N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 1989
N. 78 Ricorso depositato in cancelleria il 30 settembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Abruzzo - Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo - Istituzione di un consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione - Prevista corresponsione per i componenti di un gettone di presenza - Esclusione sono per i rappresentanti degli immigrati stranieri e delle organizzazioni dei datori di lavoro - Violazione del principio della gratuita' dell'ufficio Travalicamento della competenza legislativa regionale. Regione Abruzzo - Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo - Contributi regionali per l'acquisto o la costruzione di un alloggio economico - Concessione indipendente da un effettivo rientro nel territorio regionale e sulla base di un mero proposito espresso in tal senso - Travalicamento della competenza legislativa regionale - Violazione dei principi generali statuiti con normativa statale. (Legge regione Abruzzo riapprovata il 29 luglio 1989, artt. 14, primo e secondo comma, e 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943). (Cost., art. 117).(GU n.42 del 18-10-1989 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 14, primo e secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale riapprovata il 29 luglio 1989, recante "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo", in riferimento all'art. 117 della Costituzione. 1. - La legge in epigrafe si propone di ridisciplinare organicamente, anche attraverso l'abrogazione della l.r. 20 novembre 1980, n. 81, la materia degli interventi, a carattere assistenziale, in favore degli emigrati al contempo estendendo le relative disposizioni agli immigrati extracomunitari in attuazione, sul punto, della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nel testo approvato nella seduta consiliare del 7 giugno 1989, la legge in esame - dopo aver disposto la istituzione del consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione regolandone compiti e composizione (artt. 3 e segg.) giusta quanto contemplato all'art. 2, settimo comma, della legge n. 943/1986 cit. - ha previsto a favore dei componenti del consiglio la corresponsione di un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell'organo e delle sue commissioni. Siffatta previsione, normativa, contenuta nei primi due comma dell'art. 14 della legge regionale come sopra approvata, ha formato oggetto di rilievo da parte del Governo che, con provvedimento di rinvio 13 luglio 1989, ne ha sottolineato (al punto 2) il contrasto col principio posto dall'ottavo comma dell'art. 2 della richiamata legge n. 943/1986, secondo cui e' gratuita la partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui alla legge stessa (fermo il rimborso delle spese di viaggio per i componenti non dipendenti di una p.a.). 2. - Con lo stesso provvedimento di rinvio il Governo ha, altresi', rimesso a nuovo esame del consiglio regionale il secondo comma dell'art. 20 della legge in questione, sul rilievo che la ivi prevista erogazione di un contributo, per l'acquisto d'un alloggio di tipo economico, a favore degli emigrati "ancorche' residenti all'estero" che intendano rientrare nel territorio della regione, si ponesse in contrasto col principio della competenza territoriale della regione. 3. - In data 7 settembre 1989 e' pervenuta al commissario del Governo comunicazione (integrativa di altra precedente, nella quale non era menzione della "maggioranza" prescritta dall'art. 127 della Costituzione) dell'avvenuta riapprovazione della legge, nella seduta del 29 luglio 1989, in un testo che risulta solo in parte ricettivo, e limitatamente all'art. 14, dei summenzionati rilievi governativi: mentre, infatti, e' rimasta immutata la formulazione dell'art. 20 (essendovi stata conservata la previsione della concessione di contributi-casa anche a favore dei "non residenti"), i primi due commi dell'art. 14 sono stati variati nel senso che la partecipazione gratuita alle sedute del Crei e' stata stabilita per alcuni soltanto dei suoi componenti (e, piu' esattamente, per i rappresentanti degli immigrati stranieri e per i rappresentanti dei datori di lavoro, di cui alle lettere c) e g) del richiamato art. 5 della legge), la' dove avrebbe dovuto riguardare tutti i componenti dell'organo. 4. - Permanendo sostanzialmente, rispetto al testo riapprovato della legge, le ragioni poste a base del provvedimento di rinvio, il deducente Presidente del Consiglio dei Ministri propone ricorso per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale delle indicate norme siccome violatrici dei limiti derivanti alla competenza legislativa regionale dell'art. 117 della Costituzione. Come gia' rilevato, invero, con la richiesta di riesame del provvedimento legislativo qui impugnato, i primi due comma dell'art. 14 si pongono in contrasto - pur nella formulazione susseguente alla riapprovazione della legge regionale - col principio posto dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 943/1986 (e, quindi, col precetto dell'art. 117 della Costituzione) che in via generale ha stabilito la gratuita' dell'officio di componente delle consulte, anche regionali, istituite per i problemi connessi ai flussi di migrazione delle forze di lavoro. E' da notare, in proposito, che ai soggetti chiamati, in rappresentanza delle diverse categorie e degli enti od organismi interessati, a comporre le consulte in parola la norma statale ha attribuito posizioni assolutamente paritetiche stabilendo, in particolare, che alla istituzione degli organi locali dovesse provvedersi in analogia. Ne segue, in maniera del tutto lineare, che la conservata attribuzione ai componenti del Crei dell'Abruzzo d'un gettone di presenza, con la sola eccezione (nel testo riapprovato dell'art. 14 in esame) per i rappresentanti degli immigrati sttranieri e delle organizzazioni dei datori di lavoro, collide direttamente col vincolante - e generale - principio della gratuita' dell'officio ne' trova, per la differente disciplina tratteggiata, alcuna razionale giustificazione (neppure adombrata, del resto, nella "relazione" illustrativa del dichiarato - ma, sostanzialmente, eluso - adeguamento della norma regionale ai rilievi governativi). 5. - Del pari illegittima si dimostra la disposizione del secondo comma dell'art. 20, riapprovato nell'identica stesura (anche formale) fatta oggetto di rinvio. Scaturisce dai principi generali, insiti nell'attribuzione di competenze legislative alle regioni, la limitazione al rispettivo ambito territoriale delle situazioni suscettibili di trovare una "locale" regolamentazione giuridica adeguatrice (di cui quella nazionale). Ma di tali limiti non risulta osservante la denunciata norma regionale, con la quale si vorrebbe estesa ai "non residenti" la possibilita' di accedere ai contributi regionali, per l'acquisto e la costruzione d'un alloggio economico, indipendentemente da un effettivo rientro degli interessati nel territorio della regione e sulla base d'un mero proposito in tali sensi espresso.
Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 14, primo e secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 20 settembre 1989 Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato 89C1035