N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1989
N. 447 Ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dal pretore di Mantova, sezione distaccata di Revere nel procedimento penale a carico di Giusti Erminio Prevenzione infortuni - Certificato di prevenzione antincendio e nulla osta provvisorio - Omessa richiesta - Sanzioni penali - Individuazione dei soggetti attivi del reato effettuata con d.m. - Violazione del principio di riserva di legge - Lamentata eccessiva specificazione delle attivita' assoggettate a tale disciplina. (Legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1). (Cost., artt. 25 e 27).(GU n.41 del 11-10-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1567/1987 r.g. promosso contro Giusti Erminio da Carbonara Po, imputato della contravvenzione p. e p. dagli artt. 1 e 5 della legge n. 818/1984 e articolo unico n. 15, lett. a), del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modificazioni per avere, quale titolare di deposito di gasolio per autotrazione, omesso di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione antincendi nonche' il rilascio del nulla osta provvisorio; P R E M E S S O che la difesa ha eccepito la questione di costituzionalita' della norma dettata dall'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, 27, primo comma, della Costituzione; O S S E R V A La questione presentata dalla difesa appare rilevante in quanto il pretore adito non puo' esimersi dall'applicare la norma suddetta nel presente giudizio. Per quanto attiene alle censure di incostituzionalita' queste appaiono non manifestamente infondate per i motivi che seguono: A) Violazione del principio costituzionale di riserva di legge dettato dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. La ratio dell'art. 25 della Costituzione, secondo autorevole dottrina, persegue il fine di garantire il bene fondamentale della liberta' personale dal pericolo di menomazioni arbitrarie operate sia in chiave processuale (primo comma), sia tramite incriminazioni penali (secondo comma). Il riferimento alla legge e' dovuto alle maggiori garanzie che tale atto normativo offre sia dal punto di vista meramente tecnico che da quello politico. Peraltro, al fine di contemperare le esigenze garantiste esposte con la necessita' pratica di integrare la legge con fonti inferiori, si e' piu' volte espressa la Corte costituzionale richiedendo la sufficiente determinazione legale della fattispecie, in particolare ritenendo che il principio di riserva di legge non e' violato "quando sia una legge dello Stato - non importa se proprio la medesima legge o un'altra legge - ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla cui trasgessione deve seguire la pena" (sentenza 7-8 luglio 1971, n. 168). Nel caso di specie la legge 7 dicembre 1984, n. 818, all'art. 1, primo comma, cosi' dispone: "I titolari delle attivita' indicate nel decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577". A sua volta l'art. 5 della stessa legge punisce con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni: "chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (omissis), ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonche' il rilascio del nullaosta provvisorio". Come si vede la norma penale rinvia, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti destinatari, ad una fonte normativa di grado inferiore alla legge, in particolare ad un provvedimento amministrativo avente natura regolamentare. Pertanto il rinvio al regolamento ha una portata che supera largamente i limiti di ammissibilita' dettati dal pr. di riserva di legge in quanto al regolamento la legge demanda il compito di individuare i possibili soggetti attivi del reato, ossia i destinatari del precetto. Orbene, una scelta legislativa di questo tipo non puo' ritenersi legittima dal punto di vista costituzionale, in quanto l'individuazione del soggetto attivo costituisce un momento caratterizzante del disvalore penale del fatto e non si puo' delegare la determinazione di questo elemento costitutivo della fattispecie all'esecutivo, senza svuotare di contenuto e di valore, da un punto di vista del rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali di liberta' del cittadino, il principio di riserva assoluta di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Ne' si puo' accettare la tesi secondo la quale non vi e' violazione del principio di riserva di legge quando, come nel caso di specie, la fonte normativa di grado inferiore, cui la legge rinvia, sia preesistente a questa, poiche' il legislatore, nel momento in cui rinvia alla fonte subordinata, conoscendone gia' il contenuto lo farebbe proprio. Questa tecnica, infatti non e' esente da pericoli: basti pensare alla possibilita' di una successiva modifica della fonte subordinata richiamata dalla legge penale. In questo caso l'organo esecutivo inciderebbe nell'ambito della delimitazione del fatto penalmente rilevante senza possibilita' per il legislatore di sottoporre tale intervento al proprio vaglio critico, in palese contrasto, pertanto, col principio di riserva di legge. E' quanto avvenuto con riferimento al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 richiamato dall'art. 5 della legge n. 818/1984, che, successivamente all'entrata in vigore di detta legge, e' stato modificato sempre con decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 1985, proprio in relazione al tipo di attivita' per la quale e' stata contestata all'imputato la omessa richiesta del rilascio del nulla osta provvisorio. L'art. 1 del citato decreto, infatti, cosi' dispone: "Il punto 15 dell'allegato al d.m. 16 febbraio 1982 di cui in premessa e' sostituito dal seguente: 15) Deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili: a) per uso industriale o artigianale con capacita' geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc. . . . . . 6; b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacita' geometrica complessiva superiore a 25 mc. . . . . . 3". Ne' rilevante, ai fini della legittimita' del ricorso a questa tecnica normativa, puo' ritenersi la circostanza che la modifica intervenuta sia in senso favorevole al reo, in quanto la ratio che sta a fondamento del principio costituzionale di riserva di legge in materia penale non consente di distinguere norme favorevoli e sfavorevoli, essendo in ogni caso preclusa al potere esecutivo qualsiasi attivita' normativa in materia penale. B) Violazione del principio di tassativita' e della responsabilita' personale dell'illecito penale sancito dagli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione. La fattispecie penale oggetto del presente giudizio appare viziata da un eccesso casistico che lede l'esigenza della certezza del diritto e compromette il principio di responsabilita' personale in materia penale. La tabella allegata al d.m. 16 febbraio 1982, che contiene l'elenco di ben novantasette attivita' soggette all'obbligo della richiesta del certificato di prevenzione incendi o del nulla osta provvisorio, lungi dall'individuare con sufficiente certezza i soggetti sottoposti a tale obbligo, ha dato origine a tali e tanti dubbi interpretativi da richiedere l'emanazione di successive e ripetute circolari ministeriali di chiarimento del Ministro dell'interno nonche' le proroghe del termine di scadenza dell'obbligo penalmente rilevante, a causa della scarsa conoscenza di tale obbligo da parte dei soggetti interessati. Si profila quindi nel caso di specie il dubbio se l'attivita' svolta dall'imputato, allevatore di conigli a livello artigianale, rientri tra quelle soggette all'obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi o del nulla osta provvisorio al n. 15 della tabella allegata al d.m. 16 febbraio 1982, cosi' come modificato dall'art. 1 del d.m. 27 marzo 1985, ossia "depositi di liquidi infiammabili o combustibili per uso artigianale". Ma allora la norma, che pure apparentemente si preoccupa di specificare minuziosamente i tipi di attivita' soggette agli obblighi previsti dalla legge sulla prevenzione degli incendi, avrebbe dovuto precisare che l'obbligo di richiedere il certificato o il nulla osta sorge non solo quando le attivita' da essa descritte rappresentino l'oggetto principale dell'impresa, ma anche qualora esse assolvano ad una funzione accessoria e/o strumentale rispetto all'oggetto principale della stessa. Questa mancata precisazione puo' suscitare infatti, come nel caso di specie, dubbi o meglio ancora fraintendimenti circa l'insorgere in capo ai soggetti interessati dell'obbligo di richiesta penalmente rilevante.
P. Q. M. Letta la legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Revere, addi' 30 giugno 1989 (Seguono le firme) 89C1016