N. 490 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 1989

                                 N. 490
 Ordinanza  emessa  il  26  aprile  1989  dal  pretore  di  Latina nel
 procedimento civile vertente tra Torretta Bruno e Cassa nazionale  di
 previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti
 Previdenza - Ingegneri, architetti e geometri - Pensione di vecchiaia
 - Riduzione a due terzi per il titolare che resti iscritto all'albo -
 Irrazionalita'   -   Disparita'  di  trattamento  rispetto  ad  altre
 categorie professionali ed a quella degli ingegneri  gia'  dipendenti
 da  enti  pubblici o privati - Richiamo alle sentenze nn.  132/1984 e
 1008/1988.
 (Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, quinto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.43 del 25-10-1989 )
                               IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
    Letti gli atti di causa;
                            OSSERVA IN FATTO
    Il   ricorrente  ing.  Torretta  Bruno  libero  professionista  e'
 iscritto dall'8 settembre 1950 all'albo professionale degli ingegneri
 di  Latina;  ha  maturato  il  diritto  a  percepire  la  pensione di
 vecchiaia il 18 settembre 1986.
    La  Cassa  nazionale  di  previdenza  ha  comunicato, percio', che
 l'importo annuo lordo della  pensione  di  spettanza  del  ricorrente
 ammontava a L. 11.684.937.
    Tale  importo viene ridotto, pero', di un terzo ai sensi dell'art.
 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6  (cfr.  doc.  2  di
 parte  ric.)  giacche'  il  ricorrente  continua  ad  essere iscritto
 all'albo.
    Il  ricorrente  ha  pertanto depositato ricorso in data 7 febbraio
 1989 chiedendo che  sia  ritenuta  non  manifestamente  infondata  la
 questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma,
 della legge n. 6/1981 in relazione  all'art.  3  della  Costituzione.
 Conseguentemente  ha  richiesto  la  rimessione degli atti alla Corte
 costituzionale.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 488/1989).
 89C1062