N. 486 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1988- 4 ottobre 1989

                                 N. 486
 Ordinanza   emessa   il   14  dicembre  1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  4  ottobre  1989)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Simone Giacinto contro
 la Presidenza del Consiglio di Ministri ed altro.
 Ordinamento  giudiziario - Trattamento economico dei magistrati Norme
 interpretative difformi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato -
 Contestuale  abrogazione  con  sostituzione  di  norme  innovative in
 parziale conformita' con la giurisprudenza Estensione della  speciale
 indennita'  dal  1 gennaio 1983 anziche' dal 1 luglio 1980; nonche'
 degli "scatti" di anzianita' dal  1  luglio  1983  anziche'  dal  1
 gennaio  1979  - Deteriore trattamento di quiescenza per i magistrati
 collocati a riposo tra il 1 gennaio 1979 ed  il  1  luglio  1983  -
 Svalutazione della funzione giurisdizionale e del diritto ad agire in
 giudizio Ingiustificata disparita' di  trattamento  economico  tra  i
 magistrati per il periodo 1 luglio 1980 e 1 gennaio 1983 per quanto
 concerne l'indennita' speciale e per il periodo 1 gennaio 1979 e  1
 luglio 1983 per gli scatti - Violazione del principio che ad analoghe
 funzioni corrisponda eguale compenso.
 (Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).
(GU n.43 del 25-10-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 899/1984
 proposto  dall'avv.  Giacinto  De  Simone,  rappresentato  e   difeso
 dall'avv.  Ugo  Sgueglia  presso  lo studio del quale in Roma, via O.
 Lazzarini 19, risulta elettivamente domiciliato contro la  presidenza
 del  Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, rappresentati
 e difesi dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  domiciliataria  ex
 lege,  per  il  riconoscimento  dell'obbligo  dell'amministrazione di
 corrispondere al ricorrente l'indennita' prevista dall'art.  3  della
 legge  19  febbraio  1981,  n.  27,  e  gli  aumenti periodici di cui
 all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, oltre
 interessi e rivalutazione monetaria.
                            FATTO E DIRITTO
    1.  -  Il  ricorrente,  consigliere  del  t.a.r. Lazio collocato a
 riposo  a  decorrere  dal  giorno  8   giugno   1982,   ha   chiesto,
 conformemente   alla   giurisprudenza   consolidata   dall'epoca,  il
 riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennita' di cui
 all'art.  3  della legge n. 27/1981, inizialmente corrisposto solo ai
 magistrati ordinari, nonche' il computo degli aumenti di stipendio ex
 art.  5,  ultimo  comma,  del  d.P.R.  n.  1080/1970, originariamente
 applicabile ai soli magistrati della Corte dei conti.
    Va  a  proposito rilevato che, soravvenuta la legge 6 agosto 1984,
 n.  425,  dovrebbe  ritenersi  definitivamente   stabilito   che   il
 trattamento  economico  richiesto al ricorrente non spetta se non con
 la decorrenza prevista alla legge: infatti la legge  in  esame,  come
 noto, dopo aver stabilito ai prini due commi dell'art. 1 che l'art. 3
 della legge n. 27/1981 si  applica  solo  ai  magistrati  ordinari  e
 l'art.  5  del  d.P.R.  1080/1970 si applica solo ai magistrati della
 Corte  dei  conti,  estende  con  l'art.  2  a  tutti  i   magistrati
 amministrativi   contabili   e  militari,  nonche'  agli  avvocati  e
 procuratori dello Stato, l'indennita' di cui al  cit.  art.  3  della
 legge  n.  27/1981,  ma  con decorrenza 1 gennaio 1983; e ridisegna,
 all'art. 3 con decorrenza 1 luglio 1983, la  progressione  economica
 degli  stipendi  dei  magistrati nonche' degli avvocati e procuratori
 dello Stato.
    Ai  sensi  quindi  della  normativa  sopra indicata la domanda del
 ricorrente andrebbe respinta in toto, in quanto cessato dal  servizio
 prima del 1 gennaio 1983.
    Preclusive,   in   particolare,  del  riconoscimento  dei  diritti
 richiesti appaiono le norme di cui ai primi  due  commi  dell'art.  1
 della  legge  n.  425/1984  che  interpretano  autenticamente,  ed in
 maniera contraria alla giurisprudenza formatasi su  delle  questioni,
 l'art.  3  della  legge 27/1981 l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n.
 1080/1987.
    Tuttavia  non  puo'  non  rilevarsi  come la legge n. 425/1984 sia
 stata ripetutamente oggetto di  censure  di  costituzionalita'  sotto
 vari profili, e come, in particolare sia caduto, ad opere della Corte
 costituzionale, il primo comma dell'art. 10  che  dichiarava  estinti
 d'ufficio  i  giudizi  pendenti  (sentenza  n. 123 del 7 aprile 1987;
 sentenza che consente quindi di prendere ancora in esame le richieste
 avanzate dal ricorrente.
    Considerato quindi che, per quanto sin qui detto, incombe a questo
 tribunale  l'onere  della  disamina  della  richiesta  avanzata   dal
 ricorrente,  e  che  ai  fini del decidere hanno diretta ed immediata
 rilevanza le questioni afferenti l'interpretazione dall'art. 1, primo
 e  secondo  comma,  della  legge  n.  425/1985, si dara' conto qui di
 seguito dei motivi in base ai quali va sollevata formale eccezione di
 costituzionalita' su dette norme.
