N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 1989

                                 N. 78
         Ricorso depositato in cancelleria il 30 settembre 1989
              (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Regione  Abruzzo  -  Interventi  a favore dei cittadini abruzzesi che
 vivono all'estero e  dei  cittadini  extracomunitari  che  vivono  in
 Abruzzo  -  Istituzione di un consiglio regionale per l'emigrazione e
 l'immigrazione - Prevista  corresponsione  per  i  componenti  di  un
 gettone  di  presenza  -  Esclusione  sono per i rappresentanti degli
 immigrati stranieri e delle organizzazioni dei  datori  di  lavoro  -
 Violazione  del principio della gratuita' dell'ufficio Travalicamento
 della competenza legislativa regionale.
 Regione  Abruzzo  -  Interventi  a favore dei cittadini abruzzesi che
 vivono all'estero e  dei  cittadini  extracomunitari  che  vivono  in
 Abruzzo  - Contributi regionali per l'acquisto o la costruzione di un
 alloggio economico - Concessione indipendente da un effettivo rientro
 nel  territorio  regionale e sulla base di un mero proposito espresso
 in tal senso - Travalicamento della competenza legislativa  regionale
 - Violazione dei principi generali statuiti con normativa statale.
 (Legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, artt. 14, primo
 e secondo comma, e 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943).
 (Cost., art. 117).
(GU n.42 del 18-10-1989 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui  uffici  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente
 della   giunta   regionale   dell'Abruzzo,   per   la   dichiarazione
 dell'illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 14, primo e secondo
 comma, e 20, secondo comma, della legge regionale riapprovata  il  29
 luglio 1989, recante "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che
 vivono all'estero e  dei  cittadini  extracomunitari  che  vivono  in
 Abruzzo", in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
    1.   -   La   legge  in  epigrafe  si  propone  di  ridisciplinare
 organicamente, anche attraverso l'abrogazione della l.r. 20  novembre
 1980,  n. 81, la materia degli interventi, a carattere assistenziale,
 in  favore  degli  emigrati  al  contempo  estendendo   le   relative
 disposizioni agli immigrati extracomunitari in attuazione, sul punto,
 della legge 30 dicembre 1986,  n.  943.  Nel  testo  approvato  nella
 seduta  consiliare  del  7 giugno 1989, la legge in esame - dopo aver
 disposto la istituzione del consiglio regionale per  l'emigrazione  e
 l'immigrazione  regolandone  compiti e composizione (artt. 3 e segg.)
 giusta quanto contemplato all'art.  2, settimo comma, della legge  n.
 943/1986  cit. - ha previsto a favore dei componenti del consiglio la
 corresponsione di un gettone di  presenza  oltre  al  rimborso  delle
 spese  di  viaggio  per  la  partecipazione alle sedute dell'organo e
 delle sue commissioni.
    Siffatta  previsione,  normativa,  contenuta  nei  primi due comma
 dell'art. 14 della legge regionale come sopra approvata,  ha  formato
 oggetto  di  rilievo  da  parte del Governo che, con provvedimento di
 rinvio 13 luglio 1989, ne ha sottolineato (al punto 2)  il  contrasto
 col  principio  posto  dall'ottavo comma dell'art. 2 della richiamata
 legge n. 943/1986, secondo cui e' gratuita la partecipazione a  tutti
 gli  organi  pubblici,  centrali  e  locali, di cui alla legge stessa
 (fermo il rimborso delle  spese  di  viaggio  per  i  componenti  non
 dipendenti di una p.a.).
    2.  -  Con  lo  stesso  provvedimento  di  rinvio  il  Governo ha,
 altresi', rimesso a nuovo esame del consiglio  regionale  il  secondo
 comma  dell'art.  20 della legge in questione, sul rilievo che la ivi
 prevista erogazione di un contributo, per l'acquisto d'un alloggio di
 tipo   economico,   a  favore  degli  emigrati  "ancorche'  residenti
 all'estero" che intendano rientrare nel territorio della regione,  si
 ponesse  in  contrasto  col  principio  della competenza territoriale
 della regione.
