N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1989
N. 460 Ordinanza emessa il 22 giugno 1989 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Iobizzi Aldo e Rosi Emma Locazione - Immobili urbani - Ordinanza di sfratto per finita locazione - Successiva pronuncia di ordinanza di rilascio per morosita' - Contrasto fra giudicati - Impugnazione per revocazione - Impossibilita' - Lamentata discriminazione secondo che si tratti di provvedimenti emessi a seguito di cognizione ordinaria (sentenze) o di procedimenti speciali (ordinanze) - Conseguente mancata garanzia del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze nn. 167/1984 e 237/1985. (Cod. proc. civ., art. 395, n. 5). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.42 del 18-10-1989 )
IL PRETORE Esaminati gli atti di causa; O S S E R V A 1. - Con atto notificato il 27 giugno 1986, Rosi Emma intimava a Iobizzi Aldo sfratto per finita locazione in relazione all'immobile sito in Roma, viale Alessandrino, 151/155, essendo il relativo contratto di locazione (del 1 aprile 1973) venuto a scadenza ex artt. 67, lett. b), della legge n. 392/1978 e 15- bis della legge n. 94/1982, alla data del 31 marzo 1986. 2. - Non essendo l'intimato comparso, il pretore di Roma, all'udienza del 17 dicembre 1986, convalidava detto sfratto. 3. - Con atto notificato ( ex art. 140 del c.p.c.) il 25 marzo 1988, la stessa Rosi Emma - facendo epresso riferimento sempre al contratto 1 aprile 1973 e dolendosi che il conduttore Iobizzi si era reso moroso nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di luglio 1987 a marzo 1988 (per la complessiva somma di L. 1.676.000 - intimava al predetto conduttore sfratto di morosita', relativamente allo stesso immobile di viale Alessandrino n. 151/155. 4. - Il pretore di Roma, non essendo l'intimato comparso, convalidava lo sfratto per morosita' in data 19 aprile 1988. 5. - Con atto notificato il 30 maggio 1988, lo Iobizzi proponeva "ricorso in opposizione ex art. 668 del c.p.c.", avverso il secondo provvedimento di convalida (per morosita') assumendo: a) la nullita' dell'intimazione, non essendogli mai pervenuta la raccomandata prevista dell'art. 660 del c.p.c.; b) la mancanza dei presupposti di legge per lo sfratto, in quanto il contratto tra le parti "era stato gia' dichiarato risolto con la precedente ordinanza" di convalida per finita locazione. 6. - In relazione a tale assunto, lo Iobizzi ha richiesto a questo pretore di "dichiarare la nullita' o comunque revocare l'ordinanza di convalida di sfratto per morosita' concessa il 19 aprile 1988". 7. - L'opposizione tardiva ex art. 668 del c.p.c. e' inammissibile, essendo l'intimazione stata notificata ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. in maniera del tutto corretta e non verificandosi, quindi, nella specie, alcuna "irritualita' della notificazione". 8. - Avverso nessuna delle due ordinanze di convalida e' ammissibile l'appello essendo state entrambe pronunicate con l'osservanza dello schema procedimentale di cui agli artt. 657 e 658 del c.p.c. 9. - La situazione dedotta dall'opponente sottolinea, invece, una fattispecie legittimante, in astratto, il ricorso all'impugnazione di cui all'art. 395, n. 5, del c.p.c. Ed invero la prima ordinanza di convalida fa stato sull'esistenza di un contratto di locazione e sull'avvenuta sua definitiva cessazione al 31 marzo 1986; la seconda ordinanza di convalida, invece, fa parimenti stato: a) sull'esistenza del rapporto locatizio alla data (successiva) del 25 marzo 1988; b) sull'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagare il corrispettivo "canone" della locazione medesima; c) sulla risoluzione del contratto per tale inadempienza. 10. - Tale situazione di contrasto tra due provvedimenti giurisdizionali, facenti parimento "stato", e' stata dedotta sin dall'atto introduttivo, ribadita nelle note autorizzate (del 30 giugno 1988) ("la locatrice, violando volutamente il principio del ne bis in idem..."), esplicitata nelle conclusioni definitive nelle quali la richiesta - in via subordinata - di "revoca del provvedimento di convalida di sfratto per morosita'" viene ancorata all'art. 395 del c.p.c.: non puo', pertanto, parlarsi di domanda nuova. 11. - Allo stato, anche siffatta richiesta dovrebbe essere rigettata essendo l'impugnazione in parola rivolta avverso un provvedimento che ha natura di ordinanza, laddove la revocazione per costante giurisprudenza della s.C. - e' ammessa solo avverso le sentenze e gli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge (cfr., tra le tante, Cass. 30 aprile 1948, n. 619; 23 giugno 1958, n. 2208, e la recentissima 20 maggio 1987, n. 4617). 12. - Siffatta situazione, tuttavia, appare porsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e pone la necessita' di esaminare - sulla base di tali indirizzi del giudice cui compete la nomofilachia - se tale diritto vivente "esibisca le carte in regola con gli artt. 3 e 24" (secondo quanto affermato nella sentenza n. 167/1984 della Corte costituzionale. 13. - Sembra, in particolare discriminatorio - e quindi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione - il fatto che una determinata situazione, e cioe', nella specie, un contrasto di giudicati, rilevi o meno a seconda che si stratti di provvedimenti pronunciati a seguito di cognizione ordinaria ovvero del procedimento speciale per convalida di sfratto, tenuto conto della natura definitiva dell'ordinanza di convalida della sua efficacia di giudicato (Cass. 10 maggio 1985, n. 2919. In particolare, quella per morosita' ha il contenuto sostanziale di una sentenza costitutiva e di condanna emessa in un ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 23 ottobre 1968, n. 3429). 14. - In mancanza dell'ammissibilita' della impugnazione di cui all'art. 395 del c.p.c., pur dinanzi ad una situazione del tutto patologica, non si avrebbero gli strumenti acconci per garantire il diritto di difesa del cittadino, con conseguente violazione di principi' di cui all'art. 24 della Costituzione. 15. - Proprio il giudice delle leggi, in situazione analoga (che coinvolgeva l'art. 404 del c.p.c., anch'esso reputato inapplicabile sulla base della natura di "ordinanza" del provvedimento di convalida), ha affermato l'illegittimita' della norma nella parte in cui non ammetteva l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida per finita locazione (sentenza n. 167/1984), ribadendo poi il principio con riferimento alla convalida di sfratto per morosita' ed estendendolo (seppure in motivazione) all'ordinanza ex art. 30 della legge n. 392/1978 (sentenza n. 237/1985). Giova rammentare che, nella prima delle due decisioni, la Corte costituzionale ha osservato sia "la discrepanza tanto piu' e' lesiva di quei canoni di ragionevolezza cui si ispira la giurisprudenza di questa Corte", sia "che la sostanziale ingiustizia del provvedimento decisorio e' da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggior misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva"; cio' in relazione alla particolare efficacia dell'ordinanza di convalida. 16. - E' necessario, in conseguenza, investire della questione la Corte costituzionale, ponendosi il controllo di legittimita' della norma in parola pregiudiziale alla possibilita' di esaminare la domanda subordinata dall'opponente (quella principale, come detto, e' inammissibile).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, n. 5, del c.p.c., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove non consente che l'impugnazione per revocazione possa essere proposta anche avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosita'; Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonche' alle parti costituite. Roma, addi' 22 giugno 1989 Il pretore: PIGNATELLI 89C1029