N. 515 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1988- 20 ottobre 1989

                                 N. 515
 Ordinanza   emessa   il   27   aprile   1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  20  ottobre  1989)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del Lazio sul ricorso proposto da Menicucci Lydia in Manes
 contro il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.
 Pensioni  civili e militari - Trattamento pensionistico dei dirigenti
 dello Stato -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  ai  particolari
 benefici  previsti  per  gli  impiegati  del  ruolo  ad esaurimento -
 Conseguente ingiustificata modificazione, in parte qua, del  rapporto
 tra carriera dirigenziale e ruolo ad esaurimento.
 (Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 162).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.46 del 15-11-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 117/1986
 proposto  da  Lydia  Menicucci  in  Manes,  rappresentata  e   difesa
 dall'avvocato  Massimo  Colarizi,  con domicilio presso lo studio del
 medesimo in  Roma,  via  Guido  d'Arezzo,  18,  contro  il  Ministero
 dell'industria,  commercio  e artigianato, in persona del Ministro in
 carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,
 sua  domiciliataria, per l'annullamento del provvedimento 16 novembre
 1985, n. 46739, del  Ministero  dell'industria  con  quale  e'  stata
 rigettata l'istanza della ricorrente intesa all'attribuzione, ai fini
 pensionistici e di buonuscita, della qualifica di dirigente generale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costruzione in giudizio del Ministero intimato;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore  per  la pubblica udienza del 27 aprile 1988 in
 consigliere Ciminelli e uditi, altresi', l'avvocato Colarizi  per  la
 ricorrente  e  l'avvocato  dello  Stato Polizzi per l'amministrazione
 resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    La   dott.ssa  Lydia  Menicucci,  primo  dirigente  del  Ministero
 dell'industria, e' stata  collocata  a  riposo  nel  1973,  ai  sensi
 dell'art.  67  del  d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, col trattamento di
 fine servizio di dirigente superiore. Intervenuta la legge 11  luglio
 1980,  n.  312,  sul riassetto retributivo e funzionale del personale
 statale - il cui art. 162, interpretando il terzo comma dell'art.  67
 del d.P.R. n. 748/1972, dispone che "tutti gli impiegati promossi nei
 ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere
 considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto
 dal decreto medesimo,  in  posseso  delle  corrispondenti  qualifiche
 indicate   nella  prima  parte  del  comma  stesso"  -,  la  dott.ssa
 Menicucci, ritenendo estensibile la nuova normativa  anche  ai  primi
 dirigenti  collocati a riposo ai sensi del citato art. 67, in data 27
 giugno 1984 avanzava domanda al Ministero dell'industria  perche'  le
 venisse  riconosciuta,  ai fini dell'indennita' di buonuscita e della
 pensione, la qualifica di dirigente generale.
    Senonche'   il   Ministero  dell'industria  con  provvedimento  16
 novembre 1985, n. 469739, ha rigettato l'istanza sul presupposto  che
 l'art.  162  citato  (secondo una tesi della Corte dei conti, sezione
 contr. Stato, espressa nella  delibera  14  gennaio  1982,  n.  1259)
 consente l'estensione dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972 soltanto ai
 primi dirigenti pervenuti in qualifica alla data di entrata in vigore
 dello  stesso  decreto  sulla  dirigenza  (12 dicembre 1972) sicche',
 essendo la  Menicucci  inquadrata  a  tale  data  come  direttore  di
 divisione  del  ruolo  ad  esaurimento  e soltanto dal 14 giugno 1973
 inquadrata come primo dirigente, il beneficio non poteva  accordarsi.
    Con  ricorso  notificato  il  20  gennaio  1986,  depositato il 25
 successivo in segreteria,  la  dott.ssa  Menicucci  ha  impugnato  il
 provvedimento, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
    I  Motivo. - Violazione del combinato disposto degli artt. 59, 60,
 62 e 67 del d.P.R. n. 748/1972 e 162 della legge n. 312/1980; eccesso
 di potere per illogicita' e difetto di motivazione.