    3.  -  In  data  7  settembre 1989 e' pervenuta al commissario del
 Governo comunicazione (integrativa di altra precedente,  nella  quale
 non  era menzione della "maggioranza" prescritta dall'art.  127 della
 Costituzione) dell'avvenuta riapprovazione della legge, nella  seduta
 del  29 luglio 1989, in un testo che risulta solo in parte ricettivo,
 e limitatamente all'art. 14, dei summenzionati  rilievi  governativi:
 mentre,  infatti,  e'  rimasta  immutata la formulazione dell'art. 20
 (essendovi  stata  conservata  la  previsione  della  concessione  di
 contributi-casa  anche  a  favore  dei  "non residenti"), i primi due
 commi dell'art. 14 sono stati variati nel senso che la partecipazione
 gratuita  alle sedute del Crei e' stata stabilita per alcuni soltanto
 dei suoi componenti (e, piu' esattamente, per i rappresentanti  degli
 immigrati  stranieri  e per i rappresentanti dei datori di lavoro, di
 cui alle lettere c) e g) del richiamato art. 5 della legge), la' dove
 avrebbe dovuto riguardare tutti i componenti dell'organo.
    4.  -  Permanendo  sostanzialmente,  rispetto al testo riapprovato
 della legge, le ragioni poste a base del provvedimento di rinvio,  il
 deducente  Presidente  del Consiglio dei Ministri propone ricorso per
 la dichiarazione dell'illegittimita'  costituzionale  delle  indicate
 norme   siccome  violatrici  dei  limiti  derivanti  alla  competenza
 legislativa regionale dell'art. 117 della Costituzione.
    Come  gia'  rilevato,  invero,  con  la  richiesta  di riesame del
 provvedimento legislativo qui impugnato, i primi due comma  dell'art.
 14  si pongono in contrasto - pur nella formulazione susseguente alla
 riapprovazione della legge regionale - col principio posto  dall'art.
 2,  ottavo  comma,  della  legge n. 943/1986 (e, quindi, col precetto
 dell'art. 117 della Costituzione) che in via generale ha stabilito la
 gratuita' dell'officio di componente delle consulte, anche regionali,
 istituite per i problemi connessi ai flussi di migrazione delle forze
 di  lavoro.  E' da notare, in proposito, che ai soggetti chiamati, in
 rappresentanza delle diverse categorie  e  degli  enti  od  organismi
 interessati,  a  comporre  le  consulte in parola la norma statale ha
 attribuito  posizioni  assolutamente   paritetiche   stabilendo,   in
 particolare,   che  alla  istituzione  degli  organi  locali  dovesse
 provvedersi in analogia. Ne segue, in maniera del tutto lineare,  che
 la  conservata  attribuzione ai componenti del Crei dell'Abruzzo d'un
 gettone di presenza, con la sola  eccezione  (nel  testo  riapprovato
 dell'art.   14   in  esame)  per  i  rappresentanti  degli  immigrati
 sttranieri e delle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro,  collide
 direttamente  col vincolante - e generale - principio della gratuita'
 dell'officio ne' trova, per la  differente  disciplina  tratteggiata,
 alcuna razionale giustificazione (neppure adombrata, del resto, nella
 "relazione" illustrativa del dichiarato - ma, sostanzialmente,  eluso
 - adeguamento della norma regionale ai rilievi governativi).
    5.  - Del pari illegittima si dimostra la disposizione del secondo
 comma dell'art. 20, riapprovato nell'identica stesura (anche formale)
 fatta oggetto di rinvio.
    Scaturisce  dai  principi  generali,  insiti  nell'attribuzione di
 competenze legislative alle regioni,  la  limitazione  al  rispettivo
 ambito  territoriale  delle  situazioni  suscettibili  di trovare una
 "locale"  regolamentazione  giuridica  adeguatrice  (di  cui   quella
 nazionale).  Ma  di  tali limiti non risulta osservante la denunciata
 norma regionale, con la quale si vorrebbe estesa ai  "non  residenti"
 la possibilita' di accedere ai contributi regionali, per l'acquisto e
 la costruzione  d'un  alloggio  economico,  indipendentemente  da  un
 effettivo  rientro  degli  interessati nel territorio della regione e
 sulla base d'un mero proposito in tali sensi espresso.
   Per  i  motivi  esposti,  il  ricorrente  chiede che sia dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale  degli  artt.  14,  primo  e  secondo
 comma, e 20, secondo comma, della legge regionale in epigrafe.
      Roma, addi' 20 settembre 1989
                  Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

 89C1035