N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1989

                                 N. 447
 Ordinanza  emessa  il  30 giugno 1989 dal pretore di Mantova, sezione
 distaccata di Revere
           nel procedimento penale a carico di Giusti Erminio
 Prevenzione  infortuni  -  Certificato  di  prevenzione antincendio e
 nulla osta  provvisorio  -  Omessa  richiesta  -  Sanzioni  penali  -
 Individuazione  dei  soggetti  attivi del reato effettuata con d.m. -
 Violazione del principio di riserva di legge  -  Lamentata  eccessiva
 specificazione delle attivita' assoggettate a tale disciplina.
 (Legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1).
 (Cost., artt. 25 e 27).
(GU n.41 del 11-10-1989 )
                               IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale n.
 1567/1987 r.g.  promosso  contro  Giusti  Erminio  da  Carbonara  Po,
 imputato  della contravvenzione p. e p. dagli artt. 1 e 5 della legge
 n.  818/1984  e  articolo  unico  n.  15,  lett.  a),   del   decreto
 ministeriale  16  febbraio 1982 e successive modificazioni per avere,
 quale titolare di deposito di gasolio  per  autotrazione,  omesso  di
 richiedere  il  rilascio  del  certificato  di prevenzione antincendi
 nonche' il rilascio del nulla osta provvisorio;
                            P R E M E S S O
      che  la  difesa  ha  eccepito  la questione di costituzionalita'
 della norma dettata dall'art. 1, primo comma, della legge 7  dicembre
 1984,  n.  818,  per  contrasto  con gli artt. 25, secondo comma, 27,
 primo comma, della Costituzione;
                             O S S E R V A
    La questione presentata dalla difesa appare rilevante in quanto il
 pretore adito non puo' esimersi dall'applicare la norma suddetta  nel
 presente giudizio.
    Per  quanto  attiene  alle  censure  di incostituzionalita' queste
 appaiono non manifestamente infondate per i motivi che seguono:
     A)  Violazione  del  principio costituzionale di riserva di legge
 dettato dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.
    La  ratio  dell'art.  25  della  Costituzione,  secondo autorevole
 dottrina, persegue il fine di garantire il  bene  fondamentale  della
 liberta' personale dal pericolo di menomazioni arbitrarie operate sia
 in chiave  processuale  (primo  comma),  sia  tramite  incriminazioni
 penali (secondo comma).
    Il  riferimento  alla  legge  e' dovuto alle maggiori garanzie che
 tale atto normativo offre sia dal punto di  vista  meramente  tecnico
 che da quello politico.
    Peraltro,  al  fine di contemperare le esigenze garantiste esposte
 con la necessita' pratica di integrare la legge con fonti  inferiori,
 si  e'  piu'  volte  espressa  la Corte costituzionale richiedendo la
 sufficiente determinazione legale della fattispecie,  in  particolare
 ritenendo che il principio di riserva di legge non e' violato "quando
 sia una legge dello Stato - non importa se proprio la medesima  legge
 o  un'altra  legge  -  ad  indicare  con sufficiente specificazione i
 presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei  provvedimenti
 dell'autorita' non legislativa, alla cui trasgessione deve seguire la
 pena" (sentenza 7-8 luglio 1971, n. 168).
    Nel  caso  di specie la legge 7 dicembre 1984, n. 818, all'art. 1,
 primo comma, cosi' dispone: "I titolari delle attivita' indicate  nel
 decreto  del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, sono tenuti a  richiedere
 il  certificato  di  prevenzione  incendi secondo le procedure di cui
 alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della
 Repubblica 29 luglio 1982, n. 577". A sua volta l'art. 5 della stessa
 legge punisce con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda  da  lire
 cinquecentomila  a  lire  cinquemilioni:  "chiunque,  in  qualita' di
 titolare di una delle attivita' di cui  al  decreto  ministeriale  16
 febbraio  1982  (omissis),  ometta  di  richiedere  il  rilascio o il
 rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonche'  il  rilascio
 del nullaosta provvisorio".
    Come   si  vede  la  norma  penale  rinvia,  per  quanto  riguarda
 l'individuazione dei soggetti destinatari, ad una fonte normativa  di
 grado  inferiore  alla  legge,  in  particolare  ad  un provvedimento
 amministrativo avente natura regolamentare.
    Pertanto  il  rinvio  al  regolamento  ha  una  portata che supera
 largamente i limiti di ammissibilita' dettati dal pr. di  riserva  di
 legge  in  quanto  al  regolamento  la  legge  demanda  il compito di
 individuare  i  possibili  soggetti  attivi  del   reato,   ossia   i
 destinatari  del  precetto.  Orbene, una scelta legislativa di questo
 tipo non puo' ritenersi legittima dal punto di vista  costituzionale,
 in quanto l'individuazione del soggetto attivo costituisce un momento
 caratterizzante del disvalore penale del fatto e non si puo' delegare
 la  determinazione  di  questo elemento costitutivo della fattispecie
 all'esecutivo, senza svuotare di contenuto e di valore, da  un  punto
 di  vista  del  rispetto  delle  garanzie dei diritti fondamentali di
 liberta' del cittadino, il principio di  riserva  assoluta  di  legge
 sancito  dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Ne' si puo'
 accettare la tesi secondo la quale non vi e' violazione del principio
 di  riserva  di  legge  quando,  come  nel  caso  di specie, la fonte
 normativa di grado inferiore, cui la legge rinvia, sia preesistente a
 questa,  poiche' il legislatore, nel momento in cui rinvia alla fonte
 subordinata, conoscendone gia' il contenuto lo farebbe proprio.
