N. 474 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1989
N. 474 Ordinanza emessa il 22 giugno 1989 dalla commissione tributaria di secondo grado di Ascoli Piceno sul ricorso proposto dall'ufficio ii.dd. di Fermo contro Spinosi Vincenzo Imposte - Presentazione della dichiarazione dei redditi in termini ad ufficio finanziario non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente per l'intempestiva trasmissione di quello che ha ricevuto la dichiarazione - Sanzioni a carico del dichiarante - Disparita' di trattamento per comportamenti e fatti sostanzialmente uguali (tardiva trasmissione della dichiarazione tempestivamente presentata al comune di residenza) - Prevista illiceita' e punibilita' di un comportamento dipendente da azione non del contribuente ma di un terzo (nella specie: ufficio ii.dd.). (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12, quarto comma). (Cost., art. 3).(GU n.43 del 25-10-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 981 prot. gen. e n. 2198 prot. sez. prodotto dall'ufficio ii.dd. di Fermo e sull'appello incidentale di Spinosi Vincenzo avverso la decisione n. 689 del 23 ottobre 1987 della commissione tributaria di primo grado di Fermo; Letti gli atti; Sentite le parti; Udito il relatore; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente Spinosi Vincenzo, residente in Campofilone, ha presentato a suo tempo la dichiarazione dei redditi per l'anno 1980 Mod. 740 nei termini (l'1 giugno 1981, essendo il 31 maggio festivo) mediante spedizione a mezzo raccomandata. La predetta dichiarazione, erroneamente spedita all'ufficio ii.dd. di S. Benedetto del Tronto (prov. di Ascoli Piceno) anziche' a quello di Fermo (anch'esso in provincia di Ascoli Piceno e nell'ambito della cui circoscrizione il contribuente aveva la propria residenza) e' stata da quell'ufficio trasmessa al competente ufficio di Fermo con notevole ritardo, pervenendo, comunque, presso l'ufficio competente soltanto il 26 gennaio 1982. L'ufficio ii.dd. di Fermo, visti e applicati gli artt. 9, ultimo comma e 12, quarto comma, avvalendosi del disposto dell'art. 46, primo comma, primo periodo del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 "considerato che l'imposta dovuta e' pari a L. 4.237.000 per Irpef ed a L. 1.398.000 per Ilor", ha notificato in data 4 dicembre 1986 al contribuente avviso di accertamento n. 65 d'ordine, con il quale irrogava la pena pecuniaria di L. 11.270.000 pari al doppio delle imposte dovute. Ha proposto tempestivo ricorso il contibuente, cui ha resistito l'ufficio: la commissione tributaria di primo grado di Fermo, in parziale accoglimento della doglianza del contribuente, considerato che, comunque, il saldo dell'imposta dovuta era stato versato unitamente alla dichiarazione dei redditi in questione, ha ritenuto applicabile la pena pecuniaria di L. 500.000, ai sensi degli artt. 12, quarto comma, e 46, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973. La decisione di primo grado e' stata appellata dall'ufficio, mentre il contribuente ha proposto appello incidentale. Prima di esaminare il merito, la commissione di secondo grado ritiene in via pregiudiziale di sollevare la legittimita' costituzionale della norma (art. 12, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973) da cui deriva la soluzione della presente controversia. Infatti, la tempestivita' della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi - ai fini delle conseguenze connesse al sistema sanzionatorio - e' disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 60/1973. In base alla richiamata normativa la data di presentazione e' quella di consegna, rispettivamente, all'ufficio del comune di domicilio fiscale (primo comma), all'ufficio statale o assimilato datore di lavoro per i pubblici dipendenti (primo comma ultima parte), ovvero di consegna all'ufficio postale per la spedizione al competente ufficio fiscale (secondo comma). Viceversa, ai sensi del quarto comma dell'art. 12 citato "la presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente". Considerata la sussistenza o meno della punibilita' nonche' il diverso regime sanzionatorio connesso al "ritardo" (entro un mese) o alla "omissione" (oltre un mese) della dichiarazione (artt. 9, ultimo comma; 46, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973) ne discende innanzitutto la rilevanza della questione di legittimita', trovando la predetta normativa diretta applicazione della fattispecie all'esame di questa commissione. Del pari la questione non appare manifestamente infondata, sotto il profilo della disparita' di trattamento. Infatti: a) la dichiarazione consegnata al comune, ente pubblico datore di lavoro o ufficio postale, pur se da questi inviata in ritardo all'ufficio ii.dd. competente, non ha riflessi negativi per il contribuente sotto il profilo della sanzionabilita'; b) a comportamenti e fatti sostanzialmente uguali corrisponde una diversita' di valutazione e punibilita' (tempestivita', ritardo o omissione "presunti"); c) la illiceita' del comportamento del contribuente ed il grado di punibilita', nella fattispecie disciplinata dal quarto comma dell'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973 (maggiore o minore sollecitudine nell'invio della dichiarazione all'ufficio competente), dipende comunque non dalla condotta del soggetto punibile (contribuente) medesimo, ma di un terzo che, peraltro, per essere un ufficio della stessa amministrazione finanziaria, anche sotto il profilo della illogicita' si pone in contrasto con la normativa che riconosce la tempestivita' della dichiarazione presentata ad altra amministrazione (comune, ente, ufficio postale) e quindi la liceita', sotto il profilo della non punibilita', del comportamento relativo.
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 3 della costituzione; Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Ascoli Piceno, addi' 22 giugno 1989 Il presidente: SPINGARDI 89C1046