N. 475 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 1989
N. 475 Ordinanza emessa il 19 giugno 1989 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Brolli Maria ed altri e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Esclusione dell'integrazione al minimo nel caso di cumulo di pensione di vecchiaia I.N.P.S. con pensione indiretta a carico del fondo coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.43 del 25-10-1989 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede O S S E R V A Tutti i ricorrenti, titolari di trattamento assicurativo diretto e indiretto chiedono l'integrazione al trattamento minimo del trattamento assicurativo indiretto; in riferimento a Gualeni Francesco (giacche' in ordine ai residui attori la questione deve ritenersi superata per l'avvento di pronuncie della Corte costituzionale) non e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge n. 9/1963 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nel quadro normativo anteriore al 1 ottobre 1983, preclude l'integrazione al t.m. per chi, come appunto il Gualesi sia anche titolare di pensione di vecchiaia I.N.P.S.; e cio' in riferimento ai principi culminati poi nella sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale. La rilevanza della questione (essendo l'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S. infondata, giacche' il termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 633/1970, abrogativo del disposto di cui all'art. 58 della legge n. 153/1969, di undici anni e qualificabile in guisa prescrizionale (Cass. n. 2243/1988) ed interrotto dalla proposizione della domanda amministrativa pervenuta all'I.N.P.S. il 29 dicembre 1986) deriva dal fatto che la fattispecie de qua non puo' ritenersi incisa dalla sentenza n. 314/1985, della Corte costituzionale, ne' dalle sentenze numeri 142/1989 e 1144/1988, riferendosi tali ultime pronuncie a concorso di trattamento diretto e indiretto a carico del medesimo fondo speciale e non gia', come nel caso di specie, a concorso fra il fondo lavoratori dipendenti e il fondo speciale di cui trattasi; e sulla base del diritto vigente la dimanda del Gualeni andrebbe respinta, ancorche' i principi offesi dall'applicazione del disposto normativo qui censurato, siano gli stessi che hanno ispirato il giudice delle leggi nelle statuizioni surriferite.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 in relazione all'art. 3 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Manda la cancelleria alle notificazioni e comunicazioni di legge. Brescia, addi' 19 giugno 1989 Il pretore g. d. l.: BISI 89C1047