N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1989

                                 N. 460
         Ordinanza emessa il 22 giugno 1989 dal pretore di Roma
     nel procedimento civile vertente tra Iobizzi Aldo e Rosi Emma
 Locazione  -  Immobili  urbani  -  Ordinanza  di  sfratto  per finita
 locazione  -  Successiva  pronuncia  di  ordinanza  di  rilascio  per
 morosita'  - Contrasto fra giudicati - Impugnazione per revocazione -
 Impossibilita' - Lamentata discriminazione secondo che si  tratti  di
 provvedimenti  emessi  a seguito di cognizione ordinaria (sentenze) o
 di procedimenti speciali (ordinanze) - Conseguente  mancata  garanzia
 del  diritto  di  difesa  -  Richiamo  alle  sentenze  nn. 167/1984 e
 237/1985.
 (Cod. proc. civ., art. 395, n. 5).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.42 del 18-10-1989 )
                               IL PRETORE
    Esaminati gli atti di causa;
                             O S S E R V A
    1.  -  Con atto notificato il 27 giugno 1986, Rosi Emma intimava a
 Iobizzi Aldo sfratto per finita locazione in  relazione  all'immobile
 sito  in  Roma,  viale  Alessandrino,  151/155,  essendo  il relativo
 contratto di locazione (del 1 aprile  1973)  venuto  a  scadenza  ex
 artt.  67, lett. b), della legge n. 392/1978 e 15- bis della legge n.
 94/1982, alla data del 31 marzo 1986.
    2.  -  Non  essendo  l'intimato  comparso,  il  pretore  di  Roma,
 all'udienza del 17 dicembre 1986, convalidava detto sfratto.
    3.  -  Con  atto  notificato ( ex art. 140 del c.p.c.) il 25 marzo
 1988, la stessa Rosi Emma - facendo  epresso  riferimento  sempre  al
 contratto 1 aprile 1973 e dolendosi che il conduttore Iobizzi si era
 reso moroso nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di luglio  1987
 a  marzo 1988 (per la complessiva somma di L. 1.676.000 - intimava al
 predetto conduttore sfratto di morosita', relativamente  allo  stesso
 immobile di viale Alessandrino n. 151/155.
    4.  -  Il  pretore  di  Roma,  non  essendo  l'intimato  comparso,
 convalidava lo sfratto per morosita' in data 19 aprile 1988.
    5.  -  Con atto notificato il 30 maggio 1988, lo Iobizzi proponeva
 "ricorso in opposizione ex art. 668 del c.p.c.", avverso  il  secondo
 provvedimento di convalida (per morosita') assumendo:
       a)  la  nullita' dell'intimazione, non essendogli mai pervenuta
 la raccomandata prevista dell'art. 660 del c.p.c.;
       b)  la  mancanza  dei  presupposti  di legge per lo sfratto, in
 quanto il contratto tra le parti "era stato gia'  dichiarato  risolto
 con la precedente ordinanza" di convalida per finita locazione.
    6. - In relazione a tale assunto, lo Iobizzi ha richiesto a questo
 pretore di "dichiarare la nullita' o comunque revocare l'ordinanza di
 convalida di sfratto per morosita' concessa il 19 aprile 1988".
    7.   -   L'opposizione   tardiva   ex   art.  668  del  c.p.c.  e'
 inammissibile,  essendo  l'intimazione  stata  notificata  ai   sensi
 dell'art.  140  del  c.p.c.  in  maniera  del  tutto  corretta  e non
 verificandosi,  quindi,  nella  specie,  alcuna  "irritualita'  della
 notificazione".
    8.   -  Avverso  nessuna  delle  due  ordinanze  di  convalida  e'
 ammissibile  l'appello  essendo  state   entrambe   pronunicate   con
 l'osservanza  dello schema procedimentale di cui agli artt. 657 e 658
 del c.p.c.
    9.  - La situazione dedotta dall'opponente sottolinea, invece, una
 fattispecie legittimante, in astratto, il ricorso all'impugnazione di
 cui  all'art.  395,  n. 5, del c.p.c. Ed invero la prima ordinanza di
 convalida fa stato sull'esistenza di  un  contratto  di  locazione  e
 sull'avvenuta  sua definitiva cessazione al 31 marzo 1986; la seconda
 ordinanza di convalida, invece, fa parimenti stato:
       a) sull'esistenza del rapporto locatizio alla data (successiva)
 del 25 marzo 1988;
       b)  sull'inadempimento  del conduttore all'obbligo di pagare il
 corrispettivo "canone" della locazione medesima;
       c) sulla risoluzione del contratto per tale inadempienza.
