
 Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 numero 87;
    Sospeso il giudizio;
    Dispone  il  rinvio  degli  atti alla Corte costituzionale perche'
 provveda sulla  q.l.c.  dell'art.  13,  primo  comma  del  d.P.R.  29
 dicembre  1973,  n. 1092, nei termini sopra precisati con riferimento
 agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  della sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e che la medesima sia comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  provveduto  in  Palermo,  nella  camera di consiglio del 15
 novembre 1988.
                         (Il presidente: ZOCCA)

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