    Secondo  la ricorrente, condizionando l'applicazione dell'art. 162
 ai primi dirigenti al possesso  della  qualifica  alla  data  del  12
 dicembre  1972,  con  esclusione  di quanti avessero "conseguito" gli
 inquadramenti e le  promozioni  a  primo  dirigente  successivamente,
 l'amministrazione   avrebbe   equivocato  tra  "inquadramento"  nella
 dirigenza e "promozione" a  dirigente,  ponendo  sullo  stesso  piano
 situazioni  diverse mentre nella specie, indipendentemente dalla data
 del conferimento delle funzioni - per tutti successiva al 12 dicembre
 1972  -  ed  indipendentemente  da  eventuali retrodatazioni, tutti i
 destinatari del primo inquadramento nella dirigenza sono stati  posti
 dal  d.P.R. n. 748/1972 sullo stesso piano, sia per quanto riguarda i
 requisiti di accesso alla dirigenza sia  per  quel  che  riguarda  il
 riconoscimento  di  anzianita'  pregresse  (artt. 59, primo ed ottavo
 comma, e 62, secondo comma).
    II  Motivo.  -  Illegittimita'  costituzionale  degli artt. 67 del
 d.P.R. n. 748/1972 e 162 della legge n. 312/1980  per  contrasto  con
 gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    La  tesi  dell'amministrazione  crea disparita' di trattamento sia
 fra i direttori di divisione nominati  primi  dirigenti  in  sede  di
 primo  inquadramento  sia, e ancor piu', fra i direttori di divisione
 del ruolo ad esaurimento, potendo alcuni conseguire la  qualifica  di
 dirigente  generale  altri la qualifica a dirigente superiore, e cio'
 in virtu' di un termine di riferimento - la data del 12 dicembre 1972
 - assolutamente ininfluente sull'effettivo svolgimento delle funzioni
 dirigenziali, con  evidente  sperequazione  in  ordine  al  beneficio
 dell'art. 67 tra direttori di divisione inquadrati primi dirigenti (e
 cioe' in posizione poziore) e  direttori  di  divisione  rimasti  nei
 ruoli  ad  esaurimento,  ben  potendo  quest'ultimi,  per  effetto di
 promozioni  successive  al  12  dicembre  1972  (ma  con   decorrenza
 anteriori),  conseguire la qualifica di dirigente generale, preclusa,
 invece, ai colleghi inquadrati primi dirigenti.
    Costituitosi  in giudizio, il Ministero dell'industria con memoria
 del 16 aprile 1988 si e' opposto al ricorso ribadendo la  tesi  della
 Corte fatta propria nell'atto impugnato.
                             D I R I T T O
    Come  noto, il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, entrato in vigore il
 12 dicembre 1972 ha  istituito  le  qualifiche  di  primo  dirigente,
 dirigente    superiore    e    dirigente    generale,    trasformando
 contestualmente in qualifiche ad esaurimento quelle  preesistenti  di
 direttore  di  divisione  e  di  ispettore generale. Ai fini del c.d.
 "esodo", l'art. 67, terzo comma, del decreto ha previsto poi  che  il
 personale  che  alla data di entrata in vigore del decreto rivestisse
 le qualifiche di direttore  di  divisione  o  di  ispettore  generale
 venisse  assimilato  ai funzionari con qualifica di primo dirigente o
 di  dirigente  superiore   per   l'attribuzione,   al   momento   del
 collocamento  a  riposo, delle qualifiche di dirigente superiore e di
 dirigente generale, ai fini del trattamento di quiescenza. Con l'art.
 162  della  legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'art. 67
 del d.P.R. n. 748/1972 e' stato "interpretato" nel  senso  che  tutti
 coloro   che   avessero   conseguito   le  promozioni  nel  ruolo  ad
 esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, fossero considerati  in
 possesso  della  qualifica  dirigenziale,  con  la  conseguenza per i
 direttori  di  divisione  e  gli  ispettori  generali  del  ruolo  ad
 esaurimento  di  poter essere colocati a riposo, rispettivamente, con
 la qualifica di dirigente superiore e dirigente generale.
    2.  -  La  ricorrente,  gia'  primo dirigente nell'amministrazione
 dell'industria e commercio, inquadrata in tale qualifica  nel  giugno
 1973, e' stata collocata a riposo ai sensi dell'art. 67, terzo comma,
 del d.P.R. n. 748/1972, con un aumento di sette anni di anzianita'  e
 la qualifica di dirigente superiore, fruendo del relativo trattamento
 di fine servizio. Nel 1983, chiedeva all'amministrazione  il  riesame
 della propria posizione onde fruire del trattamento di quiescenza del
 dirigente generale in  applicazione  dell'art.  162  della  legge  n.
 312/1980.  Col  provvedimento  impugnato la domanda e' stata respinta
 sul  presupposto  che  la  qualifica  superiore  poteva  attribuirsi,
 secondo  il citato art. 162, soltanto ai primi dirigenti gia' tali al
 12 dicembre 1972,  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  sulla
 dirigenza   (oltre,   naturalmente,   ai   funzionari  del  ruolo  ad
 esaurimento  con  qualifica,  sempre  a  tale  data,   di   ispettore
 generale).