   10.   -   Tale   situazione  di  contrasto  tra  due  provvedimenti
 giurisdizionali, facenti parimento  "stato",  e'  stata  dedotta  sin
 dall'atto  introduttivo,  ribadita  nelle  note  autorizzate  (del 30
 giugno 1988) ("la locatrice, violando volutamente il principio del ne
 bis  in  idem..."),  esplicitata  nelle  conclusioni definitive nelle
 quali  la  richiesta  -  in  via  subordinata  -   di   "revoca   del
 provvedimento  di  convalida di sfratto per morosita'" viene ancorata
 all'art. 395 del c.p.c.: non  puo',  pertanto,  parlarsi  di  domanda
 nuova.
    11.  -  Allo  stato,  anche  siffatta  richiesta  dovrebbe  essere
 rigettata  essendo  l'impugnazione  in  parola  rivolta  avverso   un
 provvedimento  che ha natura di ordinanza, laddove la revocazione per
 costante giurisprudenza della s.C.  -  e'  ammessa  solo  avverso  le
 sentenze e gli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge
 (cfr., tra le tante, Cass. 30 aprile 1948, n. 619; 23 giugno 1958, n.
 2208, e la recentissima 20 maggio 1987, n. 4617).
    12. - Siffatta situazione, tuttavia, appare porsi in contrasto con
 gli artt. 3 e 24 della Costituzione e pone la necessita' di esaminare
 -   sulla   base  di  tali  indirizzi  del  giudice  cui  compete  la
 nomofilachia - se tale diritto vivente "esibisca le carte  in  regola
 con  gli  artt.  3  e 24" (secondo quanto affermato nella sentenza n.
 167/1984 della Corte costituzionale.
    13.  -  Sembra,  in  particolare  discriminatorio  -  e  quindi in
 contrasto con il principio di eguaglianza di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione  -  il  fatto  che  una determinata situazione, e cioe',
 nella specie, un contrasto di giudicati, rilevi o meno a seconda  che
 si  stratti  di  provvedimenti  pronunciati  a  seguito di cognizione
 ordinaria ovvero del procedimento speciale per convalida di  sfratto,
 tenuto  conto  della  natura  definitiva  dell'ordinanza di convalida
 della sua efficacia di giudicato (Cass. 10 maggio 1985, n.  2919.  In
 particolare,  quella per morosita' ha il contenuto sostanziale di una
 sentenza costitutiva e di condanna emessa in un ordinario giudizio di
 cognizione (cfr. Cass. 23 ottobre 1968, n. 3429).
    14.  -  In  mancanza dell'ammissibilita' della impugnazione di cui
 all'art. 395 del c.p.c., pur dinanzi  ad  una  situazione  del  tutto
 patologica,  non  si avrebbero gli strumenti acconci per garantire il
 diritto di  difesa  del  cittadino,  con  conseguente  violazione  di
 principi' di cui all'art. 24 della Costituzione.
    15.  -  Proprio il giudice delle leggi, in situazione analoga (che
 coinvolgeva l'art. 404 del c.p.c., anch'esso  reputato  inapplicabile
 sulla   base   della  natura  di  "ordinanza"  del  provvedimento  di
 convalida), ha affermato l'illegittimita' della norma nella parte  in
 cui  non  ammetteva  l'opposizione  di  terzo  avverso l'ordinanza di
 convalida per finita locazione (sentenza n. 167/1984), ribadendo  poi
 il  principio con riferimento alla convalida di sfratto per morosita'
 ed estendendolo (seppure in motivazione)  all'ordinanza  ex  art.  30
 della legge n. 392/1978 (sentenza n. 237/1985). Giova rammentare che,
 nella prima delle due decisioni, la Corte costituzionale ha osservato
 sia   "la  discrepanza  tanto  piu'  e'  lesiva  di  quei  canoni  di
 ragionevolezza cui si ispira la giurisprudenza di questa Corte",  sia
 "che  la  sostanziale  ingiustizia  del provvedimento decisorio e' da
 temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggior misura
 di  quel  che non possa lamentarsi in sentenza passata in giudicato o
 comunque esecutiva"; cio' in  relazione  alla  particolare  efficacia
 dell'ordinanza di convalida.
    16.  - E' necessario, in conseguenza, investire della questione la
 Corte costituzionale, ponendosi il controllo  di  legittimita'  della
 norma  in  parola  pregiudiziale  alla  possibilita'  di esaminare la
 domanda subordinata dall'opponente (quella principale, come detto, e'
 inammissibile).
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  395,  n.  5,  del
 c.p.c., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove
 non consente che l'impugnazione per revocazione possa essere proposta
 anche avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosita';
    Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per   la
 comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonche' alle
 parti costituite.
      Roma, addi' 22 giugno 1989
                         Il pretore: PIGNATELLI

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