N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 1989

                                 N. 475
 Ordinanza  emessa  il  19  giugno  1989  dal  pretore  di Brescia nel
 procedimento civile vertente tra Brolli Maria ed altri e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni I.N.P.S. - Esclusione
 dell'integrazione al  minimo  nel  caso  di  cumulo  di  pensione  di
 vecchiaia   I.N.P.S.  con  pensione  indiretta  a  carico  del  fondo
 coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Ingiustificata disparita' di
 trattamento di situazioni omogenee.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.43 del 25-10-1989 )
                               IL PRETORE
    A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede
                             O S S E R V A
    Tutti i ricorrenti, titolari di trattamento assicurativo diretto e
 indiretto  chiedono  l'integrazione   al   trattamento   minimo   del
 trattamento   assicurativo   indiretto;   in  riferimento  a  Gualeni
 Francesco (giacche' in ordine ai residui  attori  la  questione  deve
 ritenersi   superata   per   l'avvento   di   pronuncie  della  Corte
 costituzionale) non  e'  manifestamente  infondata  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  1  della legge n. 9/1963 in riferimento
 all'art. 3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui,  nel  quadro
 normativo  anteriore  al  1 ottobre 1983, preclude l'integrazione al
 t.m. per chi, come appunto il Gualesi sia anche titolare di  pensione
 di  vecchiaia  I.N.P.S.;  e cio' in riferimento ai principi culminati
 poi nella sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale.
    La  rilevanza  della  questione  (essendo l'eccezione di decadenza
 sollevata  dall'I.N.P.S.  infondata,  giacche'  il  termine  di   cui
 all'art.  47  del  d.P.R. n. 633/1970, abrogativo del disposto di cui
 all'art. 58 della legge n. 153/1969, di undici anni  e  qualificabile
 in  guisa  prescrizionale  (Cass.  n.  2243/1988) ed interrotto dalla
 proposizione della domanda amministrativa pervenuta  all'I.N.P.S.  il
 29 dicembre 1986) deriva dal fatto che la fattispecie de qua non puo'
 ritenersi  incisa   dalla   sentenza   n.   314/1985,   della   Corte
 costituzionale,  ne'  dalle  sentenze  numeri  142/1989  e 1144/1988,
 riferendosi tali ultime pronuncie a concorso di trattamento diretto e
 indiretto  a  carico del medesimo fondo speciale e non gia', come nel
 caso di specie, a concorso fra il fondo lavoratori  dipendenti  e  il
 fondo  speciale  di cui trattasi; e sulla base del diritto vigente la
 dimanda del Gualeni andrebbe respinta, ancorche'  i  principi  offesi
 dall'applicazione  del  disposto  normativo  qui censurato, siano gli
 stessi che hanno ispirato il giudice delle  leggi  nelle  statuizioni
 surriferite.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione
 della legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della
 legge  n. 9/1963 in relazione all'art. 3 della Costituzione nei sensi
 di cui in motivazione;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Manda  la cancelleria alle notificazioni e comunicazioni di legge.
      Brescia, addi' 19 giugno 1989
                       Il pretore g. d. l.: BISI

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