    2.  -  Gli  artt.  1 e 2 della legge n. 425/1984 innanzi detti, si
 appalesano - ad avviso del collegio - in contrasto con gli artt.  24,
 102  e  103 della Costituzione in quanto tesi a svalutare la funzione
 giurisdizionale. Il legislatore dell'84 infatti, nello stesso momento
 in  cui  interveniva  per  smentire  sui  due  punti  in questione la
 giurisprudenza considerata  dal  giudice  amministrativo  (espressosi
 come  noto  nel suo piu' alto consenso con la decisione dell'adunanza
 plenaria n. 27 del 16 dicembre  1983),  dettava  poi  per  il  regime
 ordinario  e  pro  futuro, con decorrenza 1 gennaio 1983 e 1 luglio
 1983, norme identiche (per l'indennita' ex  art.  3  della  legge  n.
 27/1981)  o  assai  vicine (per gli "scatti" a quanto sostanzialmente
 stabilito dalla giurisprudenza.
    Esclusa  quindi  la  volonta'  di  ristabilire  l'ordine giuridico
 nell'interesse pubblico generale, tale intervento legislativo  appare
 sicuramente  contraddittorio,  limitato temporalmente, che non sembra
 avere altro scopo che quello di sovrapporsi al potere giudiziario.
    3.  -  Per  quanto  poi  attiene  al  contenuto, i primi due commi
 dell'art. 1 della legge n. 425/1984 appaiono  in  contrasto  con  gli
 artt. 3 e 36 della Costituzione.
    Il primo comma, che interpreta autenticamente l'art. 3 della legge
 n. 27/1981, limita irragionevolmente ad una categoria di magistrati e
 solo  per  un  determinato  periodo - estendendola poi a tutti dal 1
 gennaio 1983 - la corresponsione  della  particolare  indennita'  ivi
 prevista.  Indennita'  peraltro  non legata al "rischio", come poteva
 sembrare al  suo  nascere,  in  quanto  non  limitata  ai  magistrati
 impegnati  in  determinati  settori  della  giustizia  penale, bensi'
 connessa a  "particolari  oneri",  quali  l'impegno  a  tempo  pieno,
 l'aggiornamento  professionale  ecc.,  comuni  a  tutti i magistrati,
 civili, penali, amministrativi, contabili, nonche'  agli  avvocati  e
 procuratori dello Stato.
    Del  resto  proprio  l'estensione  fattane in regime ordinario dal
 legislatore dell'84 - sempre con decorrenza 1 gennaio 1983 - a tutte
 le  categorie  di  operatori  del  diritto  sopra  indicato, dimostra
 l'ingiustizia di una limitazione ai soli magistrati ordinari e per un
 periodo di tempo limitato.
    Il  secondo  comma dell'art. 1 cit., nella parte in cui interpreta
 autenticamente l'ultimo comma dell'art. 5 del  d.P.R.  n.  1080/1070,
 affermando  l'applicabilita' ai soli magistrati contabili del sistema
 di aumenti periodici previsto dalle leggi 16 dicembre 1961, n.  1308,
 e  20  dicembre  1961,  n. 1345, incide implicitamente (come e' stato
 giustamente  rilevato:  cons.  di  Stato  Sez.  IV  4  febbraio  1988
 ordinanza   n.  22,  che  assai  ampiamente  motiva  in  ordine  alla
 incostituzionalita' delle norme qui in esame)  sulla  interpretazione
 dell'art.  9,  secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme
 sul trattamento economico dei  magistrati  ordinari,  amministrativi,
 militari  e  degli  avvocati  dello  Stato):  tale norma infatti, nel
 prevedere  senza  disciplinarli  gli  aumenti  periodici,  era  stata
 interpretata  nel  senso che gli aumenti periodici dei quali trattava
 erano sostanzialmente quelli previsti per la magistratura.
    Orbene,  anche tale limitazione imposta autenticamente dalla legge
 dell'84, nel momento in cui introduce una  ingiustificata  disparita'
 di  trattamento  - per un limitato periodo - nell'ambito di categorie
 considerate poi dalla legge stessa in maniera unitaria,  si  pone  in
 contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
    4.  -  Per  i  suddetti  motivi  quindi, il presente giudizio deve
 essere  sospeso  e  gli  atti  devono  essere  inviati   alla   Corte
 costituzionale.
                                P. Q. M.
    Ritenutele  rilevanti  e  non manifestamente infondate, solleva le
 seguenti questioni di legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art.  1,  primo  e secondo comma, della legge 6 agosto
 1984, n. 425,  con  riferimento  agli  artt.  24,  102  e  103  della
 Costituzione;
       b)  dell'art.  1,  primo  e secondo comma, della legge 6 agosto
 1984, n. 425, con riferimento agli artt. 3 e 36  della  Costituzione,
 nelle parti in cui, interpretando autenticamente l'art. 3 della legge
 19 febbraio 1981, n. 27, ed il complesso normativo composto dall'art.
 9,  secondo  comma,  della  legge  2 aprile 1979, n. 97, dall'art. 5,
 ultimo comma, del d.P.R.  28 dicembre 1970,  n.  1080,  dell'art.  2,
 lett.  d),  della  legge  16  dicembre 1961, n. 1308, e dell'art. 10,
 ultimo comma, della legge  20  dicembre  1961,  n.  1345,  limita  ai
 magistrati  ordinari  la  corresponsione  della  speciale  indennita'
 introdotta nell'81, ed  ai  magistrati  contabili  il  sistema  degli
 aumenti   periodici  delineato  dal  complesso  amministrativo  sopra
 indicato;
    Ordina  la sospensione del presente giudizio e la remissione degli
 atti alla Corte costituzionale, nonche' la  notifica  della  presente
 ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella  camera  di consiglio del giorno 14
 dicembre 1988.
                           (Seguono le firme)

 89C1058