N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 1989
N. 74 Ricorso depositato in cancelleria l'8 settembre 1989 (della regione Emilia-Romagna) Previdenza - Contributi assicurativi per gli apprendisti artigiani - Prevista imposizione per le regioni a statuto ordinario di stipulare convenzioni ex art. 16, terzo comma, della legge n. 845/1978 - Accantonamento da parte del Ministero del tesoro, in assenza di tali convenzioni, di somme, pari all'importo dovuto per gli anni precedenti dalle singole regioni, da prelevarsi a favore degli istituti previdenziali dal fondo di cui all'art. 8 della legge n. 291/1970 - Violazione dell'autonomia e delle competenze regionali - Illegittima sottoposizione di tali enti al controllo di un organo centrale - Lamentata ripetuta reiterazione di un decreto-legge, gia' emesso in assenza dei presupposti costituzionali che lo giustifichino - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 307/1983 - Surrettizia conversione di decreto-legge operata da organo non abilitato - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 177/1988 e 338/1989. (D.L. 5 agosto 1989, n. 279, art. 8). (Cost., artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125).(GU n.39 del 27-9-1989 )
Ricorso per la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. n. 4045 del 30 agosto 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento dell'art. 8 del d.-l. 5 agosto 1989, n. 279.
Il seguito del testo del ricorso e' perfettamente uguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (Reg. ric. n. 73/1989). 89C0998