N. 474 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1989

                                 N. 474
 Ordinanza  emessa  il  22 giugno 1989 dalla commissione tributaria di
 secondo grado di Ascoli  Piceno  sul  ricorso  proposto  dall'ufficio
 ii.dd. di Fermo contro Spinosi Vincenzo
 Imposte - Presentazione della dichiarazione dei redditi in termini ad
 ufficio finanziario non competente - Ricezione di detta dichiarazione
 a termine scaduto da parte dell'ufficio competente per l'intempestiva
 trasmissione di quello che ha ricevuto la dichiarazione - Sanzioni  a
 carico  del dichiarante - Disparita' di trattamento per comportamenti
 e  fatti   sostanzialmente   uguali   (tardiva   trasmissione   della
 dichiarazione  tempestivamente  presentata  al comune di residenza) -
 Prevista illiceita' e punibilita' di un comportamento  dipendente  da
 azione  non  del  contribuente  ma di un terzo (nella specie: ufficio
 ii.dd.).
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12, quarto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.43 del 25-10-1989 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  emesso  la seguente ordinanza sull'appello n. 981 prot. gen. e
 n.  2198  prot.  sez.  prodotto  dall'ufficio  ii.dd.  di   Fermo   e
 sull'appello  incidentale di Spinosi Vincenzo avverso la decisione n.
 689 del 23 ottobre 1987 della commissione tributaria di  primo  grado
 di Fermo;
    Letti gli atti;
    Sentite le parti;
    Udito il relatore;
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Il  contribuente  Spinosi  Vincenzo,  residente in Campofilone, ha
 presentato a suo tempo la dichiarazione dei redditi per  l'anno  1980
 Mod.  740 nei termini (l'1 giugno 1981, essendo il 31 maggio festivo)
 mediante spedizione a mezzo raccomandata.
    La predetta dichiarazione, erroneamente spedita all'ufficio ii.dd.
 di S. Benedetto del Tronto (prov. di Ascoli Piceno) anziche' a quello
 di Fermo (anch'esso in provincia di Ascoli Piceno e nell'ambito della
 cui circoscrizione il contribuente aveva  la  propria  residenza)  e'
 stata  da  quell'ufficio trasmessa al competente ufficio di Fermo con
 notevole ritardo, pervenendo, comunque, presso  l'ufficio  competente
 soltanto il 26 gennaio 1982.
    L'ufficio  ii.dd.  di Fermo, visti e applicati gli artt. 9, ultimo
 comma e 12, quarto comma,  avvalendosi  del  disposto  dell'art.  46,
 primo  comma,  primo  periodo  del  d.P.R.  26 settembre 1973, n. 600
 "considerato che l'imposta dovuta e' pari a L. 4.237.000 per Irpef ed
 a  L.  1.398.000  per Ilor", ha notificato in data 4 dicembre 1986 al
 contribuente avviso di accertamento n.  65  d'ordine,  con  il  quale
 irrogava  la  pena  pecuniaria  di L. 11.270.000 pari al doppio delle
 imposte dovute.
    Ha  proposto  tempestivo  ricorso il contibuente, cui ha resistito
 l'ufficio: la commissione tributaria di  primo  grado  di  Fermo,  in
 parziale  accoglimento  della doglianza del contribuente, considerato
 che,  comunque,  il  saldo  dell'imposta  dovuta  era  stato  versato
 unitamente  alla  dichiarazione dei redditi in questione, ha ritenuto
 applicabile la pena pecuniaria di L. 500.000, ai  sensi  degli  artt.
 12,  quarto  comma, e 46, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n.
 600/1973.
    La  decisione  di  primo  grado  e'  stata appellata dall'ufficio,
 mentre il contribuente ha proposto appello incidentale.
    Prima  di  esaminare  il  merito,  la commissione di secondo grado
 ritiene  in  via   pregiudiziale   di   sollevare   la   legittimita'
 costituzionale  della  norma  (art.  12,  quarto comma, del d.P.R. n.
 600/1973) da cui deriva la soluzione della presente controversia.
    Infatti,  la tempestivita' della presentazione della dichiarazione
 annuale dei redditi - ai fini delle conseguenze connesse  al  sistema
 sanzionatorio  -  e' disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 60/1973.
 In base alla richiamata normativa la data di presentazione e'  quella
 di  consegna,  rispettivamente,  all'ufficio  del comune di domicilio
 fiscale (primo comma), all'ufficio statale  o  assimilato  datore  di
 lavoro  per  i pubblici dipendenti (primo comma ultima parte), ovvero
 di consegna all'ufficio  postale  per  la  spedizione  al  competente
 ufficio fiscale (secondo comma).
    Viceversa,  ai  sensi  del  quarto  comma  dell'art. 12 citato "la
 presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli  sopra
 indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia
 pervenuta all'ufficio delle imposte competente".
    Considerata  la  sussistenza  o  meno della punibilita' nonche' il
 diverso regime sanzionatorio connesso al "ritardo" (entro un mese)  o
 alla "omissione" (oltre un mese) della dichiarazione (artt. 9, ultimo
 comma;  46,  ultimo  comma,  del  d.P.R.  n.  600/1973)  ne  discende
 innanzitutto  la  rilevanza della questione di legittimita', trovando
 la  predetta  normativa  diretta   applicazione   della   fattispecie
 all'esame di questa commissione.
    Del  pari  la questione non appare manifestamente infondata, sotto
 il profilo della disparita' di trattamento.
    Infatti:
       a)  la dichiarazione consegnata al comune, ente pubblico datore
 di lavoro o ufficio postale, pur se  da  questi  inviata  in  ritardo
 all'ufficio  ii.dd.  competente,  non  ha  riflessi  negativi  per il
 contribuente sotto il profilo della sanzionabilita';
       b)  a  comportamenti e fatti sostanzialmente uguali corrisponde
 una diversita' di valutazione e punibilita' (tempestivita', ritardo o
 omissione "presunti");
       c) la illiceita' del comportamento del contribuente ed il grado
 di punibilita',  nella  fattispecie  disciplinata  dal  quarto  comma
 dell'art.  12 del d.P.R. n. 600/1973 (maggiore o minore sollecitudine
 nell'invio  della  dichiarazione  all'ufficio  competente),   dipende
 comunque  non  dalla  condotta  del  soggetto punibile (contribuente)
 medesimo, ma di un terzo che, peraltro, per essere un  ufficio  della
 stessa  amministrazione  finanziaria,  anche  sotto  il profilo della
 illogicita' si pone in contrasto con la normativa  che  riconosce  la
 tempestivita' della dichiarazione presentata ad altra amministrazione
 (comune, ente, ufficio  postale)  e  quindi  la  liceita',  sotto  il
 profilo della non punibilita', del comportamento relativo.
                                P. Q. M.
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 12, quarto comma, del  d.P.R.
 29   settembre   1973,   n.   600,  in  relazione  all'art.  3  della
 costituzione;
    Ordina  la  sospensione  del giudizio e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.
      Ascoli Piceno, addi' 22 giugno 1989
                        Il presidente: SPINGARDI

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