   3. - Nel primo motivo si denuncia violazione del d.P.R. n. 748/1972
 sostenendosi che l'amministrazione  non  poteva  ritenersi  vincolata
 alla  data  del  12  dicembre  1972 per individuare i primi dirigenti
 aventi diritto al beneficio perche', secondo il  sistema  di  accesso
 alla dirigenza previsto dal citato d.P.R. n. 748/1972, rileva ex art.
 62,  secondo  comma,  la  posizione  di  carriera   acquisita   prima
 dell'entrata in vigore del decreto, ond'e' che, indipendentemente dal
 momento  dell'effettivo  inquadramento,  il  direttore  di  divisione
 pervenuto alla qualifica di primo dirigente puo' fruire dell'art. 162
 se  col  riconoscimento  dell'anzianita'   pregressa   risultava   in
 qualifica  a  tale  data.  Sicche'  nella  specie,  pur essendo stata
 inquadrata primo dirigente il 14 giugno 1973, la ricorrente  sostiene
 che  con i due anni a lei riconosciuti nella qualifica ex citato art.
 62, secondo comma, ben poteva ottenere il  trattamento  pensionistico
 di dirigente generale.
    La  tesi  pero'  va  respinta perche' palesemente in contrasto con
 l'espressa disposizione dell'art. 67, secondo comma,  del  d.P.R.  n.
 748/1972,  ribadita  dall'art.  162  della legge di riassetto, che fa
 riferimento alla data del 12 dicembre  1972  per  l'attribuzione  del
 beneficio.
    4.  -  Fondati  sembrano  invece  i rilievi di incostituzionalita'
 sollevati in subordine dalla ricorrente contro il citato art. 162.
    4.1.  -  Ed  invero  non e' chi non veda che l'assimilazione delle
 qualifiche previste dall'art. 162 fra quelle della carriera direttiva
 del  ruolo ad esaurimento e quelle dirigenziali introdotte dal d.P.R.
 n. 748/1972 in realta' comporta una radicale innovazione nel  sistema
 del  pensionamento anticipato regolato dall'art. 67, terzo comma, del
 citato d.P.R., dato che in tal modo si assicura ai  funzionari  della
 vecchia  carriera  direttiva un trattamento pensionistico superiore a
 quello  dei  dirigenti,  e  dunque  inversamente  proporzionale  alla
 posizione che il personale delle due categorie rispettivamente assume
 nell'ordinamento.
    La  qualcosa,  diversamente da come si ritenne dalla sezione nella
 decisione 24 dicembre 1984, n. 924, non costituisce un evento di mero
 fatto  determinato  dalla  libera  scelta  di  chi abbia preferito il
 pensionamento  anticipato,  perche'  la  richiesta  di  pensionamento
 anticipato  puo'  comportare  la  rinuncia  a  possibili  sviluppi di
 carriera  ma  non  giustificare  che  funzionari  che  all'atto   del
 collocamento a riposo sono in posizioni deteriori vedano invertita in
 sede  di  pensionamento  la  loro  posizione  rispetto  a  chi  abbia
 sviluppato meglio la propria carriera.
    E  tutto cio', come gia' rilevato nella precedente ordinanza della
 sezione n. 2253, del 21 dicembre 1987, non appare solo  in  contrasto
 col  principio  di  ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione, ma
 sembra violare anche il successivo art. 97, primo comma, dal  momento
 che   l'art.   162   in  questione  non  sembra  contenere  -  almeno
 espressamente  -  alcuna  possibilita'   per   l'amministrazione   di
 riesaminare  situazioni  che, come quella di specie, di fatto pongano
 in evidenza tali discordanze.
    4.2.  -  Il  collegio peraltro conosce la decisione 26 novembre-17
 dicembre 1987, n. 521, con cui la Corte costituzionale  ha  giudicato
 non fondata analoga questione di illegittimita' sollevata dalla Corte
 dei conti (con ordinanza 26 febbraio 1986, terza sezione,  pubblicata
 in  Gazzetta  Ufficiale  n.  52,  1a  serie speciale 1986). Nondimeno
 reputa che  non  possano  ritenersi  superati  gli  effetti  perversi
 dall'art. 162 sul mero rilievo formale - su cui poggia la decisione -
 che gli ispettori generali ad esaurimento, in quanto pervenuti a tale
 qualifica  previo scrutinio per merito comparativo (secondo gli artt.