    Questa  tecnica,  infatti non e' esente da pericoli: basti pensare
 alla possibilita' di una successiva modifica della fonte  subordinata
 richiamata  dalla  legge  penale.  In  questo caso l'organo esecutivo
 inciderebbe nell'ambito  della  delimitazione  del  fatto  penalmente
 rilevante  senza  possibilita'  per il legislatore di sottoporre tale
 intervento al proprio vaglio critico, in palese contrasto,  pertanto,
 col principio di riserva di legge.
    E'  quanto  avvenuto  con  riferimento  al  decreto  del  Ministro
 dell'interno 16 febbraio 1982 richiamato dall'art. 5 della  legge  n.
 818/1984,  che, successivamente all'entrata in vigore di detta legge,
 e' stato modificato sempre con decreto del Ministro  dell'interno  27
 marzo 1985, proprio in relazione al tipo di attivita' per la quale e'
 stata contestata all'imputato la omessa richiesta  del  rilascio  del
 nulla osta provvisorio.
    L'art.  1 del citato decreto, infatti, cosi' dispone: "Il punto 15
 dell'allegato al  d.m.  16  febbraio  1982  di  cui  in  premessa  e'
 sostituito dal seguente:
    15) Deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili:
       a)  per  uso industriale o artigianale con capacita' geometrica
 complessiva da 0,5 a 25 mc. . . . . . 6;
       b)  per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per
 capacita' geometrica complessiva superiore a 25 mc. . . . . . 3".
    Ne'  rilevante,  ai  fini  della legittimita' del ricorso a questa
 tecnica normativa, puo' ritenersi  la  circostanza  che  la  modifica
 intervenuta  sia  in  senso favorevole al reo, in quanto la ratio che
 sta a fondamento del principio costituzionale di riserva di legge  in
 materia  penale  non  consente  di  distinguere  norme  favorevoli  e
 sfavorevoli, essendo  in  ogni  caso  preclusa  al  potere  esecutivo
 qualsiasi attivita' normativa in materia penale.
     B)   Violazione   del   principio   di   tassativita'   e   della
 responsabilita' personale dell'illecito penale  sancito  dagli  artt.
 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.
    La fattispecie penale oggetto del presente giudizio appare viziata
 da un eccesso  casistico  che  lede  l'esigenza  della  certezza  del
 diritto  e  compromette  il principio di responsabilita' personale in
 materia penale.
    La  tabella  allegata  al  d.m.  16  febbraio  1982,  che contiene
 l'elenco di ben novantasette  attivita'  soggette  all'obbligo  della
 richiesta  del  certificato  di  prevenzione incendi o del nulla osta
 provvisorio,  lungi  dall'individuare  con  sufficiente  certezza   i
 soggetti  sottoposti  a  tale obbligo, ha dato origine a tali e tanti
 dubbi interpretativi  da  richiedere  l'emanazione  di  successive  e
 ripetute   circolari   ministeriali   di   chiarimento  del  Ministro
 dell'interno nonche' le proroghe del termine di scadenza dell'obbligo
 penalmente rilevante, a causa della scarsa conoscenza di tale obbligo
 da parte dei soggetti interessati.
    Si  profila  quindi  nel  caso  di specie il dubbio se l'attivita'
 svolta dall'imputato, allevatore di conigli  a  livello  artigianale,
 rientri  tra quelle soggette all'obbligo di richiesta del certificato
 di prevenzione incendi o del nulla osta provvisorio al  n.  15  della
 tabella  allegata  al  d.m.  16  febbraio 1982, cosi' come modificato
 dall'art. 1 del d.m.  27  marzo  1985,  ossia  "depositi  di  liquidi
 infiammabili o combustibili per uso artigianale". Ma allora la norma,
 che pure apparentemente si preoccupa di specificare minuziosamente  i
 tipi  di  attivita' soggette agli obblighi previsti dalla legge sulla
 prevenzione degli incendi, avrebbe dovuto precisare che l'obbligo  di
 richiedere  il  certificato  o il nulla osta sorge non solo quando le
 attivita'  da  essa  descritte  rappresentino  l'oggetto   principale
 dell'impresa,  ma  anche  qualora  esse  assolvano  ad  una  funzione
 accessoria e/o  strumentale  rispetto  all'oggetto  principale  della
 stessa.
    Questa  mancata precisazione puo' suscitare infatti, come nel caso
 di specie, dubbi o meglio ancora fraintendimenti circa l'insorgere in
 capo  ai  soggetti  interessati  dell'obbligo di richiesta penalmente
 rilevante.
                                P. Q. M.
    Letta la legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e rilevante nel presente
 giudizio la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1
 della  legge  7  dicembre  1984,  n. 818, in relazione agli artt. 25,
 secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione;
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  copia della presente ordinanza sia notificata a cura
 della cancelleria alle  parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Revere, addi' 30 giugno 1989
                           (Seguono le firme)

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