 168 e 169 del d.P.R. 10 gennaio 1957,  n.  3,  e  38  del  d.P.R.  28
 dicembre  1970,  n. 1077), siano meritevoli di maggiore apprezzamento
 dei colleghi passati alla dirigenza ex  art.  59,  terzo  comma,  del
 d.P.R.  n.  748/1972,  sulla base della sola anzianita' in ruolo e su
 semplice giudizio di non demerito. E cio' sotto un duplice profilo.
    Primo,  perche'  dopo  l'inquadramento  nella  dirigenza  ai sensi
 dell'art. 59 del d.P.R. n. 748/1972 e la copertura dei posti  residui
 nelle  qualifiche  dirigenziali,  secondo  il  successivo art. 62, da
 parte degli ispettori  generali  e  dei  direttori  di  divisione  ad
 esaurimento, le promozioni in queste due qualifiche mediante scrutini
 per merito comparativo, per le  conseguenti  riduzioni  di  personale
 interessato,  aggravate  anche  dagli  effetti  dell'esodo volontario
 previsto dall'art. 67 dello stesso d.P.R.  (peraltro  in  coincidenza
 anche  con  le  prime attuazioni della legge 24 maggio 1970, n. 336),
 non possono  assimilarsi  alle  procedure  selettive  originariamente
 concepite dagli artt. 168 e 169 del d.P.R. n. 3/1957, e 38 del d.P.R.
 n. 1077/1970: sicche' non  del  tutto  diversi  sono  in  realta'  da
 considerare  il sistema di accesso alla dirigenza e quello di accesso
 alle  qualifiche  direttive  ad  esaurimento.  Secondo,  perche'   la
 qualifica  di  primo  dirigente,  per  tutta  la serie di compiti, di
 responsabilita' e di oneri che notoriamente la  caratterizzano  (cfr.
 in  particolare  gli  artt.  6, 9, 10, 11, 12, 19 e 20 del piu' volte
 citato d.P.R.  n.  748/1972),  deve  necessariamente  ritenersi  piu'
 elevata  della  qualifica di ispettore generale ad esaurimento che si
 contrappone nella specie: a prescindere dalla brevita'  di  tempo  in
 cui   le  funzioni  dirigenziali  siano  state,  come  nella  specie,
 esercitate.
    Ed invero i dirigenti, come noto, massimamente per quanto disposto
 dall'art. 19  del  d.P.R.  n.  748/1972,  vanno  considerati  in  una
 posizione   del   tutto  differenziata  dal  personale  direttivo  ad
 esaurimento, sia per l'ampia autonomia  d'azione  di  cui  fruiscono,
 essendo    chiamati    ad    impartire    le    generali    direttive
 dell'amministrazione      nel      quadro       degli       indirizzi
 politici-amministrativi  segnati  dagli  organi politici od elettivi,
 sia per la rilevanza esterna delle loro funzioni  allorche'  preposti
 in settori operativi.
    4.3.  -  Di  qui,  dunque,  la  rilevata  incongruenza  che sembra
 discendere in sede di trattamento di quiescenza tra i funzionari gia'
 transitati alla dirigenza allorche' intervenne l'art. 162 della legge
 di riassetto e gli ispettori  generali  ad  esaurimento  promossi  in
 questa  qualifica  dalla  data  di  entrata  in  vigore del d.P.R. n.
 748/1972. Sicche' si rende  opportuno  rimettere  la  questione  alla
 Corte  costituzionale  perche' voglia affermare se la norma contenuta
 nel ripetuto art. 162 possa intendersi nel senso da  consentire  alle
 amministrazioni  statali  rivalutazioni pensionistiche dei funzionari
 interessati, atte a compensare la discordanza fin qui evidenziata,  o
 se,  non  permettendo  tali  operazioni, la norma contrasti con detti
 principi costituzionali.
                                P. Q. M.
    Rimette  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
 dell'art. 162 della  legge  n.  312/1980  -  nei  limiti  di  cui  in
 motivazione  -  rispetto  agli  artt.  3  e  97,  primo  comma, della
 Costituzione,  ravvisando  la  non   manifesta   infondatezza   della
 questione stessa;
    Dispone  che a cura della segreteria della sezione siano trasmessi
 gli atti del giudizio alla Corte costituzionale insieme alla presente
 ordinanza, e che la stessa sia notificata alle parti in causa nonche'
 al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e  che  sia  altresi'
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi' deciso a Roma il 27 aprile 1988.
                      Domenico MICELI, presidente
                             Nicandro CIMINELLI, consigliere estensore
 89C1092